Il reato di porto abusivo di armi è disciplinato dall’art. 699 del Codice Penale, che ha natura di reato contravvenzionale; dagli artt. 4 e 4 bis della Legge n. 110 del 1975 (il primo di natura contravvenzionale, mentre il secondo ha natura di delitto); nonché dall’articolo 4 della Legge n. 895/1967, che prevede un reato di natura delittuosa.
La condotta materiale del reato
E’ bene premettere che per porto abusivo di armi si intende il possesso delle stesse all’esterno dell’abitazione o delle immediate pertinenze della stessa; è inoltre necessario che l’agente abbia una disponibilità dell’arma immediata, ovvero che la stessa sia quasi pronta all’uso, pur non essendo a tal fine essenziale che l’arma sia portata indosso.
Al contrario, qualora l’arma non sia detenuta in condizioni tali da renderla suscettibile di una pronta utilizzazione, si potrà ricadere nella diversa ipotesi di una condotta di mero trasferimento dell’arma da un luogo ad un altro, estranea al reato di porto abusivo di armi.
Chiaramente la condotta sarà penalmente rilevante solo allorquando avvenga senza licenza o autorizzazione da parte dell’Autorità, quando queste siano necessarie.
Inoltre occorre rilevare un’importante distinzione: con riferimento alle armi da guerra o parti di esse, oppure alle munizioni da guerra ed in genere ai materiali esplodenti, la responsabilità per la più grave ipotesi delittuosa di cui all’articolo 4 della Legge n. 895 del 1967 scatterà solo allorquando esse vengano portate in un luogo pubblico o aperto al pubblico, essendo insufficiente per l’integrazione di tale più grave fattispecie il mero porto al di fuori della propria abitazione (che sarà comunque punito, ma con una più lieve ipotesi di reato).
Nel caso in cui invece le armi vengano semplicemente detenute nell’abitazione sarà integrato il diverso reato di detenzione abusiva di armi.
Il soggetto attivo del reato non è il solo proprietario dell’arma, bensì anche il mero detentore della stessa, ovvero colui il quale abbia un possesso stabile e non occasionale dell’oggetto.
Il bene giuridico protetto dalle norme in materia di porto abusivo di armi è quello della tutela dell’ordine pubblico, essendo evidente il rischio per l’incolumità pubblica che deriva da una circolazione illegale di armi portate in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o dove comunque l’agente può facilmente venire a contatto con terze persone.
Cosa si intende per armi secondo la legislazione penale?
Ai fini dell’applicazione della Legge penale nella nozione di armi rientrano:
- Le armi da sparo e tutte le altre armi la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona (ovvero le cosiddette “armi proprie”);
- Tutti gli strumenti atti all’offendere, dei quali per Legge ne sia vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo (ovvero le cosiddette “armi improprie”, strumenti che, pur avendo destinazione diversa dall’offesa alla persona, possono essere efficacemente impiegate a tale fine);
- Le materie esplodenti oppure i gas asfissianti o accecanti;
- Le armi da guerra.
I diversi ambiti di applicazione delle diverse norme in materia di porto illegale di armi
L’importante questione da chiarire, al fine di delimitare l’ambito di applicazione delle quattro norme che astrattamente puniscono al condotta di porto abusivo di armi, è la seguente: per quale tipologia di arma si risponde del reato previsto dall’articolo 4 della Legge n. 895/1967, molto più grave e quindi con pene più elevate? Per quali armi invece si risponde delle più lievi fattispecie (comunque punite con pene tra loro diverse), di cui all’art. 699 C.P. e agli artt. 4 e 4 bis della Legge n. 110 del 1975?
- Con l’articolo 4 della Legge n. 895/1967 si punisce il porto abusivo di armi da guerra o di parti di esse atte all’impiego, di munizioni da guerra, di esplosivi o agenti chimici aggressivi. Si tratta evidentemente si armi particolarmente letali e pericolose, la cui detenzione di norma è riservata alla forza pubblica.
