avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore roma

Avviso della Facoltà di Farsi Assistere da un Difensore

Durante il compimento delle indagini preliminari spesso accade che la Polizia Giudiziaria debba procedere ad atti di natura urgente e a sorpresa nei confronti dell’indagato, o di una persona che possa trovarsi in una situazione (flagranza di reato, evasione, esecuzione di una misura cautelare) che induca la Polizia Giudiziaria a ricercare immediatamente tracce o cose pertinenti al reato.

Atti del procedimento penale “a sorpresa” e senza preavviso

Si tratta di situazioni nelle quali il cittadino viene a trovarsi “a sorpresa”, senza essere stato preventivamente avvisato del compimento di tali atti: infatti è evidente che se l’indagato sapesse prima che le Forze dell’Ordine stiano per intervenire alla ricerca di elementi di prova, potrebbe nel frattempo impegnarsi per eliminare tracce o circostanze di prova contro sé stesso.

Si sta parlando dei casi in cui un soggetto subisce una perquisizione, sia essa di natura personale, o locale (come nell’abitazione) alla ricerca di elementi di prova da sequestrare, oppure del caso in cui si debbano svolgere accertamenti urgenti su luoghi, cose o persone (l’esempio classico è l’alcol test cui viene sottoposto, direttamente in strada, un soggetto sospettato di guidare in stato di ebrezza).

In tali casi quindi il soggetto non è assolutamente preparato a ciò che sta avvenendo; magari non conosce i propri diritti e non ha idea di cosa la Polizia Giudiziaria possa o non possa fare dal punto di vista legale.

L’obbligo di avvisare l’interessato del diritto a farsi assistere da un avvocato di propria fiducia

Per tali ragioni la Legge impone che l’interessato debba essere obbligatoriamente avvisato dalle Forze dell’Ordine della propria facoltà di farsi assistere, durante il compimento di questi atti d’indagine, dal proprio difensore: si tratta di atti cosiddetti “garantiti”, in relazione proprio alle garanzie che la Legge predispone a tutela del cittadino indagato.

Neanche il difensore ha diritto di essere avvisato preventivamente del compimento di tali accertamenti, ma può assistervi nel caso in cui possa intervenire in tempi ragionevoli, dopo essere stato allertato dal proprio cliente.

L’importanza di contattare il proprio avvocato durante il compimento di un atto d’indagine da parte delle Forze dell’Ordine

Si tratta di una garanzia molto importante, che in una situazione nuova, imprevedibile ed improvvisa (per di più con i rischi che sono connessi ad un’indagine penale a proprio carico) dovrebbe sempre essere sfruttata da parte del soggetto interessato, quanto meno facendo una telefonata al proprio avvocato chiedendo consigli sul da farsi.

In tale frangente infatti la scelta se avvalersi della facoltà di farsi assistere, mediante immediato intervento di un avvocato penalista, è dell’interessato: egli potrà decidere di consentire che l’atto prosegua senza intervento di difensore, o al contrario potrà pretendere che si attenda un tempo ragionevole per permettere al proprio difensore di raggiungere il luogo di svolgimento dell’atto d’indagine.

Le conseguenze del mancato avviso dall’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore

È importante sapere che nel caso in cui la Polizia Giudiziaria ometta di fornire all’indagato l’avvertimento circa la possibilità di farsi assistere da un difensore durante lo svolgimento di questi atti d’indagine, si determinerà il compimento di un atto nullo, e si potrà arrivare sino alla conseguenza dell’inutilizzabilità probatoria degli esiti dell’accertamento compiuto dalle Forze dell’Ordine.

Tornando all’esempio fatto poco fa dell’accertamento mediante alcol test cui viene sottoposto il soggetto che si sospetti stia guidando in stato di ebrezza alcolica, prima del compimento del test la Polizia Giudiziaria dovrà obbligatoriamente avvisarlo della facoltà di farsi assistere da un difensore: nel caso in cui tale adempimento venga omesso, il risultato dell’alcol test (anche qualora fosse di molto superiore ai limiti di Legge) non potrà essere utilizzato contro l’indagato.

Le regole e le formalità dell’avviso delle forze di Polizia giudiziaria

La Giurisprudenza ha chiarito che l’avviso non deve essere dato con formule predefinite o sacramentali, né per iscritto: basta che l’indagato sia avvisato in termini comprensibili del proprio diritto.

Tuttavia è chiaro che debba essere fornita prova che tale avvertimento sia stato effettivamente rivolto all’interessato: così, se è possibile avvisare in modo informale e orale l’indagato della propria facoltà, nel successivo verbale che documenta l’attività compiuta (ad esempio il Verbale di perquisizione e sequestro, o il Verbale di accertamento tramite alcol test) si dovrà dare atto in maniera inequivocabile che l’interessato sia stato informato di tale suo diritto.

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