Tra i cosiddetti reati fallimentari assume particolare importanza il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, prevista dall’articolo 216 della Legge Fallimentare (Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942), essendo uno di quelli che è più frequentemente oggetto di contestazione nei processi penali.
Si deve premettere che l’ambito di tutela dei reati fallimentari è la salvaguardia del patrimonio dell’impresa, in quanto strumento di garanzia per l’adempimento delle obbligazioni sociali nei confronti dei creditori: in altre parole si intende preservare il patrimonio della società affinché attraverso di esso possano essere soddisfatti gli eventuali creditori dell’impresa.
Quando si verifica la bancarotta fraudolenta patrimoniale
In quest’ottica il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale va a colpire le azioni illecite che l’imprenditore, o soggetti che rivestivano ruoli amministrativi all’interno della società fallita, abbiano compiuto sul patrimonio sociale, depauperandolo.
In particolare viene punita la condotta del soggetto che, prima della dichiarazione di fallimento o durante la procedura fallimentare, abbia:
- Distratto in tutto o in parte i suoi beni (imprimendo agli stessi una destinazione diversa da quella lecita, oppure al fine di appropriarsene).
- Occultato o dissimulato in tutto o in parte i suoi beni (si tratta di condotte attraverso le quali si mira a sottrarre tutto o parte del patrimonio sociale, che viene sostanzialmente nascosto, alle possibili azioni dei creditori).
- Distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni.
- Esposto o riconosciuto passività inesistenti (quindi crediti verso terzi che in realtà non sussistono) allo scopo di pregiudicare i diritti dei reali creditori dell’impresa.
Si tratta sostanzialmente di operazioni dolose (ovvero commesse volontariamente e con l’intenzione, nel caso di specie, di recare un pregiudizio ai diritti dei creditori) attraverso le quali venga depauperato il patrimonio della società, che spesse volte si accompagnano ad un concreto ingiusto arricchimento del reo o di soggetti ad esso vicini, verso i quali viene indebitamente distratto parte del patrimonio dell’impresa.
Precondizione di ogni reato fallimentare, e quindi anche di quello di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è che la società sia stata dichiarata fallita (ovvero sia stata emessa la sentenza di fallimento), in seguito al manifestarsi dello stato di insolvenza, inteso come impossibilità della società di far fronte alle proprie obbligazioni nei confronti dei creditori.
La pena prevista per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale
L’imprenditore o l’amministratore della società dichiarata fallita che abbia commesso il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale sarà punito con la pena della reclusione da un minimo di tre ad un massimo di dieci anni, oltre che con pene accessorie come l’inabilitazione, per dieci anni, dall’esercizio di un’impresa commerciale o dal ricoprire ruoli direttivi presso altre imprese.
Inoltre, qualora i creditori della società o la stessa società attraverso il suo curatore fallimentare si siano costituiti parte civile nel procedimento penale, all’imputato condannato potrà essere altresì imposto di risarcire il danno che il reato ha cagionato.
La bancarotta preferenziale: in cosa consiste e la pena prevista
Una particolare ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale è quella comunemente denominata bancarotta preferenziale.
Si parla di bancarotta preferenziale quando l’imprenditore o l’amministratore della società, prima o durante la procedura fallimentare, effettui pagamenti o simuli dei diritti di prelazione rispetto ad uno o più crediti, con il fine di danneggiare uno dei creditori o di favorirne indebitamente un altro.
In altre parole il soggetto mira a favorire o danneggiare uno o più creditori, attraverso dei pagamenti o altri comportamenti che violano il principio della par condicio creditorum (ovvero la condizione di parità dei creditori sociali rispetto al patrimonio della società fallita).
La pena prevista per la cosiddetta bancarotta preferenziale è la reclusione da un minimo di uno ad un massimo di cinque anni, e quindi ben più lieve rispetto a quella prevista per la bancarotta fraudolenta patrimoniale.
