Con il delitto di Esercizio arbitrario delle proprie ragioni viene punita la condotta del soggetto che, agendo all’esclusivo fine di attuare un preteso diritto, e pur avendo la possibilità di agire giudizialmente:
- eserciti il proprio preteso diritto, facendosi ragione da sé, mediante violenza sulle cose, danneggiando, trasformando o cambiando destinazione all’oggetto su cui viene esercitata la violenza (Art. 392 C.P. – Esercizio delle proprie ragioni con violenza sulle cose);
- eserciti il proprio preteso diritto, facendosi ragione da sé, mediante violenza o minaccia alle persone (Art. 393 C.P. – Esercizio delle proprie ragioni con violenza sulle persone);
Nel primo caso il colpevole è punito con una pena pecuniaria fino ad Euro 516, mentre nel secondo caso la pena è fino a 1 anno di reclusione, oltre alla sanzione pecuniaria nel caso in cui sia esercitata anche violenza sulle cose.
In entrambi i casi il delitto è punibile esclusivamente a querela di parte, che dovrà essere presentata dal soggetto leso dal comportamento del colpevole.
L’elemento fondamentale del delitto di Esercizio arbitrario delle proprie ragioni risiede nel fatto che il soggetto agisce al solo fine di attuare un diritto che ritiene sussistere a suo favore; in altre parole egli agisce, “facendosi ragione da sé”, nella convinzione di essere titolare del diritto conteso.
Proprio questo è il discrimine tra tale delitto e quello di Estorsione: in quest’ultimo l’agente usa violenza o minaccia per perseguire un profitto di carattere ingiusto, ovvero un qualcosa che sa non essergli dovuto; al contrario, nell’Esercizio arbitrario delle proprie ragioni, il soggetto ha intenzione di ottenere un profitto o un bene che ritiene aver diritto di pretendere.
Affinché sussista il delitto di Esercizio arbitrario delle proprie ragioni il diritto preteso dal soggetto, pur non dovendo essere necessariamente sussistente, deve almeno fondarsi su una convinzione ragionevole e verosimile, e quindi non deve consistere in una pretesa arbitraria o pretestuosa.
E’ inoltre necessario che il preteso diritto sia oggetto di contesa, non importa se giudiziale o di fatto, tra le parti, poiché il delitto punisce chi, pur potendo rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per tutelare la propria pretesa, ha agito arbitrariamente e in via autonoma (quindi sostituendosi alla Giustizia) “facendosi ragione da sé”.