Giuseppe Migliore - Avvocato Penalista Roma

Prescrizione


Da quando decorre la Prescrizione di un Reato Penale?

Per effetto dell’istituto della prescrizione ogni reato (tranne quelli che – anche per l’effetto di possibili circostanze aggravanti – sono punibili con la pena dell’ergastolo) si estingue, divenendo non più punibile, decorso un certo lasso di tempo dalla sua commissione senza che sia stata emessa sentenza irrevocabile di condanna.

PRESCRIZIONE REATO PENALE DA QUANDO DECORRE

La tematica che verrà affrontata nel presente scritto è quella relativa alla decorrenza del termine di prescrizione del reato: in altre parole da quale momento si fa partire il conteggio del tempo di prescrizione del reato.

Sul punto il Codice Penale contiene una disciplina specifica nell’articolo 158, per l’appunto rubricato “Decorrenza del termine della prescrizione”.

E’ disposto che il termine di prescrizione del reato decorra:

- Per i reati consumati dal momento della consumazione del reato stesso, ovvero sia dal momento in cui il reato è portato a definitivo compimento.

- Per i reati tentati, ovvero sia quelli che, per cause indipendenti dalla volontà del colpevole, non sono stati portati a compimento, dal momento in cui è cessata l’attività del reo ossia dal momento in cui questi ha posto in essere l’ultima attività esecutiva del reato programmato.

- Per i reati permanenti, ovvero sia quelli i cui effetti antigiuridici perdurano nel tempo anche successivamente alla commissione del reato, il termine di prescrizione decorrerà dalla cessazione della permanenza; in altre parole dal momento in cui il colpevole interrompe la condotta commissiva del reato, facendo cessare gli effetti antigiuridici del reato commesso. Per esemplificare il tipico caso del reato permanente è il sequestro di persona, in cui, nonostante il delitto sia perfettamente consumato e portato a compimento con il prelevamento ed il trattenimento del soggetto passivo del reato contro la sua volontà, gli effetti antigiuridici del fatto permangono per tutto i periodo in cui la vittima è sequestrata, cessando la permanenza del reato solo nel momento in cui egli viene liberato.

Prima della riforma del 2005 l’articolo 158 del Codice Penale stabiliva altresì che, in caso di reato continuato, il termine di prescrizione decorresse (per tutti i singoli episodi delittuosi uniti nel vincolo della continuazione) dal momento in cui cessa la continuazione.

Tale riferimento al reato continuato è stato tolto dall’articolo 158 del Codice Penale, e pertanto attualmente il termine di prescrizione dei singoli fatti reato avvinti nella continuazione, decorre per ciascuno di essi dal momento della consumazione, così come disposto il linea generale.

Nei casi in cui la punibilità di un reato dipenda dall’avverarsi di una condizione (come nel caso delle condizioni obiettive di punibilità disciplinate dall’articolo 44 del Codice Penale) il termine di prescrizione del reato inizierà a decorrere dal momento in cui la condizione sia venuta ad esistenza.

Al contrario, nei casi di reati punibili a querela o richiesta, il termine di prescrizione decorrerà – in maniera ordinaria – dal momento in cui il reato è stato commesso (salvo ovviamente i casi di reato tentato o permanente), non essendo rilevante a tal fine il momento in cui sia stata esercitata la condizione di procedibilità.

PRESCRIZIONE DI UN REATO DA QUANDO DECORRE E DETERMINAZIONE DEL MOMENTO DI COMMISSIONE

Ovviamente per individuare il momento di commissione del reato occorrerà fare riferimento di volta in volta alla disciplina del reato in contestazione, per verificarne il momento consumativo alla luce delle specificità di ogni ipotesi criminosa.

In ogni caso, qualora vi sia incertezza tra diverse date, seguendo il principio del favor rei il momento consumativo (e di conseguenza il termine di decorrenza della prescrizione del reato) dovranno essere fissati nella data più favorevole all’imputato, ovvero quella precedente.

Il tempo di prescrizione dei reati è in via generale pari al massimo della pena edittale stabilita per ciascuno di essi; in tale conteggio non debbono essere calcolati i possibili aumenti e le possibili diminuzioni di pena per l’effetto dell’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti (salvo il caso delle aggravanti speciali o ad effetto speciale – che generalmente comportano un aumento di pena in misura superiore ad un terzo – che invece debbono essere computate).

In ogni caso è disposto altresì che il tempo necessario a prescrivere il reato (indipendentemente dalla pena per esso prevista) non possa essere inferiore ai sei anni per quanto riguarda i delitti e ai quattro anni per quanto riguarda le contravvenzioni.

L’istituto della prescrizione è altresì regolato dalle discipline della interruzione e della sospensione della prescrizione, per effetto delle quali il lasso di tempo necessario alla prescrizione del reato potrà subire degli aumenti predeterminati dalla Legge.

Per sapere con certezza da quale momento iniziare a conteggiare il termine di prescrizione di un determinato reato è preferibile rivolgersi ad un avvocato competente nel campo del diritto penale; il professionista, valutate le sfaccettature e le particolarità del caso concreto, potrà applicare al reato in contestazione la normativa giuridica in materia di prescrizione, calcolando con esattezza e certezza sia il temine di decorrenza della prescrizione del reato sia la data in cui il reato si estinguerà per intervenuta prescrizione.