Il reato di detenzione abusiva di armi è disciplinato dall’art. 697 del Codice Penale, che ha natura di reato contravvenzionale, nonché dagli articoli 2 e 7 della Legge n. 895/1967 che invece prevedono il reato di natura delittuosa di detenzione illegale di armi (l’articolo 2 costituisce una mera circostanza attenuante del più grave delitto previsto dall’articolo 2).
E’ bene premettere che per detenzione di armi si intende il possesso delle stesse all’interno dell’abitazione o di altro luogo di cui si abbia la disponibilità; mentre nel caso in cui le armi vengano portate al di fuori dell’abitazione sarà integrato il reato di porto di armi o porto abusivo di armi.
La condotta materiale del reato
Sotto il profilo della condotta il reato di cui all’art. 697 C.P. è integrato da due distinte ipotesi fattuali:
- Il caso del soggetto che detenga armi o caricatori, in relazione ai quali è necessario presentare denuncia ai sensi dell’art. 38 del T.U.L.P.S. (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e non abbia proceduto a denunciarne il possesso all’Autorità;
- Il caso del soggetto che, pur non essendo il detentore dell’arma o del caricatore, abbia avuto notizia che tali oggetti si trovino in un luogo da lui abitato, ed abbia omesso di presentare la necessaria denuncia all’Autorità.
Al contrario gli articoli 2 e 7 della Legge n. 895/1967 sono semplicemente integrati dalla condotta del soggetto che detenga determinati tipi di arma in maniera illegale, ovvero al di fuori delle ipotesi consentite dalla Legge; di tali tipologie di arma non è infatti possibile il possesso a fronte della mera comunicazione alle Autorità ai sensi dell’art. 38 T.U.L.P.S., essendo invece necessaria una specifica autorizzazione.
Lo scopo delle fattispecie di reato di detenzione abusiva di armi è quello di consentire alle Autorità di pubblica sicurezza di conoscere preventivamente l’esistenza di armi in possesso di privati cittadini, nonché il luogo dove le stesse sono custodite, al fine di effettuare controlli e prevenire in ogni caso la commissione di eventuali reati contro l’incolumità di terze persone.
Il soggetto attivo del reato non è il solo proprietario dell’arma, bensì anche il mero detentore della stessa, ovvero colui il quale abbia un possesso stabile e non occasionale dell’oggetto; oppure, nel secondo dei due casi disciplinati dall’art. 697 C.P., il soggetto che viva in un luogo ove sia presente un’arma, anche se della stessa non abbia né la proprietà né il possesso.
I diversi ambiti di applicazione delle diverse fattispecie in materia di detenzione illegale di armi
La prima questione da chiarire, al fine di delimitare l’ambito di applicazione delle due norme è la seguente: per quale tipologia di arma si risponde del reato previsto dagli articoli 2 e 7 della Legge n. 895/1967, molto più grave e quindi con pene più elevate, e per quali armi invece si risponde della più lieve fattispecie di cui all’art. 697 C.P.?
- Con gli articoli 2 e 7 della Legge n. 895/1967 si punisce la detenzione di armi comuni da sparo, o di parti di esse atte all’impiego, armi da guerra o munizioni da guerra, esplosivi o agenti chimici aggressivi. Si tratta evidentemente si armi particolarmente letali e pericolose, la cui detenzione di norma è riservata alla forza pubblica, salvo particolari casi.
- Con l’articolo 697 C.P. si punisce invece la detenzione di armi proprie da punta o da taglio, nonché di munizioni di armi comuni da sparo. Si tratta di quindi di una fattispecie residuale, applicabile solo fuori dai casi già puniti dagli artt. 2 e 7 della Legge n. 895/1967, in relazione a tipologie di arma meno letali e pericolose.
Con riferimento all’elemento soggettivo del reato la fattispecie di cui all’art. 697 C.P. è punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa, mentre la più grave fattispecie di cui agli articoli 2 e 7 della Legge n. 895 del 1967 sussiste solo allorquando il reo abbia agito con dolo.
La procedibilità è invece di ufficio per entrambe le ipotesi di reato.
Quali sono le pene previste per la detenzione abusiva di armi
Con riferimento alle pene applicabili per le diverse fattispecie che puniscono la detenzione illegale di armi esse consistono:
- Per i casi disciplinati dal primo comma dell’art. 697 C.P. (detenzione di armi o caricatori senza preventiva denuncia alle Autorità) la pena prevista è l’arresto da tre mesi a dodici mesi o l’ammenda fino ad Euro 371;
- Nel caso previsto dal secondo comma dell’art. 697 C.P. (omessa denuncia alle Autorità della presenza di armi nel luogo ove il soggetto abita) la pena sarà più lieve, essendo previsto l’arresto fino a due mesi o l’ammenda fino ad Euro 258.
Per quanto riguarda invece le pene per la violazione degli articoli 2 e 7 della Legge n. 895/1967, esse sono ben più gravi:
- Da uno a otto anni di reclusione e la multa da Euro 3.000 ad Euro 20.000 nel caso in cui siano detenute: armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all’impiego; munizioni da guerra; esplosivi di ogni genere; aggressivi chimici o altri congegni micidiali (articolo 2 della Legge n. 895/1967);
- Se la detenzione illecita riguardi invece armi comuni da sparo, o parte di esse, atte all’impiego, le pene stabilite nell’articolo 2 sono ridotte di un terzo (art. 7 della Legge n. 895/1967).
Per l’integrazione dei vari reati in materia di detenzione illecita di armi è sempre necessario che l’arma, o la parte di essa, o la relativa munizione, sia funzionante o comunque atta all’impiego. In particolare la punibilità è esclusa solo allorquando si tratti di arma non funzionante in modo definitivo, o per la cui riparazione siano necessarie particolari competenze tecniche. In altre parole un non funzionamento temporaneo o facilmente risolvibile non esclude la rilevanza penale del fatto.

FAQ
Per detenzione abusiva di armi si intende il possesso illegale delle stesse all’interno di un luogo di cui si ha la disponibilità (ad esempio l’abitazione).
Si tratta delle armi da guerra o delle armi comuni da sparo (o di parti di esse) il cui possesso legale presuppone un’autorizzazione; e delle armi da punta o da taglio, o delle munizioni di armi comuni da sparo, il cui possesso è illegale se non segnalato alle Autorità.
Le pene vanno dalla reclusione da uno a otto anni nei casi più gravi (armi da guerra, esplosivi) all’arresto fino a due mesi o l’ammenda fino ad Euro 258 nei casi più lievi (omessa denuncia della presenza di un’arma nel luogo ove si abita).
Tutte le ipotesi criminose di detenzione illegale di armi sono procedibili di ufficio.