- Con l’articolo 699 C.P. si punisce invece il porto al di fuori della propria abitazione delle cosiddette “armi proprie”, siano esse da punta, da taglio o da sparo. Si tratta quindi di quegli strumenti che nascono proprio per l’offesa alla persona, tale essendo la loro destinazione primaria ed elettiva;
- Con l’articolo 4 della Legge n. 110 del 1975 verrà punito invece colui che porti al di fuori della propria abitazione una cosiddetta “arma impropria”, ovvero uno di quei strumenti la cui destinazione naturale non sia l’offesa alla persona, ma che possano tuttavia essere efficacemente impiegati a tal fine. La norma provvede altresì ad un elencazione di tali strumenti: armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione; bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona;
- L’articolo 4 bis della Legge n. 110/1975, salvo che il fatto non costituisca un reato più grave, punisce invece la condotta di chi porti al di fuori dell’abitazione un’arma per cui il cui porto non sia ammessa licenza.
Dal punto di vista dell’elemento soggettivo del reato le due fattispecie contravvenzionali (di cui all’art. 699 C.P. e all’art. 4 della Legge n. 110/1975) sono punibili indifferentemente a titolo di dolo o di colpa, mentre le più gravi fattispecie delittuose previste dagli articoli 4 della Legge n. 895 del 1967 e 4 bis della Legge n. 110/1975 sussistono solo allorquando il reo abbia agito con dolo.
La procedibilità è invece di ufficio per tutte le ipotesi di reato.
Che cosa si intende per giustificato motivo?
A differenza delle armi rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 4 della Legge n. 895/1967 (sostanzialmente le armi da guerra), dell’art. 699 C.P. (sostanzialmente le “armi proprie”), il cui porto al di fuori dell’abitazione sarà sempre illecito a meno che non sia intervenuta un’apposita autorizzazione dell’Autorità, per le “armi improprie” (art. 4 della Legge n. 110 del 1975) il reato non sarà punibile qualora l’agenti dimostri che l’arma fosse stata portata al di fuori dell’abitazione per un giustificato motivo.
Infatti, poiché la destinazione primaria delle “armi improprie” è assolutamente lecita, non essendo in via principale l’offesa alla persona, è ben possibile che l’arma sia stata portata al di fuori dell’abitazione per farne un utilizzo lecito, di varia natura (ad esempio sportivo o per caccia o pesca).
In tali casi l’agente non sarà punibile; incomberà comunque su di lui l’onere di allegazione del giustificato motivo nonché il relativo onere probatorio.
Quali sono le pene previste per il porto abusivo di armi?
Le pene applicabili per le diverse fattispecie che puniscono il reato di porto illegale di armi sono:
- Per i casi disciplinati dall’art. 699 C.P. la pena prevista è l’arresto fino a 18 mesi. La pena sarà aumentata qualora il fatto sia commesso in un luogo abitato o ove vi sia un’adunanza di persone, o di notte;
- Nel caso previsto dall’art. 4 della Legge n. 110 del 1975 la pena è quella dell’arresto da uno a tre anni e l’ammenda da Euro 1.000 fino ad Euro 10.000. La pena sarà aumentata se il fatto avvenga durante manifestazioni sportive. Qualora invece si tratti di un fatto di lieve entità, riferito al porto di oggetti atti ad offendere, il Giudice potrà limitarsi alla pena pecuniaria (l’ammenda) senza pena detentiva. Pene ancora più gravi sono previste nel caso in cui l’arma sia portata in una riunione pubblica;
- L’articolo 4 bis della legge 110/1975 prevede la pena della reclusione da uno a tre anni;
- L’articolo 4 della Legge n. 895/1967 punisce invece il reo con una pena detentiva da due a dieci anni di reclusione e con la multa da Euro 4.000 ad Euro 40.000
Per l’integrazione dei vari reati in materia di porto abusivo di armi è sempre necessario che l’arma sia funzionante o comunque atta all’impiego. In particolare la punibilità è esclusa solo allorquando si tratti di arma non funzionante in modo definitivo, o per la cui riparazione siano necessarie particolari competenze tecniche. In altre parole un non funzionamento temporaneo o facilmente risolvibile non esclude la rilevanza penale del fatto.

FAQ
Il porto abusivo di armi consiste nel portare un’arma al di fuori della propria abitazione.
L’arma propria è quella destinata naturalmente all’offesa alla persona; l’arma impropria è invece quello strumento che, pur avendo un’altra funzione naturale, per le sue caratteristiche possa essere utilizzata per nuocere ad una persona.
Qualora il fatto riguardi un’arma impropria e l’agente dimostri di aver portato tale strumento al di fuori dell’abitazione poiché necessaria per un uso lecito.
La procedibilità, per tutte le diverse fattispecie previste, è di ufficio.
No, basta che l’arma sia detenuta in condizioni tali da poter essere agevolmente e prontamente utilizzata.