Il danneggiato dal reato e la costituzione di parte civile
Il processo penale è principalmente uno strumento attraverso il quale lo Stato attua la propria pretesa punitiva nei confronti del soggetto che viene ritenuto responsabile di un reato.
Mediante il processo penale verrà prima stabilito, mettendo l’accusato nelle condizioni di potersi difendere, se egli sia responsabile o meno del reato che gli viene contestato, ed infine – in caso di condanna – a quale pena egli debba essere sottoposto.
Tuttavia nel processo penale vi è anche la possibilità, del tutto eventuale, che il soggetto che sia stato danneggiato dal reato possa partecipare per richiedere ed ottenere un risarcimento per quanto subito.
E’ bene premettere che colui che abbia subito il reato, e che quindi abbia proposto o una denuncia o una querela nei confronti del presunto autore del fatto, non avrà alcun obbligo di partecipare al processo, né di nominare un avvocato che lo assista, salvo l’unico dovere di rendere la testimonianza nel momento in cui ciò si renderà necessario.
Egli invece avrà la facoltà ed il diritto di farsi assistere da un difensore sin dalla fase delle indagini preliminari, costituendosi parte civile nel procedimento penale proprio al fine di vedere l’autore del delitto condannato al risarcimento del danno in suo favore.
In tale caso dovrà essere dimostrato non solo che l’imputato sia effettivamente responsabile e colpevole del delitto addebitato, ma altresì che il soggetto che si sia costituito parte civile abbia riportato, a causa del reato, un danno immediato e diretto, che il reo debba risarcire.
Il Giudice, all’esito del processo, riconosciuta la responsabilità dell’imputato e l’esistenza di un danno da risarcire nei confronti della parte civile, unitamente alla condanna “penale” emetterà anche una condanna “civile”, con la quale stabilirà che l’imputato sia obbligato a risarcire il danno.
Il Giudice potrà emettere una condanna “generica” al risarcimento del danno qualora non possa determinare con esattezza l’ammontare dello stesso; in tale caso – accertata l’esistenza di un danno e che questo debba essere risarcito dal condannato – il Giudice rimetterà l’esatta determinazione dell’importo ad un successivo giudizio da celebrarsi davanti al Tribunale civile.
Nel caso in cui invece il Giudice, con gli elementi a lui disponibili, riesca a determinare l’ammontare del risarcimento, emetterà una condanna all’esatto importo da risarcire.
La condanna al risarcimento del danno o alle restituzioni non sarà immediatamente esecutiva, a meno che il Giudice, su richiesta della parte civile e qualora vi siano giustificati motivi, non disponga diversamente.
Inoltre, a richiesta della parte civile, il Giudice potrà condannare l’imputato al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva, ovvero di una somma che il giudicante ritenga sicuramente dovuta e da pagarsi con effetto immediato (rinviando ad un successivo giudizio civile la determinazione dell’ammontare totale del risarcimento, oppure rinviando al momento del passaggio in giudicato della sentenza il pagamento del resto del risarcimento).
Quale ulteriore forma di risarcimento il Giudice potrà condannare il colpevole alla pubblicazione a proprie spese della sentenza – per intero o per estratto- su uno o più giornali. In ogni caso il Giudice condannerà altresì l’imputato al ristoro delle spese legali sostenute nel giudizio dalla parte civile.
In definitiva, per ottenere il risarcimento del danno che derivi da un reato subito è necessario costituirsi parte civile nel procedimento penale a carico dell’autore dello stesso; l’alternativa sarà l’instaurazione di un autonomo giudizio civile per il risarcimento del danno, nel quale tuttavia dovrà essere dimostrata la responsabilità dell’imputato (ovviamente senza l’apporto probatorio che nel processo penale è garantito dalla pubblica accusa).