Per determinare il tempo necessario alla prescrizione del reato di ricettazione sarà necessario innanzitutto delineare brevemente l’istituto giuridico della prescrizione nei suoi tratti generali, per poi passare all’analisi specifica del rapporto tra prescrizione e reato di ricettazione.
Tempi di Prescrizione nell’ordinamento italiano
Nell’ordinamento penale italiano ogni reato, esclusi quelli che – anche per l’effetto di circostanze aggravanti – sono punibili con la pena dell’ergastolo, è soggetto alla prescrizione: decorso un lasso di tempo stabilito dalla Legge il reato, seppure commesso, non sarà più punibile ed anzi sarà estinto.
In linea generale ogni reato si estinguerà decorso un tempo pari al massimo della pena per esso stabilita (quindi se un reato è punito con la pena massima di dieci anni di reclusione, il tempo necessario a prescriverlo sarà di dieci anni).
Quale clausola di chiusura la Legge stabilisce che in ogni caso il termine di prescrizione non possa essere inferiore a sei anni in caso di delitto e a quattro anni in caso di contravvenzione.
In tale calcolo non deve farsi riferimento alla presenza di eventuali circostanze attenuanti o aggravanti, salvo che per le circostanze aggravanti speciali o ad effetto speciale (sostanzialmente quelle che comportano un aumento di pena superiore ad un terzo).
Il termine di prescrizione, salvo alcune particolari eccezioni che non riguardano il reato di ricettazione, inizierà a decorrere dal momento in cui il reato sia stato consumato (ovvero sia commesso e portato a termine in ogni suo elemento); per i reati tentati (nei quali l’azione è stata interrotta o l’evento non si è verificato) il termine di prescrizione decorrerà invece dal momento in cui il colpevole ha compiuto il suo ultimo atto; per i reati permanenti (ovvero quelli la cui consumazione sia perdurante nel tempo) il termine decorrerà dal momento in cui è cessata la permanenza.
L’interruzione e la sospensione della prescrizione
L’istituto della prescrizione è inoltre regolato da due ulteriori elementi fondamentali: l’interruzione e la sospensione della prescrizione.
Il tempo di prescrizione infatti può essere aumentato qualora nel corso del procedimento vi siano stati atti interruttivi. Si tratta di determinati atti e cadenze processuali, stabilite in maniera precisa e tassativa dall’art. 160 del Codice Penale (ad esempio l’interrogatorio davanti al Pubblico Ministero o al Giudice, il Decreto che dispone il giudizio, il Decreto di citazione diretta a giudizio, etc.), al cui ricorrere il termine della prescrizione si interrompe, e ricomincia a decorrere da capo.
Tuttavia, non potendosi tollerare uno slittamento infinito del termine di prescrizione a causa della presenza di atti interruttivi, la Legge stabilisce che in ogni caso l’aumento massimo del termine di prescrizione per l’effetto dell’interruzione non possa essere superiore ad un quarto del termine ordinario di prescrizione (ad esempio, nel caso di reato punito con pena massima di dieci anni di reclusione, dodici anni e mezzo).
L’aumento sarà invece pari alla metà del termine ordinario per i reati di corruzione e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, nonché se il colpevole sia recidivo (addirittura si arriva ad un aumento pari a due terzi in caso di colpevole recidivo reiterato e del doppio in caso di colpevole dichiarato abituale o professionale nel reato).
La prescrizione viene invece sospesa ogni volta che la Legge impone la sospensione del procedimento o del processo penale oppure dei termini di custodia cautelare, ed inoltre in caso di rinvii del procedimento dovuti a ragioni di impedimento a comparire dell’imputato o del suo difensore.
Il decorso del termine di prescrizione rimane inoltre sospeso durante il periodo intercorrente tra la scadenza del termine di deposito della sentenza e la pronuncia che definisce il grado successivo del giudizio; in ogni caso tale sospensione non può essere maggiore ad un anno e sei mesi.
In tutti i casi di sospensione del decorso della prescrizione tale periodo non sarà computato, ed il termine ricomincerà a decorrere terminata la causa di sospensione.
Qual è il termine di prescrizione del reato di Ricettazione
Fatte tali premesse, rimane da verificare quale sia il termine di prescrizione del reato di ricettazione.
Il delitto di ricettazione è punito con una pena detentiva variabile da due a otto anni di reclusione per l’ipotesi base, mentre qualora il fatto sia di lieve entità la pena sarà la reclusione fino a sei anni.
Il termine breve (quindi qualora non sussistano cause di interruzione) di prescrizione del reato di ricettazione sarà dunque di otto anni nella forma base, e di sei anni per la forma lieve.
Qualora sussistano invece cause di interruzione del decorso della prescrizione (ed è questo il caso tipico che si presenta in quasi tutti i processi) il termine massimo di prescrizione sarà di dieci anni per l’ipotesi base di ricettazione, mentre sarà invece di sette anni e sei mesi in caso di ricettazione di lieve entità.
A tale termine massimo si potrà derogare unicamente nel caso sussistano dei periodi di sospensione del decorso della prescrizione.
Il termine iniziale da cui decorrerà la prescrizione del reato di ricettazione sarà il momento di consumazione del delitto (a meno che si tratti di delitto tentato), che coinciderà con il momento in cui il colpevole abbia ricevuto, acquistato o comunque avuto la disponibilità del bene di provenienza illecita.
Poiché ogni caso è a sé stante (anche per quanto riguarda lo sviluppo e la decorrenza del termine di prescrizione) per sapere con certezza se il termine di prescrizione del reato di ricettazione sia già spirato, o quando precisamente maturerà provocando l’estinzione del reato, è preferibile contattare un avvocato esperto in diritto penale, che possa applicare al caso concreto i principi dell’istituto della prescrizione.