L’avviso di conclusione delle indagini preliminari (in gergo tecnico detto “avviso ex articolo 415 bis c.p.p.” poiché l’istituto viene disciplinato in tale articolo del Codice di procedura penale) è un atto di fondamentale importanza processuale, soprattutto per il soggetto indagato.
Talora, infatti, è proprio con l’avviso di chiusura delle indagini preliminari che il soggetto accusato di un reato viene a conoscenza di essere indagato, potendo accadere di non aver ricevuto notifiche o atti preliminari che lo avvisassero dell’esistenza di un’indagine a suo carico.
L’avviso ex articolo 415 bis c.p.p. è infatti notificato all’indagato ed al suo difensore, nonché, solo con riferimento alle ipotesi di reato dei maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e atti persecutori (altrimenti detto “stalking”, art. 612 bis c.p.) altresì al difensore della persona offesa o in difetto direttamente ad essa.
L’atto dovrà contenere la descrizione del fatto oggetto del procedimento nei confronti dell’accusato, con l’indicazione delle norme di legge che egli avrebbe violato, nonché delle circostanze di tempo e luogo in cui il fatto sarebbe avvenuto.
In altri termini con la notifica di tale atto l’indagato è posto nelle condizioni di conoscere i dettagli dell’accusa mossa nei suoi riguardi, e tale fatto evidentemente ha una notevole importanza a fini difensivi.
L’altro fondamentale effetto della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari è quello di porre, per la prima volta, l’indagato nelle condizioni di poter conoscere gli atti di indagine compiuti nel procedimento, visto che prima della notifica dell’avviso ex articolo 415 bis c.p. le indagini sono segrete.
L’avviso di conclusione delle indagini contiene infatti l’avvertimento che tutta la documentazione inerente le indagini preliminari svolte nel procedimento è depositata presso la segreteria del Pubblico Ministero procedente, e che l’indagato ed il suo difensore possono accedervi per consultare ed estrarre copia degli atti inerenti.
Talché la funzione più importante dell’avviso di conclusione delle indagini è proprio quella di “discovery processuale”, ovvero di rendere accessibile all’accusato il materiale investigativo raccolto contro di lui, che fino a quel momento era coperto da segreto istruttorio.
L’indagato potrà quindi per la prima volta avere piena conoscenza della natura delle accuse contro di lui, e di conseguenza potrà organizzare un’efficace e completa strategia difensiva, che prima era parzialmente preclusa dalla mancata conoscenza delle fonti di prova raccolte dal Pubblico Ministero.
Azioni possibili a seguito di notifica della conclusione delle indagini preliminari
Corollario di tale possibilità di effettiva difesa a seguito della piena conoscenza del contenuto del fascicolo delle indagini, sono una serie di diritti che la norma assicura all’indagato a seguito della notifica dell’avviso ex articolo 415 bis c.p.; nel termine di venti giorni decorrenti dalla notifica infatti l’indagato ha la possibilità:
- Di presentarsi per rilasciare dichiarazioni o chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio (in tale caso il Pubblico Ministero ha l’obbligo di procedere all’interrogatorio, pena la nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio presentata senza prima svolgere l’atto richiesto dall’indagato);
- Presentare al Pubblico Ministero memorie o documenti, nonché la documentazione inerente eventuali indagini difensive svolte;
- Chiedere al Pubblico Ministero il compimento di atti di indagine (in tale caso, se il Pubblico Ministero deciderà di disporre le indagini richieste, dovrà procedervi nel termine di trenta giorni).
Si tratta di una serie di attività difensive con le quali l’indagato cercherà di convincere il Pubblico Ministero dell’infondatezza della notizia di reato nei suoi confronti, evitando così che venga esercitata l’azione penale.
È d’obbligo infatti precisare che Il Pubblico Ministero emetterà l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nel caso in cui non ritenga di dover richiedere l’archiviazione del procedimento; si tratta quindi di un atto prodromico all’esercizio dell’azione penale, talché nel momento in cui tale avviso viene emesso si può considerare che il Pubblico Ministero propenda per la fondatezza dell’ipotesi accusatoria.