Giuseppe Migliore - Avvocato Penalista Roma

Arresti domiciliari


Detenzione Domiciliare

La detenzione domiciliare è una misura alternativa alla detenzione carceraria, che può essere concessa dal Tribunale di sorveglianza, in determinati casi previsti dalla Legge, al soggetto che sia stato condannato in via definitiva per un reato, e debba quindi scontare una pena detentiva.

Infatti, qualora un soggetto condannato per un reato debba eseguire una pena detentiva, questa di regola dovrà essere scontata in carcere: tuttavia, ricorrendone i requisiti, vi è la possibilità che il soggetto possa usufruire di una delle misure alternative alla detenzione in carcere, tra cui ad esempio la detenzione domiciliare.

Da tali presupposti sarà agevole comprendere come la detenzione domiciliare sia ben altra cosa rispetto agli arresti domiciliari, che invece costituiscono una misura cautelare che viene applicata pima che vi sia una condanna definitiva.

Contatto lo studio per una consulenza legale

In cosa consiste la Detenzione Domiciliare?

Dal punto di vista pratico si può affermare che il soggetto cui sia stata concessa la detenzione domiciliare sconterà la sua pena a casa, avendo l’obbligo di permanere nel proprio domicilio (o nel diverso luogo ove il Giudicante abbia disposto che tale misura debba eseguirsi, come ad esempio un luogo di cura) senza possibilità di allontanarsene se non previa autorizzazione del Magistrato di sorveglianza; tuttavia generalmente al soggetto posto in detenzione domiciliare è concessa la possibilità (che deve però risultare dal provvedimento di concessione della misura alternativa) di allontanarsi dal proprio domicilio per un limitato numero di ore settimanali per attendere alle proprie esigenze di vita primarie.

Revoca della Detenzione Domiciliare 

Il beneficio della detenzione domiciliare sarà revocato qualora il comportamento del soggetto, violativo di norme di Legge o delle prescrizioni applicate, appaia incompatibile con la prosecuzione della misura.

Qualora il condannato si allontani senza autorizzazione dal luogo dove sta eseguendo la misura della detenzione domiciliare commetterà il reato di evasione (previsto dall’articolo 385 del Codice penale) e la misura alternativa sarà revocata, salvo che si tratti di violazione di lieve entità.

Istanza Detenzione Domiciliare

L’istanza dovrà essere presentata, direttamente dal condannato o dal suo difensore, al Tribunale di Sorveglianza competente in relazione al luogo ove il soggetto si trova ristretto, oppure al luogo di sua residenza o domicilio; nei casi in cui si chieda un collocamento in detenzione domiciliare con assoluta urgenza (ad esempio per gravi motivi di salute) l’istanza potrà anche essere decisa dal Magistrato di Sorveglianza in via provvisoria, per poi essere successivamente sottoposta al vaglio collegiale del Tribunale.

Ovviamente il contenuto dell’istanza di detenzione domiciliare dovrà fondarsi essenzialmente su due aspetti: il primo orientato a dimostrare la meritevolezza del beneficio da parte del richiedente, nonché soprattutto la sussistenza delle condizioni previste dalla Legge per l’accesso alla detenzione domiciliare, ed il secondo teso a dare prova dell’esistenza di un domicilio idoneo ad eseguire la pena in regime di detenzione domiciliare.

Contatta lo studio

Requisiti per ottenere la misura della detenzione domiciliare.

I requisiti per ottenere la misura della detenzione domiciliare sono eterogenei:

In primo luogo si può dire che la detenzione domiciliare potrà essere concessa a tutti coloro che debbano scontare una pena non superiore a due anni, anche se costituente il residuo di una pena maggiore, qualora non possa essere concessa la più ampia e favorevole misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, e sempre che si ritenga che il condannato non commetterà altri reati.

Tale possibilità è invece esclusa per coloro che debbano scontare una pena per uno dei delitti (cosiddetti “ostativi”, che il Legislatore considera di particolare gravità) ricompresi nell’articolo 4 bis dell’Ordinamento penitenziario (Legge n. 354 del 26/07/1975).

Altra ipotesi di detenzione domiciliare è quella prevista per i soggetti ultrasettantenni che debbano scontare una pena di qualsiasi durata, salvo che si tratti di sanzione inflitta per delitto ricompreso tra i reati ostativi ex art. 4 bis dell’Ordinamento penitenziario, o per altri delitti indicati nell’articolo 47 ter dell’Ordinamento penitenziario (che disciplina l’istituto della detenzione domiciliare), o che si tratti di soggetti dichiarati delinquenti abituali, professionali, per tendenza o recidivi ai sensi dell’articolo 99 del Codice penale.

Al di fuori di tali ipotesi ostative il condannato già ultrasettantenne (oppure dal momento del compimento dei settanta anni nel caso di pena già in esecuzione) potrà scontare la pena in regime di detenzione domiciliare, e ciò senza limiti rispetto all’entità della pena da eseguire.

Un’altra ipotesi di concessione della detenzione domiciliare è legata ad alcune particolari condizioni del condannato, pedissequamente elencate nell’articolo 47 ter dell’Ordinamento penitenziario:

  • Donna incinta o madre di figli di età inferiore ai dieci anni conviventi con lei;

  • Padre di figli di età inferiore ai dieci anni con lui conviventi, quando la madre sia deceduta o sia impossibilitata alla cura dei figli;

  • Soggetto che abbia necessità di costanti contatti con strutture sanitarie territoriali a causa di condizioni di salute particolarmente gravi;

  • Soggetto di età superiore a sessanta anni che sia inabile anche parzialmente;

  • Soggetto di età minore di ventuno anni, che dimostri particolari esigenze di studio, lavoro salute o famiglia.

In tutti questi casi il limite di pena residua da espiare al di sotto del quale è permesso l’accesso al beneficio della detenzione domiciliare è innalzato a quattro anni.

Ulteriore caso di concessione della detenzione domiciliare si ha quando la misura in oggetto venga applicata dal Tribunale di sorveglianza, anche al di fuori dei limiti di pena previsti in linea generale per l’accesso a tale misura, nei casi in cui sia possibile disporre il rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena (previsto dall’articolo 146 del Codice penale quando l’esecuzione debba avvenire nei confronti di una donna incinta o di madre di bambino di età inferiore ad un anno, o di persona affetta da AIDS o da altra patologia talmente grave da non poter più essere curabile o tale da rendere le condizioni di salute del soggetto incompatibili con la permanenza in carcere), oppure il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena (previsto dall’articolo 147 del Codice penale quando il condannato abbia presentato domanda di grazia, o si trovi in stato di grave infermità fisica oppure sia madre di figli di età inferiore ai tre anni).

La Detenzione Domiciliare "speciale".

Un’ultima forma di detenzione domiciliare è quella cosiddetta “speciale”, prevista dall’articolo 47 quinquies dell’Ordinamento penitenziario nei confronti delle madri di figli di età inferiore a dieci anni che non abbiano i requisiti per accedere alla detenzione domiciliare ordinaria, quando si ritenga che non commetteranno altri reati e sia possibile ristabilire la convivenza con la prole, e solo nel caso in cui abbiano scontato almeno un terzo della pena o quindici anni in caso di ergastolo

In tali casi, sempre che la donna non stia eseguendo una pena per uno dei delitti ostativi previsti dall’articolo 4 bis dell’Ordinamento penitenziario, la parte residua di pena potrà essere scontata presso una struttura apposita per detenute con prole, oppure direttamente presso la propria abitazione quando non vi sia pericolo di fuga o di commissione di altri reati.

Contatto lo studio per una consulenza legale

Detenzione Domiciliare