Il delitto di pornografia minorile punisce, con la pena della reclusione da 6 a 12 anni oltre che con la sanzione pecuniaria della multa, il comportamento del soggetto che produca materiale pornografico, ovvero realizzi esibizioni pornografiche, utilizzando persone minorenni.
La stessa pena è prevista per il soggetto che induca il minorenne a partecipare ad esibizioni pornografiche, oppure faccia commercio di materiale pornografico realizzato utilizzando minorenni.
Con la pena della reclusione da 1 a 5 anni è invece punito il soggetto che, senza aver concorso nella realizzazione e produzione del materiale pedopornografico, lo diffonda o lo distribuisca oppure lo divulghi o lo pubblicizzi.
E’ importante sottolineare come tale condotta sia punita anche se commessa mediante strumenti telematici, ragione per cui la Giurisprudenza ha ritenuto integrato il reato dal comportamento di soggetti che abbiano diffuso materiale pedopornografico utilizzando programmi di file sharing peer to peer (che spesso comportano una diffusione automatica dei contenuti scaricati), oppure nell’ambito di chat.
Analoga pena è prevista per colui che, anche per via telematica, distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate ad adescare o sfruttare sessualmente minorenni.
Una pena fino a 3 anni di reclusione, oltre che la multa, è prevista per il soggetto che, al di fuori delle ipotesi di reato sopra descritte, offra o ceda ad altri (anche gratuitamente) materiale pedopornografico; per l’applicazione di tale ipotesi attenuata la Giurisprudenza richiede che si tratti di cessione occasionale nonché effettuata singolarmente, quindi a soggetti determinati, con esclusione quindi del caso in cui il contenuto pedopornografico possa raggiungere un numero indeterminato di persone.
Nei casi di diffusione, divulgazione o cessione di materiale pedopornografico è inoltre previsto un aggravamento delle pene qualora il materiale sia di quantità ingente.