Le sanzioni penali che puniscono la violazione delle normative emesse nel tentativo di contenere l’emergenza epidemiologica causata dal Coronavirus hanno subito in brevissimo tempo delle modifiche di natura sostanziale.
Infatti, di pari passo con l’andamento dell’epidemia, e con la stessa velocità con cui sono stati via via adottati i provvedimenti in via di emergenza per cercare di arginare la diffusione del Covid-19, anche le sanzioni penali, inizialmente previste per la violazione delle disposizioni adottate attraverso Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, hanno subito modifiche.
Quali modifiche hanno subito le sanzioni penali relative ai DPCM sul Coronavirus?
Nella prima fase infatti era stato previsto che la violazione del generale divieto di allontanarsi dalle proprie abitazioni, se non nei rari casi consentiti, fosse punita con una sanzione penale, quella prevista dal reato disciplinato dall’articolo 650 del Codice Penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”), fattispecie di reato di natura contravvenzionale punita con la pena dell’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda fino a 206 Euro.
Si trattava di una risposta forte da parte dell’Ordinamento rispetto alle violazioni dei Decreti emanati in materia di “Coronavirus”, poiché si prevedeva una sanzione penale che avrebbe “lasciato traccia” anche nel casellario giudiziale (la cosiddetta “fedina penale”) del contravventore.
Successivamente, con l’ampliamento dei divieti, è stato invece deciso di depenalizzare la violazione del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione al di fuori delle ipotesi consentite, prevedendo che tale tipo di trasgressione fosse punito da un illecito di carattere amministrativo e non più penale.
La nuova norma prevede infatti una sanzione pecuniaria da Euro 400 ad Euro 3.000 per i soggetti che non rispettino le norme in materia di contenimento del virus Covid-19, sanzione che è aumentata di un terzo se il trasgressore commetta l’illecito alla guida di un veicolo.
E’ stato inoltre previsto che il soggetto recidivo (ovvero che abbia commesso più volte la violazione) sia punito con una sanzione pecuniaria di importo raddoppiato.
Dal punto di vista pratico se prima il soggetto trasgressore, a seguito di un processo penale, poteva subire condanna e divenire “pregiudicato”, ora rischia una mera sanzione di carattere amministrativo, seppur di importo elevato.
Per tale ragione si sono levate alcune voci critiche che hanno giudicato questa attenuazione della risposta sanzionatoria non ragionevole e proporzionata ai rischi legati all’epidemia da Coronavirus.
Cosa è previsto per il soggetto che è stato denunciato penalmente?
Con riferimento ai soggetti che abbiano già subito denuncia penale ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale, la nuova normativa prevede che gli stessi siano ammessi al pagamento della sanzione amministrativa oggi stabilita, nella misura ridotta della metà.
Denuncia penale confermata per i soggetti positivi al virus Covid-19 e per falsa autocerficazione
La sanzione penale rimane invece per il più grave caso del soggetto che si trovi in quarantena obbligatoria, essendo positivo al virus Covid-19, e si allontani dal proprio domicilio: per tali trasgressori è stata prevista una nuova ed apposita norma di carattere penale, la cui violazione è punita con l’arresto dai 3 ai 18 mesi e con l’ammenda da 500 a 5.000 Euro.
In altre parole la risposta sanzionatoria è stata differenziata: il soggetto positivo al Coronavirus che violi le norme sarà punito con una sanzione penale, mentre il soggetto “sano” che trasgredisca le norme sul contenimento del virus risponderà di una mera sanzione amministrativa.
Preme ribadire che la norma appositamente creata per il soggetto positivo al virus che violi la quarantena uscendo dalla propria abitazione punisce il soggetto per il sol fatto di aver trasgredito il suo isolamento obbligatorio, non essendo necessario che egli abbia effettivamente infettato altri soggetti.
Qualora con il suo comportamento egli invece diffonda concretamente il virus, infettando altre persone, potrebbe rispondere di altre tipologie di reati, dalle lesioni personali – siano esse colpose o dolose – fino a fattispecie penali più gravi.
Anche la falsa autocertificazione rilasciata al pubblico ufficiale, in caso di controllo in ordine alla ragione dell’allontanamento dalla propria abitazione, è punita con una sanzione di carattere penale, come del resto già previsto in via generale per altre tipologie di autocertificazioni non veritiere che il cittadino rilasci a un pubblico ufficiale.
Da precisare che nei moduli di autocertificazione è previsto che il soggetto controllato al di fuori della propria abitazione dichiari di non trovarsi nella condizione di quarantena obbligatoria prevista per i soggetti positivi al Coronavirus: in tale caso infatti, se renderà una dichiarazione mendace, il trasgressore risponderà di due reati, ovvero della falsa attestazione resa al pubblico ufficiale di non trovarsi in isolamento obbligatorio e della fattispecie prevista per chi – essendo in quarantena perché positivo al Covid-19 – si allontani dall’abitazione.