Quando una persona viene querelata non viene subito portata a conoscenza della querela sporta nei suoi confronti.
Questo avviene perché le indagini preliminari (ovvero l’attività investigativa che il Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria conducono al fine di verificare la fondatezza della notizia di reato e raccogliere elementi di prova nei confronti dell’accusato) sono segrete, essendo vigente il cosiddetto “segreto istruttorio”.
Infatti, qualora il querelato venisse immediatamente a conoscenza che qualcuno abbia sporto una querela nei suoi confronti, o peggio ancora venisse a conoscenza del contenuto e dei dettagli della querela, potrebbe agire in modo da disturbare le indagini, tentando di alterare la genuinità degli elementi di prova che gli investigatori dovranno raccogliere.
Occorre inoltre distinguere il momento nel quale il querelato verrà a conoscenza che una querela è stata sporta nei suoi confronti da quello – diverso – nel quale invece verrà a conoscenza dell’intero contenuto della querela, potendola visionare ed acquisirne copia.
Il querelato verrà a conoscenza dell’esistenza della querela nel primo momento in cui verrà a contatto con la Polizia Giudiziaria, momento in cui o verrà invitato a nominare un avvocato difensore ed eleggere domicilio per le notificazioni (cosiddetto atto di “elezione di domicilio”) oppure subirà un atto investigativo come una perquisizione o un sequestro o un invito a presentarsi per rendere interrogatorio (ed in tali casi nei suoi confronti verrà redatta un’informazione di garanzia – cosiddetto “avviso di garanzia” – attraverso il quale verrà portato a conoscenza dei suoi diritti in qualità di indagato).
Mentre nell’elezione di domicilio solo in via eventuale saranno contenute informazioni circa la querela sporta nei propri confronti nonché circa il reato di cui si è accusati (accade infatti che in tale atto siano indicati il reato oggetto di indagine ed a volte anche il nominativo di chi ha presentato la querela), nell’avviso di garanzia di certo sarà contenuta l’informazione in merito alla natura del reato di cui si è stati accusati.
Nel caso in cui si venga invitati a rendere interrogatorio sarà inoltre possibile – nonostante la vigenza del segreto istruttorio – conoscere il contenuto della querela, poiché il soggetto interrogante sarà tenuto a contestare (seppur sommariamente) all’indagato il contenuto delle fonti di prova, tra le quali la querela.
Il momento processuale nel quale invece, cessando il segreto istruttorio, sarà possibile per il querelato venire a conoscenza del contenuto della querela, potendola visionare e acquisire copia, è legato alla conclusione delle indagini preliminari.
Quando il Pubblico ministero emetterà, notificandolo all’indagato, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari il querelato avrà diritto di visionare ed estrarre copia di ogni elemento di prova raccolto nei suoi confronti, primo fra tutti l’atto di querela, del quale potrà quindi avere piena ed integrale conoscenza.
In questa fase, avendo piena contezza del contenuto e della natura delle prove raccolte dall’accusa, il querelato potrà utilmente ed efficacemente organizzare la migliore strategia difensiva, tesa a dimostrare l’infondatezza del reato di cui è accusato: vista l’importanza e la delicatezza di tale fase processuale sarà di certo preferibile rivolgersi con sollecitudine ad un avvocato penalista, che possa guidare l’indagato verso le migliori scelte difensive.