Prescrizione

L’Istituto giuridico della prescrizione, disciplinato dagli articoli 157 e seguenti del Codice Penale, determina l’estinzione (e quindi la conseguente non punibilità) dei reati qualora dalla loro commissione si trascorso un determinato lasso di tempo senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna definitiva nei confronti dell’imputato.

Nel nostro Ordinamento penale sono soggetti alla prescrizione tutti i reati, eccetto quelli che, anche per l’effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti, sono punibili con la pena dell’ergastolo.
Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il reato è stato commesso (per i reati consumati), oppure dall’ultimo atto esecutivo posto in essere dall’agente (nel caso di reato tentato, ovvero di reato non portato a compimento per circostanze indipendenti dalla volontà del reo).

In linea generale, e con alcune eccezioni contenute nella disciplina codicistica, il tempo necessario a prescrivere un reato è pari al massimo della pena per esso prevista (quindi un reato punibile con la pena massima di anni dieci si prescriverà decorsi dieci anni dalla sua commissione in assenza di sentenza irrevocabile di condanna).

In ogni caso una clausola di chiusura prevede che il tempo di prescrizione non possa essere inferiore ai sei anni per quanto riguarda i delitti, e quattro anni per quanto riguarda le contravvenzioni: ciò quindi indipendentemente dalla pena stabilita per il reato in contestazione.

Si parla in questo caso della cosiddetta “prescrizione breve”, che interviene qualora durante il procedimento non si siano verificati atti interruttivi della prescrizione (analiticamente elencati nell’articolo 160 del Codice Penale), che consistono in atti e cadenze processuali al ricorrere dei quali il decorso della prescrizione si interrompe, per poi ricominciare da capo.

Tuttavia, per evitare il determinarsi di una situazione per la quale – a causa del ricorrere di atti interruttivi – il termine di prescrizione si allunghi in maniera smisurata, il Codice prevede che l’aumento del termine di prescrizione del reato a causa degli atti interruttivi non possa essere maggiore di un quarto di quello originariamente previsto.

Altro elemento che può provocare una dilatazione del termine di prescrizione è quello della sospensione: il decorso del termine prescrizionale rimane infatti sospeso in caso di sospensione del processo o del dibattimento o dei termini di custodia cautelare, ed in particolare in caso di rinvii delle udienze dovute a ragioni di impedimento a comparire dell’imputato o del difensore.

Per districarsi nella tematica della prescrizione con riferimento ad un caso concreto (quindi per capire se un reato si sia già prescritto, oppure in quanto tempo o in quale data si prescriverà) è preferibile rivolgersi ad un avvocato esperto nel campo del diritto penale, che di certo saprà applicare con certezza le regole generali dell’Istituto della prescrizione al caso concreto prospettato.