Giuseppe Migliore - Avvocato Penalista Roma

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Remissione di querela

Una volta esercitato il proprio diritto di querela la persona offesa avrà la possibilità di rimettere la querela (ovvero ritirarla) finché il procedimento penale non sia concluso con sentenza irrevocabile: ciò significa che se la querela viene rimessa prima della pronuncia della Corte di Cassazione il reato sarà estinto ed il processo dovrà arrestarsi, e ciò anche nel caso in cui vi sia stata condanna nei primi due gradi di giudizio.

La remissione di querela dovrà essere fatta personalmente o a mezzo di procuratore speciale, mediante dichiarazione formale all’Autorità che procede o ad un Ufficiale di Polizia Giudiziaria, con la  quale si manifesta la volontà di ritirare la querela determinando la fine del procedimento penale.

La remissione di querela non avrà in ogni caso effetto se non sarà accettata, nelle medesime forme, dal querelato, che potrà in ogni caso chiedere che il processo continui rifiutando il ritiro della querela.

Per alcuni reati tassativamente individuati (ad esempio la violenza sessuale) il diritto di querela una volta esercitato è irretrattabile, e quindi la querela non può essere rimessa.

É possibile effettuare la remissione di querela anche contro ignoti, ne parliamo qui: Querela e Remissione di Querela.

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Cosa succede dopo la remissione della querela?

 

In seguito alla remissione della querela da parte della persona offesa il reato sarà estinto, e quindi il Giudice emetterà sentenza di proscioglimento dell’imputato per intervenuta remissione della querela.

Ciò avverrà a due condizioni: la prima è che il reato contestato sia procedibile a querela di parte, ovvero che la Legge richieda una manifestazione di volontà della vittima del reato, che chieda la punizione del colpevole, al fine dell’avvio del procedimento penale (in caso di reato procedibile di ufficio, invece, un’eventuale remissione di querela non determinerà l’estinzione del reato); la seconda condizione è che l’imputato accetti la remissione della querela, poiché in caso contrario l’accusato avrà il diritto di chiedere la prosecuzione del processo penale al fine di dimostrare la propria innocenza, al di là del “perdono” manifestato dal querelante.

È bene precisare che la remissione di querela può avvenire in ogni stato e grado del procedimento penale, fino al momento in cui l’eventuale sentenza divenga definitiva.

 

Chi paga le spese in caso di remissione di querela?

 

Quando interviene la remissione di una querela vi sono alcune questioni di carattere economico e civilistico che rimangono da regolare.

La prima è quella relativa alle spese del procedimento penale, che consistono nel costo che la celebrazione del procedimento ha determinato per l’amministrazione dello Stato.

Con riferimento alle spese processuali il codice di procedura penale, all’ultimo comma dell’articolo 340, stabilisce espressamente che, salvo una diversa volontà delle parti, tali spese siano addebitate al soggetto querelato.

Quindi è data la possibilità alle parti di disciplinare diversamente tale aspetto, decidendo ad esempio di compensare a metà le spese o addirittura di disporre che queste rimangano a carico di chi ha sporto la querela.

Infine all’atto della remissione della querela le parti possono regolare anche le questioni attinenti al risarcimento del danno cagionato alla vittima in conseguenza del reato, nonché le eventuali spese legali che la persona offesa abbia dovuto sopportare per la sua difesa (e di solito questo avviene, nella pratica, nell’ambito di una trattativa che porta ad una transazione il cui esito è la remissione della querela).

 

Dove presentare la remissione di querela?

 

La remissione di querela può essere fatta in due modi. Il primo è direttamente nell’ambito del procedimento penale, e quindi più frequentemente in udienza davanti al Giudice. A tal fine basterà che la persona offesa (ovvero la vittima del reato) dichiari a verbale, davanti al Giudice ed alle parti processuali, la propria volontà di rimettere la querela, non avendo più interesse alla prosecuzione del procedimento.

Il Giudice, acquisita l’accettazione della remissione della querela da parte dell’imputato, a quel punto potrà dichiarare l’estinzione del reato. 

Per alcuni reati ( come ad esempio gli atti persecutori, ovvero il cosiddetto “stalking” ) la remissione di querela può avvenire solo in sede processuale, mentre in via generale l’altra possibilità è quella di recarsi presso un qualsiasi posto di Polizia Giudiziaria (Stazione dei Carabinieri, Commissariato della Polizia di Stato, Caserma della Guardia di Finanza) e manifestare la propria volontà di rimettere la querela (fornendo i dati del procedimento penale) davanti all’Ufficiale di Polizia Giudiziaria, il quale verbalizzerà tale dichiarazione e la invierà all’Autorità Giudiziaria procedente.

In ultimo si sottolinea come la remissione di querela (sia davanti all’Autorità Giudiziaria sia davanti alla Polizia Giudiziaria) possa essere fatta personalmente o tramite procuratore speciale a tal fine appositamente nominato.

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Quando la querela non può essere rimessa?

 

In primo luogo vi è da precisare come una remissione di querela produttiva di effetti giuridici possa avvenire solo in relazione a reati procedibili a querela di parte, poiché per reati procedibili di ufficio un’eventuale remissione di querela non avrà alcun effetto giuridico.

Oltre a tale evidente considerazione preliminare vi è da dire che per alcuni reati la Legge dispone che la querela, una volta sporta, non possa essere poi rimessa: si tratta di reati per i quali la querela è irretrattabile.

Nel Codice penale i reati per i quali la querela è irrevocabile sono pochi, trattandosi di casi previsti in via eccezionale, visto che per quasi tutti i reati procedibili a querela la possibilità di operare la remissione è ammessa.

Solitamente si tratta di reati molto gravi che attengono alla sfera dei “reati sessuali”, come il reato di violenza sessuale ed il reato di atti sessuali con minorenne; in tali casi il Codice dispone che la procedibilità sia a querela di parte, lasciando così alla vittima del reato, per ragioni di riservatezza, la decisione in merito all’eventuale instaurazione del procedimento penale. Tuttavia, una volta che la querela sia stata sporta, e quindi la vicenda sia emersa, in ragione della gravità oggettiva del reato la remissione della querela non sarà più possibile.

Altro caso di querela irrevocabile è quello previsto per il reato di “stalking” (o atti persecutori) qualora sia commesso mediante reiterate minacce gravi, o da più persone riunite, o da persona travisata, oppure attraverso l’uso di armi o scritti anonimi.