L’arresto in flagranza di reato è l’arresto operato dalla Polizia Giudiziaria, o dai privati nel caso di delitti perseguibili d’ufficio, nei confronti di un soggetto che sia colto nel momento della commissione del reato.
Si tratta (insieme al fermo di indiziato di delitto) di una cosiddetta “misura precautelare”, poiché incide direttamente sulla libertà personale di un soggetto senza il preventivo ordine di un Giudice, in ragione dell’urgenza e dell’assoluta necessità di tale tipo di provvedimento (ragione per cui ogni misura “precautelare” dovrà essere sottoposta alla convalida da parte del Giudice nei brevissimi tempi imposti dal Codice).
Ciò che giustifica l’arresto in questi casi è per l’appunto lo stato di flagranza in cui si trova il reo; per il Codice di rito lo stato di flagranza si può definire come la situazione di colui che è colto nell’atto di commettere un reato, oppure – subito dopo averlo commesso – è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa dal reato o da altre persone.
Secondo la Legge è in stato di flagranza anche il soggetto che sia sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che lo stesso abbia commesso il reato immediatamente prima (in tali casi tecnicamente si parla di “quasi flagranza”, anche se si tratta di situazione perfettamente parificata allo stato di flagranza).
Ciò che rileva ai fini della sussistenza dello stato di flagranza è per l’appunto quello stretto rapporto di immediatezza che si deve avere tra il soggetto da arrestare ed il reato appena commesso.
In altre parole il reo può essere arrestato in flagranza solo se sorpreso proprio mentre commette un reato, oppure se inseguito – subito dopo la commissione del fatto – da soggetti che abbiano direttamente percepito l’azione delittuosa, ovvero se immediatamente dopo il fatto è trovato con evidenti tracce che indichino la commissione dell’illecito.
Sul punto la Giurisprudenza ha avuto modo di precisare come non si trovi in stato di flagranza, ad esempio, il reo che sia reperito dalla polizia giudiziaria (anche subito dopo la commissione del fatto) in base alla descrizione o alle indicazioni della persona offesa o di altri soggetti; in tale caso, infatti, il rapporto di immediatezza tra reato e reo non risulta sussistente.
Arresto in flagranza di reato obbligatorio o facoltativo
L’arresto in flagranza di reato può essere diviso in due categorie, arresto obbligatorio o arresto facoltativo.
Si ha arresto in flagranza obbligatorio (articolo 380 del Codice di procedura penale) quando si tratti di delitto non colposo – sia esso consumato o tentato – punito con la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti.
Premessa tale regola generale il Codice dispone altresì che sia obbligatorio l’arresto in flagranza di reato per una serie di delitti (che sono puniti con pene edittali inferiori a quelle indicate dall’articolo 380 del Codice di rito) tassativamente elencati, tra cui si possono annoverare a titolo di esempio i reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, furto aggravato, furto in abitazione o furto con strappo, rapina, estorsione, ricettazione aggravata, reati in materia di stupefacenti (salvo che per i casi di lieve entità di cui al comma quinto dell’articolo 73 del D.P.R. 309/1990), associazione a delinquere di stampo mafioso, atti persecutori, maltrattamenti in famiglia, omicidio colposo stradale in presenza di determinate circostanze aggravanti.
Nel caso di reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza sono autorizzati a procedere all’arresto anche i privati, sempre che si tratti di delitto perseguibile di ufficio; in tale caso il privato ha l’obbligo di consegnare immediatamente alla polizia giudiziaria l’arrestato e le cose costituenti corpo del reato.
L’arresto facoltativo in flagranza (disciplinato dall’articolo 381 del Codice di procedura penale) può essere effettuato nei casi di delitto non colposo – sia esso tentato o consumato – punito con pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione, oppure, nel caso di delitto colposo, qualora la pena prevista non sia inferiore nel massimo a cinque anni.
Premessa la regola generale, anche per l’arresto facoltativo in flagranza la Legge elenca in maniera dettagliata e tassativa tutti i reati per i quali – pur al di fuori dei limiti edittali di pena previsti in via generale – la polizia giudiziaria ha comunque facoltà di procedere all’arresto: a titolo di esempio si possono citare il reato di lesioni personali, il furto semplice, il danneggiamento aggravato, la truffa, la appropriazione indebita, le lesioni colpose stradali gravi o gravissime nel caso ricorrano talune circostanze aggravanti.
La facoltà di arresto da parte della polizia giudiziaria è limitata dalla norma ai casi in cui la misura appaia giustificata dalla gravità del reato o dalla pericolosità del reo, così come desunta dalla sua personalità o dalle concrete circostanze del fatto.
In caso di reato perseguibile a querela di parte l’arresto – sia esso obbligatorio o facoltativo – può essere eseguito solo qualora la querela venga sporta dalla persona offesa, anche con dichiarazione resa oralmente alla polizia giudiziaria presente sul luogo; nel caso in cui l’avente diritto decidesse di rimettere la querela l’arrestato dovrà essere immediatamente rimesso in libertà.