Giuseppe Migliore - Avvocato Penalista Roma

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L'estinzione del reato per condotte riparatorie

Tra le più interessanti novità legislative della recente vasta riforma del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale (cosiddetta “Riforma Orlando”) vi è senza dubbio la nuova causa di estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162 ter del Codice Penale).

Si tratta di una ulteriore causa di estinzione del reato rispetto a quelle già previste dal Codice Penale, che presenta la particolarità di poter essere applicata solamente ai reati che siano procedibili a querela di parte soggetta a possibilità di remissione.

In tali casi infatti, qualora l’imputato abbia integralmente riparato al danno causato dal reato commesso, attraverso restituzioni o risarcimento, eliminando altresì – ove possibile – ogni conseguenza dannosa o pericolosa del reato, il Giudice dichiarerà l’estinzione del reato per condotte riparatorie.

Tale possibilità è sottoposta ad un temine, poiché l’imputato deve riparare integralmente il danno al più tardi prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (che di regola avviene nella prima udienza dibattimentale).

Qualora l’imputato dimostri di non aver potuto rispettare tale termine per fatto a lui non imputabile può chiedere al Giudice, sempre prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, la fissazione di un nuovo termine (fino a sei mesi) per adempiere al risarcimento del danno, anche in forma rateale. Se il Giudice accoglie tale richiesta, sospeso il termine di prescrizione del reato ed imposti idonei e specifici adempimenti a carico dell’imputato, fisserà una nuova udienza nella quale si potrà verificare l’esatto ed integrale adempimento delle condotte riparatorie da parte del reo.

Prima di decidere in merito alla possibilità di dichiarare l’estinzione del reato il Giudice deve sentire le parti processuali, tra i quali chiaramente assume grande importanza la persona offesa dal reato: questa, pur non avendo la possibilità di porre un veto in merito a tale decisione, potrà tuttavia pronunciarsi circa l’effettiva integrale riparazione delle conseguenze del reato.

Nel caso la persona offesa sia dissenziente o non si riesca a raggiungere con essa un accordo in merito all’entità del risarcimento del danno, l’imputato può procedere ad offerta reale (nelle forme previste dal Codice Civile) determinando la somma che intende offrire a risarcimento del danno cagionato.

In tale caso il Giudice, anche nel caso in cui la persona offesa non voglia accettare tale offerta, può dichiarare l’estinzione del reato qualora ritenga la somma offerta congrua ed integralmente satisfattiva.

Si tratta chiaramente di un Istituto che trova la sua ratio innanzitutto nello spirito deflattivo, con il chiaro intento di ridurre il contenzioso penale per le ipotesi di reato considerate più lievi (reati procedibili a querela di parte soggetta a remissione) al fine di concentrare le risorse giudiziarie sui reati di maggiore gravità ed allarme sociale.

Accanto a tale esigenza vi è altresì quella di favorire la ricomposizione dei conflitti tra i consociati, favorendo il risarcimento del danno in favore della persona offesa e l’eliminazione delle conseguenze del reato in tempi più rapidi di quelli che deriverebbero dal proseguimento dell’intero iter processuale.

E’ stato tuttavia segnalato come per i reati procedibili a querela di parte soggetta a remissione l’Ordinamento prevedesse già l’Istituto dell’estinzione del reato a seguito di remissione di querela; tale facoltà veniva di regola esercitata dalla persona offesa proprio qualora avesse ottenuto un integrale ristoro dei danni da parte dell’imputato.

Per tale ragione l’effettiva rilevanza applicativa dell’Istituto della estinzione del reato per condotte riparatorie sarà forse circoscritta ai casi in cui, nonostante sia intervenuto il risarcimento dei danni, la persona offesa non voglia addivenire alla remissione della querela, oppure ai casi in cui la persona offesa non reputi congrua l’offerta risarcitoria dell’imputato (che al contrario potrà essere giudicata congrua ed interamente satisfattiva dal Giudice).