Giuseppe Migliore - Avvocato Penalista Roma

Custodia cautelare


Custodia Cautelare Domiciliare

Con il termine custodia cautelare domiciliare si indica quella che, in termini più precisi, è la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Essa è una misura cautelare di carattere coercitivo (poiché incide direttamente sulla libertà personale del soggetto che vi è sottoposto) di natura custodiale (perché implica la custodia del soggetto all’interno di un luogo determinato, che in questo caso è di solito un’abitazione).

 

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Come viene applicata la Custodia Cautelare Domiciliare?

La custodia cautelare domiciliare viene applicata prima del processo, e quindi non per espiare una pena definitiva, ma solo per cautelare la società in attesa che il soggetto venga processato.

La misura verrà quindi applicata dal Giudice che procede al momento della richiesta (quindi il Giudice per le indagini preliminari, o il Giudice dibattimentale o la Corte di appello).

Ai fini dell’emanazione della misura cautelare domiciliare sarà necessario che vi sia un’apposita richiesta di applicazione da parte dell’Ufficio di Procura, che, qualora condivisa dal Giudice, porterà all’adozione, ad opera di quest’ultimo, di un’ordinanza di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari.

Il Giudice, come per quanto concerne l’applicazione di ogni altra misura cautelare, dovrà verificare in primo luogo la sussistenza dei cosiddetti “gravi indizi di colpevolezza” (ovvero elementi e circostanze di fatto dalle quali appare seriamente fondata l’ipotesi accusatoria) nonché delle “esigenze cautelari” (ovvero il concreto ed attuale rischio che il soggetto possa commettere ulteriori reati, o possa tentare di alterare la genuinità delle prove raccolte a suo carico, oppure possa tentare la fuga per sottrarsi alle conseguenze del procedimento penale).

Poiché la misura degli arresti domiciliari ha - al pari della custodia cautelare in carcere - un carattere molto afflittivo, per via della sua natura custodiale che implica una forte restrizione della libertà personale, è prescritto che non possa essere applicata se non quando ogni altra possibile misura meno grave sia ritenuta inidonea a contenere i rischi cautelari; inoltre essa non potrà applicarsi qualora il Giudice ritenga che all’esito del giudizio l’imputato possa usufruire del beneficio della sospensione condizionale della pena (possibile per pene detentive fino ai due anni).

 

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Obblighi e Divieti previsti per chi è sottoposto a Custodia Cautelare Domiciliare

La misura cautelare domiciliare prevede per il soggetto ad essa sottoposto l’obbligo di rimanere presso la propria abitazione (o presso altro luogo di custodia di cui abbia l’uso o la disponibilità) senza possibilità alcuna di allontanarsene se non con espressa autorizzazione del Giudice.

Questo implica che il soggetto ristretto agli arresti domiciliari potrà – salvo contraria disposizione del Giudice – usufruire di ogni area privata della propria abitazione (ivi inclusi eventuali giardini, balconi o terrazzi), ma non potrà uscire dai confini di essa (neanche sul pianerottolo, per intendersi).

Ogni uscita dalla propria abitazione dovrà essere autorizzata dal Giudice sulla base di comprovate esigenze (ad esempio sanitarie) che il soggetto dovrà documentare.

Qualora il soggetto posto in custodia domiciliare trasgredisca agli obblighi ed alle prescrizioni imposte, ed ove il Giudice dovesse ritenere rilevanti tali trasgressioni, potrà applicarsi la più grave misura della custodia cautelare in carcere.

I controlli in ordine all’esecuzione della misura domiciliare sono affidati alle Forze di Polizia, che hanno il compito di verificare, anche tramite accesso all’abitazione, l’effettiva presenza del soggetto ristretto e l’esatta osservanza di eventuali altre prescrizioni imposte dal Giudice con il provvedimento applicativo degli arresti domiciliari (ad esempio il divieto di incontrarsi o comunicare con ogni mezzo con persone diverse da quelle che convivano o assistano il soggetto agli arresti).

Di norma la misura degli arresti domiciliari permarrà fin quando non cessi almeno uno dei suoi presupposti applicativi: i gravi indizi di colpevolezza (qualora ad esempio all’esito dell’istruttoria che si va compiendo in dibattimento appaia che la tesi accusatoria non sia riscontrata) e le esigenze cautelari (quando sembri che i rischi cautelari e la pericolosità sociale del soggetto siano venuti meno o siano attenuati).

In tali casi il Giudice, su richiesta proveniente dal soggetto sottoposto alla custodia cautelare domiciliare o dal suo difensore, e previa acquisizione di parere del Pubblico Ministero, revocherà la misura, disponendo la remissione in libertà del soggetto, oppure, qualora ritenga che le esigenze cautelari siano ancora sussistenti ma attenuate, e quindi sia possibile salvaguardarle con altra misura meno afflittiva, disporrà la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con altra misura meno grave e restrittiva.

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