Appare utile spiegare come non sia necessaria la presentazione di una querela per falsa testimonianza per l’apertura di un procedimento penale per tale reato; ciò perché il reato di falsa testimonianza, essendo nell’architettura del Codice penale un reato contro l’amministrazione della Giustizia, è procedibile d’ufficio, visto che l’interesse che viene leso dal colpevole di tale reato è quello al buon andamento e funzionamento dell’apparato giudiziario dello Stato.
Pertanto, affinché si abbia l’apertura di un procedimento penale per falsa testimonianza, non vi sarà necessità di una querela, ma basterà che la notizia di reato pervenga all’Autorità Giudiziaria, che darà avvio di ufficio al procedimento penale.
E’ frequente infatti che il Pubblico Ministero o il Giudicante, davanti ai quali si consumi la presunta falsa testimonianza, chiedano o dispongano la trasmissione degli atti all’Ufficio della Procura della Repubblica affinché si avvii un procedimento penale, qualora ritengano che la testimonianza resa sia falsa o reticente.
Al contrario a volte può essere direttamente una delle parti processuali, che si ritenga lesa dalla testimonianza non veritiera, a voler dare impulso all’avvio di un procedimento penale contro il falso testimone, e ciò soprattutto qualora venga percepita un’inerzia da parte del Pubblico Ministero o del Giudicante (magari non del tutto convinti della falsità della testimonianza).
In tali casi non solo la parte processuale ma chiunque abbia conoscenza del reato può presentare una denuncia per falsa testimonianza, non essendo necessaria – come detto – la presentazione di una querela.
La denuncia andrà possibilmente corredata da ogni elemento o particolare che possa concorrere a provare il reato: andrà quindi fornita prova che quanto affermato dal testimone sia falso o che questi abbia consapevolmente taciuto circostanze rilevanti di cui era a conoscenza.
La pena prevista per il reato di falsa testimonianza è la reclusione da 2 a 6 anni, mentre la competenza a giudicare tale delitto è attribuita al Tribunale in composizione monocratica.
Il delitto in oggetto punisce non solo la condotta di colui che affermi fatti o circostanze false, ma altresì quella di colui che rimanga reticente, non comunicando circostanze e fatti di cui è a conoscenza; naturalmente, affinché sia integrato il reato, la falsa deposizione dovrà avvenire davanti l’Autorità Giudiziaria.
Sia nel caso in cui si voglia sporgere una denuncia / querela per falsa testimonianza (qualora ci si ritenga lesi da tale condotta delittuosa), che nel caso invece si abbia notizia di essere stati denunciati / querelati per falsa testimonianza, sarà bene rivolgersi ad un avvocato penalista, che abbia le competenze e l’esperienza necessarie per tutelare al meglio l’assistito in una situazione tanto complessa.