Giuseppe Migliore - Avvocato Penalista Roma

Custodia cautelare


Ordinanza di Custodia Cautelare

L’ordinanza di custodia cautelare (in gergo tecnico detta anche O.C.C.) è il provvedimento con il quale il Giudice applica, su richiesta dal Pubblico Ministero, una misura cautelare all’indagato/imputato, sia essa una misura cautelare di carattere coercitivo o interdittivo, di natura custodiale o meno.

Il primo presupposto per l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare è per l’appunto che vi sia in tal senso una preventiva richiesta da parte dell’Ufficio di Procura (per il cosiddetto principio della “domanda cautelare”).

In assenza di richiesta da parte del Pubblico Ministero il Giudice non potrà autonomamente applicare una misura cautelare, essendo solo l’Ufficio di Procura a poter mettere in moto il meccanismo della procedura cautelare; per lo stesso principio il Giudice non potrà applicare una misura cautelare più grave e afflittiva rispetto a quella richiesta dal Pubblico Ministero (mentre chiaramente potrà sia negare la misura richiesta, sia applicarne una più lieve e meno invasiva).

Il Pubblico Ministero richiede quindi l’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare al Giudice che procede, ovvero al Giudice davanti al quale in quel momento pende il procedimento (salvo il caso di procedimento pendente avanti la Corte di Cassazione, poiché in quel caso la richiesta va indirizzata alla Corte di Appello; mentre la richiesta andrà indirizzata al Giudice per le indagini preliminari qualora non sia ancora stata esercitata l’azione penale).

Con la richiesta il Pubblico Ministero è onerato di presentare al Giudice non solo tutti gli elementi che fondano la sua domanda cautelare (e quindi le fonti di prova raccolte contro il soggetto) bensì anche tutti gli elementi favorevoli all’imputato che dovessero essere stati raccolti o dovessero risultare agli atti, ivi comprese eventuali memorie difensive.

Se il Giudice riterrà di aderire alla richiesta cautelare del Pubblico Ministero emetterà l’ordinanza di custodia cautelare, la quale – a norma dell’articolo 292 del Codice di procedura penale – dovrà contenere alcuni elementi e requisiti, la cui assenza è sanzionata dalla nullità rilevabile anche di ufficio.

ELEMENTI CONTENUTI NELL'ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE

Tra gli elementi che indefettibilmente un’ordinanza di custodia cautelare deve possedere vi sono: le generalità o gli elementi che valgano ad identificare il destinatario della misura; la descrizione del fatto contestato con le norme di legge che si ritengono violate; l’indicazione degli elementi di fatto dai quali vengono desunti gli indizi di reato e le esigenze cautelari; l’indicazione delle ragioni per le quali il Giudicante non ha ritenuto rilevanti le deduzioni difensive; nel caso di custodia cautelare in carcere l’esplicazione delle ragioni per cui ogni altra misura è ritenuta inidonea; quando l’esigenza cautelare da garantire è quella del cosiddetto pericolo di inquinamento probatorio l’indicazione della data di scadenza della misura, in relazione all’attività di indagine ancora da compiere; la data e la firma del Giudice.

Nella sostanza il contenuto principale dell’ordinanza di custodia cautelare è costituito dalla esplicazione delle ragioni per le quali il Giudice ritiene sussistenti i requisititi richiesti per l’applicazione di una misura cautelare.

Da un lato quindi vi sarà una parte dedicata all’approfondita valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, ovvero delle fonti di prova raccolte dall’accusa contro il soggetto accusato del reato, che hanno portato il Giudice a ritenere che, molto fondatamente, egli sia responsabile del fatto addebitato.

Dall’altro lato vi sarà invece una trattazione che riguarderà le esigenze cautelari che il Giudice ritiene sussistenti e che considera di dover salvaguardare mediante l’adozione della misura cautelare (pericolo di fuga, rischio di inquinamento probatorio, pericolo di reiterazione).

Inoltre vi sarà una parte di trattazione dedicata al motivo per il quale si è ritenuto di adottare una misura invece che un’altra, con indicazione delle ragioni per le quali non sono state ritenute adeguate ed efficaci misure meno gravi ed afflittive di quella imposta all’indagato/imputato.

Nelle parti dedicate alla sussistenza delle esigenze cautelari ed ai criteri di scelta della misura troverà inoltre spazio una valutazione della personalità del soggetto, per come ricavabile dai fatti contestati, dagli elementi di indagine raccolti e dai suoi precedenti giudiziari: infatti la valutazione che il Giudice deve compiere al momento della verifica della concreta ed attuale sussistenza delle esigenze cautelari e della scelta tra le varie misure cautelari previste dall’ordinamento è necessariamente individualizzata e tarata in via specifica sulla figura del destinatario della misura.

L’ordinanza di custodia cautelare verrà quindi consegnata al Pubblico Ministero affinché – per il tramite della Polizia Giudiziaria – ne curi l’esecuzione (mediante cattura del soggetto e conduzione dello stesso in un istituto di custodia, oppure nel luogo di espiazione degli arresti domiciliari, oppure mediante notifica dell’ordinanza nei casi di misura di carattere non custodiale).

ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE E INTERROGATORIO DI GARANZIA

L’ultimo passaggio della procedura che porta all’adozione di un’ordinanza di custodia cautelare prevede l’obbligo per il Giudice che ha emesso il provvedimento restrittivo di procedere al cosiddetto “interrogatorio di garanzia” del soggetto.

Nel termine di cinque giorni dall’esecuzione della misura (in caso di custodia cautelare in carcere) oppure di dieci giorni (nel caso di ogni altra misura cautelare) dovrà aver luogo l’interrogatorio, a pena di perdita di efficacia della misura.

La Legge prevede infatti, a garanzia dell’arrestato, che questi possa immediatamente difendersi e farsi interrogare dal Giudice nel tentativo di offrire elementi e spunti di valutazione che possano indurre il Giudicante a modificare il proprio avviso, revocando la misura oppure concedendone una meno grave.

Infine l’ordinanza di custodia cautelare potrà essere ricorsa in tempi brevissimi (entro dieci giorni dall’esecuzione) al cosiddetto Tribunale della Libertà (Tribunale del Riesame) che avrà il compito di fornire in tempi stretti una decisione in ordine al mantenimento della misura cautelare ed alla sua fondatezza.