Giudizio direttissimo

Il giudizio direttissimo è un rito speciale previsto dal codice di procedura penale (come ad esempio il giudizio abbreviato, il rito immediato o il cosiddetto patteggiamento) mediante il quale il processo penale trova una definizione con forme diverse dal rito cosiddetto ordinario, che è considerato la forma standard.

Le differenze più importanti tra il giudizio direttissimo e quello ordinario sono che il primo non prevede la celebrazione dell’udienza preliminare, e soprattutto che esso si svolge con tempistiche molto accelerate rispetto al rito ordinario.

Si tratta di un rito alternativo attivabile esclusivamente dal Pubblico Ministero, che potrà decidere di procedere con tali forme accelerate qualora sussistano alcuni presupposti di Legge, primo fra tutti lo stato di arresto in flagranza di reato.

Cos’è lo stato di flagranza nel reato?

Un soggetto è arrestato in flagranza di reato qualora sia fermato dalle forze dell’ordine, dalla persona offesa, o da altri, nell’atto di compiere un reato, ovvero proprio nel corso dello svolgimento dell’azione criminosa (in sostanza mentre sta compiendo il reato). Si parla in questo caso di flagranza propria.

Lo stato di fragranza nel reato sussiste anche qualora il reo sia inseguito e fermato subito dopo la commissione del reato dalle forze dell’ordine o dalla persona offesa, oppure nel caso in cui sulla sua persona vengano rinvenute tracce evidenti del fatto che questi abbia commesso il reato poco prima (in questi casi si parla di quasi flagranza).

Quali sono le diverse tipologie di giudizio direttissimo?

Sostanzialmente esistono 3 tipologie di giudizio direttissimo:

  • La prima tipologia è quella classica, che si applica ai casi di arresto in flagranza di reato. Il Pubblico Ministero potrà portare a giudizio l’imputato presentandolo direttamente a dibattimento entro le 48 ore dall’arresto. In tale occasione, una volta ascoltata la relazione dei fatti da parte del soggetto che abbia proceduto all’arresto (o da parte del Pubblico Ministero, nel caso di reati di competenza collegiale) e dopo l’eventuale interrogatorio dell’imputato, il Giudice sarà chiamato in prima battuta a convalidare o meno l’arresto effettuato; successivamente, in caso di convalida dell’arresto (o di consenso dell’imputato qualora l’arresto non venga convalidato), si procederà al giudizio direttissimo sul merito delle accuse, fino all’emissione della sentenza. Nel mezzo (subito dopo la convalida dell’arresto), qualora il Pubblico Ministero abbia chiesto l’emissione di una misura cautelare nel confronti dell’imputato, il Giudice prenderà una decisione in merito prima di passare al giudizio direttissimo.
  • La seconda tipologia prevede sempre l’arresto in flagranza di reato dell’imputato, ed in particolare che tale arresto sia già stato convalidato dal Giudice nei termini di Legge. In tal caso il Pubblico Ministero ha chiesto al Giudice solo la convalida dell’arresto entro le 48 ore, senza presentare immediatamente l’imputato a dibattimento; tuttavia, entro 30 giorni dall’arresto e nei soli casi di avvenuta convalida dello stesso, potrà procedere al giudizio direttissimo (quindi citare in giudizio l’imputato davanti al Giudice del dibattimento, saltando la fase dell’udienza preliminare) salvo che ciò possa recare pregiudizio alle indagini.
  • L’ultimo caso di giudizio direttissimo è previsto qualora il soggetto accusato sia stato già sottoposto ad interrogatorio in merito ai fatti addebitati ed abbia ammesso la propria responsabilità. Si tratta sostanzialmente di una situazione in cui la prova appare evidente, che legittima il Pubblico Ministero ad accelerare le tempistiche saltando la fase dell’udienza preliminare. E’ tuttavia necessario che ciò avvenga entro i 30 giorni dall’iscrizione nel registro delle notizie di reato, e che il giudizio direttissimo non pregiudichi le indagini.

