Il delitto di atti sessuali con minorenni punisce, con la pena da 5 a 10 anni di reclusione, il comportamento del soggetto che compia atti sessuali con una persona che non abbia compiuto i 14 anni, oppure che non abbia compiuto i 16 anni qualora il colpevole sia legato alla vittima da una relazione di parentela, convivenza o affidamento (genitori, nonni, conviventi dei genitori, insegnanti, tutori etc.).
La pena sarà invece dai 3 ai 6 anni nel caso in cui il colpevole sia legato alla vittima da una relazione di parentela, convivenza o affidamento, ma questa, benché minorenne, abbia compiuto i 16 anni.
La Legge punisce quindi, sempre e comunque, la condotta di colui che compia atti sessuali con persona minore dei 14 anni, mentre, oltre questa soglia di età, il compimento di atti sessuali con persona minorenne sarà punito solo se commesso da particolari categorie di persone, legate alla vittima da rapporti di parentela, convivenza o affidamento, circostanze che rendono più pericolosa ed insidiosa tale condotta.
E’ bene precisare che, ai fini del delitto di atti sessuali con minore, sono rilevanti solo gli atti sessuali compiuti senza che vi sia stata violenza o minaccia per ottenerli (caso in cui sarebbe applicabile il delitto di Violenza sessuale), oppure senza che vi sia stato il pagamento, o la promessa di pagamento, di un prezzo per il compimento dell’atto sessuale (caso in cui sarebbe applicabile il delitto di Prostituzione minorile).
Per “atti sessuali”, per costante giurisprudenza, si intende ogni atto che esprima l’impulso sessuale dell’agente e che comporti una invasione della sfera sessuale del soggetto passivo (quindi compresi toccamenti, palpeggiamenti, sfregamenti sulle parti intime della vittima, anche se di breve durata e non completi).
In ogni caso non sarà punibile il soggetto minorenne che compia atti sessuali con una persona che abbia compiuto i 13 anni, qualora la differenza di età tra le due persone non sia superiore a 3 anni.
E’ previsto un aggravamento della pena nel caso la vittima non abbia compiuto i 10 anni, mentre nei casi di minore gravità la pena sarà diminuita fino ai due terzi.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, che può essere proposta nel termine di 6 mesi dal fatto ed una volta proposta è irretrattabile (non può quindi essere rimessa provocando l’estinzione del reato); si procede tuttavia di ufficio qualora si tratti di reato commesso da soggetto legato alla vittima da relazioni di parentela, convivenza o affidamento, o da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni, nel caso in cui vi sia connessione con altro delitto procedibile di ufficio, oppure se il delitto è commesso nei confronti di minore di 10 anni.
In ogni caso il colpevole non potrà invocare a propria difesa l’eventuale ignoranza della minore età della vittima, a meno che non provi che tale ignoranza sia incolpevole ed inevitabile.