Elementi fondamentali, pene applicabili e conseguenze del reato di estorsione
Il delitto di estorsione, previsto dall’articolo 629 del Codice Penale, punisce la condotta di colui che, mediante violenza o minaccia, procuri per sé o altri un ingiusto profitto con altrui danno, costringendo la vittima del reato a fare o omettere qualcosa.
La condotta si estrinseca quindi in un’attività di coartazione della volontà della vittima del reato, che è indotta ad un comportamento che altrimenti non avrebbe tenuto, a causa della condotta violenta o minacciosa del colpevole.
Se nel reato di rapina la violenza o la minaccia sono talmente dirette ed immediate da non consentire alla vittima del reato alcuna scelta circa l’adesione o meno alle ingiuste pretese dell’agente, nel reato di estorsione la vittima mantiene una certa possibilità di scelta tra il danno minacciato e la soddisfazione della pretesa illecita del colpevole.
In altre parole nel delitto di estorsione sarà un atto volontario della vittima (benché la sua sfera di libera scelta e di autodeterminazione sia fortemente diminuita e coartata dalla condotta minacciosa o violenta del reo) a portare a compimento il disegno criminoso dell’estorsore.
Dal punto di vista dell’elemento psicologico del reato l’estorsione richiede un dolo generico, che deve tuttavia investire anche il profilo del profitto ingiusto (talché non sarà integrato il reato di estorsione, bensì il meno grave esercizio arbitrario delle proprie ragioni, qualora il reo agisca per ottenere qualcosa che sia o ritenga dovuto e doveroso).
L’evento del reato è costituito per l’appunto dall’ottenimento di un ingiusto profitto per il reo, con corrispettivo danno per la vittima del reato; sebbene – trattandosi di ipotesi di delitto contro il patrimonio – quasi sempre il profitto assuma un contenuto di carattere patrimoniale, è bene precisare come la Giurisprudenza abbia affermato che l’elemento dell’ingiusto profitto sia integrato da un qualsiasi tipo di vantaggio per l’agente, non solo di tipo economico o patrimoniale.
Dal punto di vista delle pene applicabili il delitto di estorsione, nella sua forma semplice, ossia senza aggravanti, viene punito con la pena della reclusione da cinque a dieci anni nonché con la multa da Euro 1.000 ad Euro 4.000.
Ben più grave è la pena applicabile qualora il reato di estorsione sia aggravato da una delle circostanze specificamente previste per il reato di rapina nell’articolo 628 del Codice Penale: in tale caso la pena sarà la reclusione da sette a venti anni e la multa da Euro 5.000 ad Euro 15.000.
Ricorrono tali specifiche circostanze aggravanti qualora il fatto sia commesso: con armi, da persona travisata o da più persone riunite; se la vittima sia stata posta in stato di incapacità di volere o di agire con violenza; se il reo sia appartenente ad un’associazione di carattere mafioso; se il reato sia commesso in un luogo di privata dimora oppure in un altro luogo nel quale la difesa, pubblica o privata, sia ostacolata, oppure all’interno di un mezzo pubblico di trasporto; se il fatto venga commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne; se il reato sia compiuto nei confronti di chi stia utilizzando, o abbia appena utilizzato, sportelli bancomat o i servizi di istituti di credito.
Dal punto di vista della procedibilità il reato di estorsione è procedibile di ufficio; la competenza a giudicare il delitto sarà del Tribunale in composizione monocratica per l’estorsione semplice (non aggravata), mentre per il caso di estorsione aggravata sarà competente il Tribunale in composizione collegiale.