Lesioni personali stradali
Con l’introduzione nel Codice penale dell’art. 589 bis (Omicidio stradale) il Legislatore ha altresì inserito l’art. 590 bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime), il quale ricalca l’incedere e la struttura della norma in tema di Omicidio stradale, e si applica per l’appunto nei casi in cui da una violazione della disciplina sulla circolazione stradale derivi non la morte di un soggetto, bensì una lesione personale grave o gravissima: è quindi la norma che si applicherà in caso di lesioni colpose a seguito di incidente stradale, qualora le stesse siano di entità grave o gravissima.
Ai sensi della Legge penale (art. 583 Codice penale) la lesione personale è grave:
- Se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della vittima, oppure determini un’inabilità superiore ai 40 giorni.
- Se il fatto produca l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.
La lesione è invece considerata gravissima quando produce: - Una malattia insanabile.
- La perdita di un senso.
- La perdita di un arto, o una mutilazione allo stesso che lo renda inservibile, oppure la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, oppure una grave e permanente difficoltà nel parlare.
- La deformazione o lo sfregio permanente del viso.
Per il caso base, lesioni personali cagionate per colpa con violazione delle norme sulla circolazione stradale (quindi lesioni colpose a seguito di incidente stradale di cui si abbia la responsabilità), la pena prevista è la reclusione da tre mesi ad un anno nel caso si tratti di lesione grave, mentre nel caso di lesione gravissima la pena sarà quella della reclusione da uno a tre anni.
In maniera speculare a quanto previsto in tema di Omicidio stradale sono state poi previste delle circostanze aggravanti.
Nel caso in cui la lesione personale venga cagionata da soggetto che si sia posto alla guida sotto effetto di stupefacenti o in stato di ebbrezza alcolica particolarmente significativa (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi/litro), la pena sarà da tre a cinque anni di reclusione nel caso di lesione personale grave, mentre la pena sarà della reclusione da quattro a sette anni in caso di lesione personale gravissima.
Se il colpevole si sia posto alla guida con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi/litro, la pena sarà invece da un anno e sei mesi a tre anni di reclusione per le lesioni gravi, mentre la pena sarà da due a quattro anni di reclusione nel caso di lesione gravissima, salvo che si tratti di persona che conduca per lavoro merci o persone (autisti o camionisti) oppure guidi automezzi, nel qual caso la pena sarà uguale a quella prevista nel caso di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi/litro.
La norma individua inoltre altre tre ipotesi specifiche (identiche a quelle previste in tema di Omicidio stradale), per le quali la pena è da un anno e sei mesi a tre anni di reclusione per le lesioni colpose gravi cagionate in un incidente stradale, e da due a quattro anni di reclusione nel caso di lesione colposa gravissima a seguito di incidente stradale:
Se il colpevole ha commesso il fatto procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita (comunque non inferiore ai 70 km orari), oppure, se su strada extraurbana, superiore di 50 km orari quella consentita;
Se il colpevole ha commesso il fatto circolando contromano o attraversando un incrocio con luce semaforica rossa;
Se il colpevole ha commesso il fatto durante una manovra di inversione nei pressi di una curva, di un incrocio o di un dosso, oppure durante una manovra di sorpasso in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di una linea continua.
Sempre in maniera speculare a quanto previsto dalla norma in tema di Omicidio stradale sono state previste circostanze aggravanti e attenuanti al ricorrere di alcune ipotesi, che rendono le lesioni colpose cagionate a seguito di incidente stradale meritevoli di pena aumentata.
La pena sarà aggravata nel caso in cui la vettura non sia assicurata oppure il conducente sia privo di patente di guida, mentre la pena verrà diminuita se la lesione personale grave o gravissima non sia conseguenza esclusiva del comportamento colposo del soggetto.
Se dal fatto derivi una lesione a più persone si infliggerà la pena prevista per la più grave delle violazioni, aumentata sino al triplo, ma con una pena massima di sette anni di reclusione.
Nel caso in cui il conducente, dopo aver commesso il fatto, si dia alla fuga, la pena sarà aumentata da un terzo a due terzi, e comunque non potrà essere inferiore a tre anni di reclusione (art. 590 ter del Codice penale: Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali).
Nel caso in cui a seguito di incidente stradale siano cagionate lesioni colpose non gravi o gravissime rimarrà applicabile la normativa ante riforma di cui all’art. 590 C.P., che prevede la pena della reclusione fino a tre mesi o la multa fino a Euro 309; tale casistica di lesioni colpose (non gravi o gravissime) derivanti da incidente stradale saranno giudicate inoltre dal Giudice di Pace penale.