Un soggetto che si trovi sottoposto ad una misura cautelare, a maggior ragione se si tratti di provvedimento di custodia cautelare (incidente direttamente sulla libertà personale dell’arrestato, che viene ristretto in un determinato luogo), naturalmente cerca risposta ad una domanda molto semplice: Quanto può durare la misura cautelare, ed in particolare quanto dura la custodia cautelare ?
Occorre in primo luogo evidenziare che esistono dei termini massimi di durata delle misure cautelari, ma il regime dettato dalla Legge è diverso a seconda che si tratti di provvedimento di natura custodiale (custodia cautelare in carcere o arresti domiciliari) o meno.
Prima di passare all’analisi della disciplina differenziata tra le due ipotesi, è bene delineare i punti in comune, ovvero in quali casi entrambe le tipologie di misura avranno termine.
In quali casi la Misura Cautelare avrà termine
Principalmente ogni misura cautelare durerà sino a che il Giudice procedente ritenga ancora sussistenti sia i gravi indizi di colpevolezza che le esigenze cautelari.
Non appena il Giudice ritenga che uno dei due elementi citati sia venuto meno e non sia più sussistente a carico del indagato/imputato, la misura cautelare avrà termine e sarà revocata.
Inoltre le misure cautelari perderanno immediatamente efficacia qualora il soggetto sia prosciolto, o a suo carico venga emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere.
Le misure cautelari perderanno efficacia anche qualora, in caso di sentenza di condanna, la pena sia dichiarata estinta oppure venga concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena; inoltre – nel caso di misura custodiale – la misura perderà efficacia quando il soggetto abbia trascorso in stato di custodia cautelare un periodo almeno pari alla pena detentiva inflitta dal Giudice (in pratica avendo già scontato per intero la pena attraverso la custodia cautelare presofferta).
Qualora inoltre la misura cautelare sia stata applicata sul presupposto dell’esistenza dell’esigenza cautelare del cosiddetto “pericolo di inquinamento probatorio” la misura cesserà la propria efficacia alla scadenza del termine imposto dal Giudice in relazione alle attività di indagine da compiere (come previsto dal comma secondo, lettera D, dell’articolo 292 del Codice di procedura penale).
Ciò premesso si può procedere a delineare i tratti distintivi dei termini di durata delle misure cautelari, a seconda che si tratti di misure di carattere custodiale o meno: si verte in questo caso per l’appunto della disciplina che determina la cessazione delle misure cautelari per il mero decorso del tempo dalla loro applicazione.
Con riferimento alla custodia cautelare (sia essa in carcere o agli arresti domiciliari) i termini di durata si articolano in termini di fase (legati quindi ad ogni cadenza processuale) e massimi (per tutta la durata del procedimento penale).
Durata Custodia Cautelare e fasi processuali
Per la fase delle indagini preliminari la custodia cautelare cessa di avere efficacia quando dal momento della sua esecuzione sia decorso un determinato lasso di tempo senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, o sia stato disposto il giudizio abbreviato o vi sia stata sentenza di patteggiamento.
Il lasso di tempo è diverso a seconda del tipo di reato contestato: tre mesi qualora si tratti di delitto per cui è prevista la pena massima della reclusione non superiore a sei anni; sei mesi, quando si proceda per un delitto punito con pena massima superiore a sei anni; un anno qualora il delitto contesto sia punito con la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni, oppure si tratti di uno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera A, del Codice di rito, e sempre che per lo stesso sia prevista una pena massima superiore a sei anni.
Per la fase del giudizio di primo grado la custodia cautelare cessa di avere efficacia qualora dal provvedimento che dispone il giudizio (ovvero dalla esecuzione della misura cautelare qualora sia successiva all’instaurazione del giudizio) sia decorso un determinato lasso di tempo senza che sia stata emessa sentenza di condanna.
Anche in questo caso il periodo temporale differisce a seconda del tipo di reato: sei mesi qualora sia contestato un delitto punito con pena massima non superiore a sei anni; un anno se si procede per un delitto per il quale è prevista nel massimo una pena non superiore a venti anni; un anno e sei mesi quando è in contestazione un delitto punito con la pena dell’ergastolo o superiore nel massimo a venti anni.
Per alcuni tipi di delitti (indicati dal combinato disposto degli articoli 303 e 407 del Codice di rito) sarà possibile ampliare il termine di tale fase fino ad ulteriori sei mesi, decurtandoli o dal termine della fase precedente – qualora non interamente utilizzato – o dal termine della fase del giudizio di cassazione, che sarà proporzionalmente ridotto.
Sono dettati altresì dei termini per la fase del giudizio abbreviato. Qualora dal momento in cui il Giudice dispone il giudizio abbreviato sia decorso un determinato lasso di tempo senza che sia pronunciata sentenza di condanna la custodia cautelare perderà efficacia.
Per la fase del giudizio abbreviato i termini sono i seguenti: tre mesi qualora si tratti di delitto con pena non superiore nel massimo a sei anni; sei mesi nei casi di delitto punito con pena non superiore nel massimo a venti anni; nove mesi per il caso di delitto punito con la pena dell’ergastolo o della reclusione nel massimo superiore a venti anni.
Per la fase del giudizio di appello la custodia perderà efficacia qualora dal momento della pronuncia della sentenza di primo grado (ovvero dalla esecuzione della misura cautelare qualora sia successiva alla sentenza) sia decorso un determinato lasso di tempo prima che venga pronunciata sentenza di condanna nel grado di appello: nove mesi qualora vi sia stata condanna ad una pena non superiore a tre anni; un anno nel caso di pena inflitta non superiore ad anni dieci; un anno e sei mesi qualora in primo grado sia stata inflitta la pena dell’ergastolo o superiore a dieci anni.
I termini di fase dettati per la fase del giudizio di cassazione sono identici a quelli del grado di appello, salvo alcune particolarità (stabilite anche in caso di annullamento della sentenza con rinvio) precisate dall’articolo 303 del Codice di rito.
La Legge detta altresì dei termini massimi di durata del periodo trascorso in custodia cautelare che, considerate anche eventuali proroghe, non può essere in totale (ovvero nel corso di tutto il procedimento penale) superiore a due anni qualora si tratti di delitto punito con pena non superiore a sei anni; quattro anni quando si procede per un delitto non superiore nel massimo a venti anni; sei anni quando si tratta di delitto punito con l’ergastolo o la reclusione superiore nel massimo a venti anni.
Con riferimento a tutte le altre misure cautelari coercitive (che non abbiano però natura custodiale) i termini di fase sono determinati nel doppio di quelli già stabiliti per le misure cautelari custodiali.
Le misure cautelari interdittive invece perdono efficacia quando sia decorso il termine fissato dal Giudice, e comunque quando siano decorsi dodici mesi dalla loro applicazione.