Giuseppe Migliore - Avvocato Penalista Roma

Approfondimenti


Il reato di Truffa

Tra i delitti contro il patrimonio il reato di truffa è certamente tra quelli che maggiormente accadono e vengono evocati nella comune esperienza.

Si tratta tuttavia, a dispetto dell’accezione colloquiale con cui si è soliti riferirsi a tale delitto, di un reato strettamente tipizzato dalla norma e caratterizzato da diversi elementi oggettivi della fattispecie criminosa.

Il reato di truffa si realizza qualora un soggetto, attraverso artifizi o raggiri, riesca ad indurre la propria controparte in errore al fine di procurarsi (o di procurare ad altri) un ingiusto profitto con correlativo danno altrui.

Fulcro della norma sono per l’appunto gli artifici o raggiri, attraverso i quali l’agente riesce ad indurre in errore la vittima: con il termine artificio può intendersi qualsiasi immutazione della realtà capace di far apparire vera una situazione o uno stato di fatto diverso dal reale, mentre con il termine raggiro può intendersi qualsiasi affermazione mendace che sia idonea ad ingannare la persona offesa.

Si tratta in altre parole di una qualsiasi condotta che tenda e sia idonea ad ingannare la controparte, mistificando la realtà in modo tale che il consenso prestato dalla vittima alla transazione prospettata venga viziato in modo determinante dall’inganno posto in essere dal colpevole.

In tal senso la Giurisprudenza ha avuto modo di precisare come anche il silenzio, maliziosamente serbato su circostanze determinanti, possa essere valorizzato quale raggiro rilevante nel delitto di truffa se sia idoneo ad indurre in errore la controparte.

Naturalmente l’attività di inganno posta in essere con artifici e raggiri deve avere come scopo ed effetto quello di indurre in errore la vittima, per spingerla ad un atto di disposizione patrimoniale che, se non ci fosse stato l’inganno perpetrato dal colpevole, altrimenti non avrebbe compiuto o avrebbe compiuto solo a condizioni sensibilmente diverse.

La vittima viene così spinta, sotto l’effetto dell’errore in cui è caduta, ad effettuare un atto (una vendita, una cessione, una transazione, etc.) che determini un ingiusto profitto per il colpevole o per un altro soggetto, con correlativo danno per il patrimonio del soggetto raggirato.

Per l’integrazione del reato di truffa il fine di profitto deve necessariamente guidare ed orientare la condotta del colpevole (si tratta di reato a cosiddetto “dolo specifico”); il profitto, che deve avere carattere patrimoniale o comunque economicamente valutabile, deve essere connotato dal requisito dell’ingiustizia: si tratta quindi di un indebito arricchimento che non sia in alcun modo giuridicamente dovuto al colpevole, e che lo stesso ottiene solo a causa della sua condotta fraudolenta.

Correlativamente ed in maniera consequenziale la vittima del reato deve subire un danno dal reato di truffa: anche in tal caso il danno riportato dalla persona offesa deve necessariamente avere un contenuto di carattere patrimoniale. Anche se la norma non richiede l’identità tra danno e profitto è evidente che nella maggior parte dei casi all’ingiusto profitto conseguito dal colpevole seguirà un identico ed analogo danno per la persona offesa.

Ai fini della consumazione del reato di truffa (rispetto all’ipotesi del tentativo di truffa) è necessario che alla condotta dell’agente segua l’ingiusto arrichhimento, con correlativo depauperamento per la vittima: da tale momento il reato è consumato.

Il reato di truffa è procedibile a querela di parte, salvo che non ricorrano circostanze aggravanti, siano esse aggravanti comuni o aggravanti specificamente previste per il reato di truffa (indicate nel capoverso dell’art. 640 del Codice Penale), che rendono il reato di truffa procedibile d’ufficio; in entrambi i casi la competenza a giudicare il reato di truffa è del Tribunale in composizione monocratica.

Per il reato di truffa non aggravato (cosiddetta truffa semplice) la pena prevista è della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da Euro 51 a Euro 1.032; per le ipotesi di truffa aggravata la pena prevista è quella della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro 309 a Euro 1.549.