Giuseppe Migliore - Avvocato Penalista Roma

Prescrizione


Tempi di Prescrizione dei Reati Penali

Prima di approfondire la tematica specifica dell’articolo, ovvero quali siano i tempi di prescrizione dei reati nel diritto penale, appare opportuno esporre brevi cenni generali sull’Istituto della prescrizione.

L'ISTITUTO DELLA PRESCRIZIONE 

La prescrizione opera estinguendo i reati, rendendoli di conseguenza non più punibili, decorso un determinato lasso di tempo dalla loro commissione senza che sia stata emessa sentenza di condanna definitiva.

Secondo l’attuale legislazione tutti i reati sono soggetti alla prescrizione, eccezion fatta per quelli che sono punibili con la pena dell’ergastolo, anche per effetto della ricorrenza di possibili circostanze aggravanti.

Il termine di decorrenza della prescrizione deve individuarsi, con riferimento ai reati consumati, nel momento in cui il reato viene commesso, mentre con riferimento ai reati tentati nel momento in cui il reo compie l’ultimo atto esecutivo del delitto che aveva programmato.

TEMPI DI PRESCRIZIONE DEI REATI PENALI: CALCOLO

Passando alla disamina della tematica specifica del presente articolo, si può in linea generale affermare che il tempo di prescrizione di un reato penale sia pari al massimo della pena stabilita per esso dalla Legge; in altre parole se la pena massima irrogabile per un determinato reato è di dieci anni di reclusione il tempo di prescrizione sarà pari ad anni dieci.

Ai fini del calcolo della pena massima irrogabile per il reato in contestazione, per ciò che interessa per la prescrizione, non si deve tener conto né dei possibili aumenti di pena per le circostanze aggravanti né delle possibili diminuzioni di pena per le circostanze attenuanti: solo le circostanze aggravanti speciali, o ad effetto speciale, (che in linea generale comportano un aumento di pena in misura superiore al canonico un terzo) debbono essere computate al fine di individuare il tempo di prescrizione del reato.

In ogni caso, indipendentemente dalla pena prevista dalla Legge, il tempo necessario a prescrivere un reato che sia un delitto non può essere inferiore a sei anni, mentre nel caso si tratti di un reato che sia una contravvenzione il tempo di prescrizione non può essere inferiore ad anni quattro.

Il Codice Penale stabilisce infine che il tempo di prescrizione non possa essere inferiore ai tre anni qualora il reato sia punito con pene diverse da quelle detentiva o pecuniaria.

In questi casi si è soliti parlare di cosiddetta “prescrizione breve”, che ricorre nel caso in cui durante il procedimento non si siano verificati atti interruttivi della prescrizione.

TEMPI DI PRESCRIZIONE DEI REATI PENALI: CASI PARTICOLARI

I termini di prescrizione sono raddoppiati per alcuni reati, analiticamente elencati nell’articolo 157 del Codice Penale, tra cui, a mero titolo esemplificativo: omicidio stradale, maltrattamenti in famiglia, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo, omicidio colposo commesso con violazione delle norme in materia di tutela della salute dei lavoratori.

Il tempo di prescrizione dei reati può tuttavia subire degli aumenti a causa dell’applicazione delle regole che disciplinano l’interruzione e la sospensione della prescrizione.

Il decorso del termine di prescrizione viene infatti interrotto dal ricorrere di alcuni atti e cadenze processuali (che il Codice Penale chiama atti interruttivi, ed elenca in maniera analitica e tassativa nell’articolo 160) come ad esempio l’emissione del Decreto di Citazione a Giudizio o del Decreto che dispone il Giudizio, oppure l’interrogatorio svolto innanzi al Pubblico Ministero o alla Polizia Giudiziaria da questi delegata.

A seguito dell’interruzione il decorso della prescrizione riprende a contarsi di nuovo da capo; tuttavia, per non consentire che la sussistenza di diversi atti interruttivi possa determinare un aumento smisurato dei tempi di prescrizione, il Codice dispone che in ogni caso l’aumento massimo del termine di prescrizione in ragione degli atti interruttivi non possa essere superiore ad un quarto del termine ordinario.

Tale possibilità di aumento è tuttavia della metà del termine ordinario per il caso dei reati di corruzione (nelle varie forme previste dal Codice Penale) e truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, nonché per il caso di soggetti colpiti da recidiva ai sensi dell’articolo 99, comma secondo, del Codice Penale; l’innalzamento massimo è invece pari a due terzi del termine ordinario per il caso di soggetti colpiti da recidiva ai sensi dell’articolo 99, comma quarto, del Codice Penale.

La sospensione della prescrizione interviene invece allorquando per alcune ragioni elencate dalla norma venga sospeso il processo o il dibattimento o i termini di custodia cautelare, oppure qualora vi siano rinvii delle udienze determinati da impedimenti a comparire dell’imputato o dei difensori.

In tali casi, comunque analiticamente disciplinati dalle norme del Codice Penale, il decorso del termine di prescrizione rimane sospeso per la durata della ragione che ha determinato la sospensione, al termine della quale ricomincerà a decorrere. Per il caso di sospensione della prescrizione determinata da impedimento a comparire dell’imputato o del difensore il Codice Penale dispone che il termine di prescrizione non possa rimanere sospeso per più di sessanta giorni dalla cessazione della causa dell’impedimento.

Recentemente è stata introdotta una ulteriore causa di sospensione, per un periodo non superiore ad un anno e sei mesi, nel periodo intercorrente tra la scadenza del termine di deposito della sentenza e la pronuncia che definisce il grado di giudizio successivo.

In ogni caso, vista la particolarità della disciplina della prescrizione e le possibili eccezioni alle regole dettate in linea generale, per sapere con oggettività e certezza quale sia il tempo di prescrizione di un determinato reato penale è preferibile rivolgersi ad un avvocato esperto nel settore del Diritto penale, che possa prendere cognizione di tutte le specificità del caso concreto determinando l’esatto tempo di prescrizione del reato contestato all’assistito.