Con il neo introdotto articolo 589 bis del Codice penale, è stata creata una nuova figura di reato, quella dell’Omicidio stradale.
Prima di tale norma l’omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale era punito ai sensi dell’art. 589 C.P. (Omicidio colposo), che prevedeva appunto una circostanza aggravante specifica per i fatti commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale, e aumenti di pena in determinati casi (guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti), che oggi vengono puniti in via autonoma dal nuovo reato di Omicidio stradale.
La norma punisce con la reclusione da due a sette anni il soggetto che cagioni la morte di un uomo violando le norme sulla circolazione stradale.
Nel caso in cui il fatto venga commesso da soggetto che si sia posto alla guida sotto effetto di stupefacenti o in stato di ebbrezza alcolica particolarmente significativa (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi/litro), la pena sarà da otto a dodici anni di reclusione.
Se il colpevole si sia posto alla guida con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi/litro, la pena sarà invece da cinque a dieci anni di reclusione, salvo che si tratti di persona che conduca per lavoro merci o persone (autisti o camionisti) oppure guidi automezzi, nel qual caso la pena sarà sempre da otto a dodici anni di reclusione.
La norma individua inoltre altre tre ipotesi specifiche, per le quali la pena è della reclusione da cinque a dieci anni:
- Se il colpevole ha commesso il fatto procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita (comunque non inferiore ai 70 km orari), oppure, se su strada extraurbana, superiore di 50 km orari quella consentita;
- Se il colpevole ha commesso il fatto circolando contromano o attraversando un incrocio con luce semaforica rossa;
- Se il colpevole ha commesso il fatto durante una manovra di inversione nei pressi di una curva, di un incrocio o di un dosso, oppure durante una manovra di sorpasso in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di una linea continua.
Sono previsti aggravamenti di pena nel caso in cui la vettura non sia assicurata oppure il conducente sia privo di patente di guida, mentre la pena verrà diminuita se la morte non sia conseguenza esclusiva del comportamento colposo del soggetto.
Se dal fatto derivi la morte o il ferimento di più persone si infliggerà la pena prevista per la più grave delle violazioni, aumentata sino al triplo, ma con una pena massima di diciotto anni di reclusione.
Nel caso in cui il conducente, dopo aver commesso il fatto, si dia alla fuga, la pena sarà aumentata da un terzo a due terzi, e comunque non potrà essere inferiore a cinque anni di reclusione (art. 589 ter del Codice penale: Fuga del conducente in caso di omicidio stradale).
La Legge ha altresì previsto l’arresto obbligatorio in caso di flagranza di reato di Omicidio stradale aggravato, oltre che una serie di misure di carattere procedurale mirate a consentire che il processo per il reato di Omicidio stradale possa iniziare in tempi rapidi.