Quali sono le altre peculiarità del processo per direttissima?

Analizzando da vicino il caso classico di giudizio direttissimo, ovvero quello che riguarda il soggetto arrestato in flagranza di reato e portato immediatamente a processo, la circostanza più importante è la particolare celerità del giudizio, in quanto l’arrestato sarà giudicato il giorno successivo rispetto all’arresto, e sostanzialmente avrà una sentenza di condanna o di assoluzione immediata, ad un solo giorno dal fatto di cui è stato accusato.

E’ chiaro che tale celerità può essere di ostacolo ad un pieno esercizio del diritto di difesa, poiché si ha pochissimo tempo per poter conferire con il proprio difensore ed elaborare una strategia difensiva.

Cosa si intende per richiesta di termini a difesa?

Per tale ragione spesso nel caso del giudizio direttissimo terminate le fasi urgenti (la convalida dell’arresto, che se non avviene nei termini di Legge non può più essere compiuta, con conseguente liberazione dell’arrestato; e l’eventuale fase di applicazione di una misura cautelare, qualora sussistano esigenze cautelari da tutelare con urgenza) il difensore dell’arrestato chiede un “termine a difesa”, ovvero un rinvio dell’udienza al fine di poter elaborare con calma la migliore strategia difensiva, in primo luogo in ordine alla scelta del rito mediante il quale celebrare il processo.

La scelta del rito dopo la fase di convalida dell’arresto

Terminata la fase di convalida dell’arresto, e passati così alla fase del giudizio direttissimo in ordine al merito dei fatti di cui l’imputato è accusato, questi potrà scegliere – solo in questo momento e non più nel prosieguo – se essere giudicato con rito ordinario (saranno quindi sentiti in dibattimento tutti i testimoni del caso) oppure con giudizio abbreviato (in questo caso il Giudice utilizzerà ai fini della decisione gli elementi di prova già in atti, sostanzialmente quelli raccolti nella fase dell’arresto) oppure se concordare l’applicazione di una pena in accordo con il Pubblico Ministero (si tratta del cosiddetto patteggiamento).

Gli eventuali successivi gradi di giudizio, a cominciare dall’appello, si svolgeranno invece secondo i criteri ordinari, poiché le peculiarità del giudizio direttissimo sono relative solo alla fase del giudizio di primo grado.

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FAQ

Cos’è il giudizio direttissimo?

Si tratta di un rito speciale (rispetto a quello ordinario) per la definizione di un procedimento penale, caratterizzato da velocità e speditezza.

Quali sono le caratteristiche del giudizio direttissimo?

Rispetto al giudizio ordinario non è prevista la celebrazione dell’udienza preliminare, e la fase introduttiva del processo è accelerata. Spesso il processo si celebra il giorno successivo al compimento del reato.

Qual è il presupposto del giudizio direttissimo?

Il requisito fondamentale per poter processare l’imputato con giudizio direttissimo è che questi sia stato arrestato in flagranza di reato e che l’arresto sia stato convalidato dal Giudice nei termini di Legge.

Cosa si intende per arresto in flagranza di reato?

E’ la condizione di colui che sia stato arrestato nel corso della commissione del reato, quindi proprio durante l’azione criminosa; è in stato di flagranza anche il soggetto fermato dopo il reato a seguito di inseguimento da parte delle forze di polizia o della persona offesa; o che sia trovato con tracce evidenti che denotano che poco prima abbia commesso un reato.

Ci sono altri casi di giudizio direttissimo?

Un caso che prescinde dallo stato di arresto in flagranza di reato è quello di colui che sia stato interrogato sui fatti addebitati, ed abbia ammesso la propria responsabilità. Entro 30 giorni dall’iscrizione nel registro degli indagati può essere portato a processo con giudizio direttissimo.

Chi può decidere se il processo si svolgerà con giudizio direttissimo?

Solo il Pubblico Ministero, al ricorrere dei presupposti di Legge, potrà decidere se portare a processo l’imputato con giudizio direttissimo.

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