Profili distintivi, pena applicabile e conseguenze del reato di oltraggio a pubblico ufficiale
Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 341 bis del Codice Penale, punisce la condotta di colui che offenda l’onore o il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto del suo ufficio ed a causa della sua funzione.
La pena applicabile per tale reato è la reclusione fino a tre anni.
Per l’integrazione del reato è necessario che l’offesa all’onore o al prestigio del pubblico ufficiale venga posta in essere in un posto pubblico o aperto al pubblico. La Giurisprudenza ha inoltre precisato che il reato sussiste solo allorquando l’offesa sia percepita o sia percepibile da anche da soggetti diversi dal pubblico ufficiale (non essendo punibile per il reato in oggetto l’offesa che venga fatta senza che alcuna altra persona – oltre all’offeso – possa avvedersene).
E’ inoltre di fondamentale importanza che l’offesa sia compiuta mentre il pubblico ufficiale svolge un atto del suo ufficio, o comunque a causa dell’esercizio della sua funzione pubblicistica.
Il bene giuridico tutelato dalla norma non è infatti l’onore della persona fisica che ricopre il ruolo pubblicistico (bene giuridico che è tutelato da altre norme, così come avviene per ogni cittadino comune) bensì il prestigio della funzione da lui ricoperta.
Per tale ragione, qualora un pubblico ufficiale venga offeso mentre non si trova ad operare le sue funzioni o i suoi doveri, non sarà integrato il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Dal punto di vista oggettivo la condotta si sostanzia in qualsiasi frase o comportamento che sia idoneo a ledere l’onore, il prestigio e la reputazione del pubblico ufficiale e del ruolo da lui ricoperto.
Qualora l’offesa consista nell’attribuzione di un fatto determinato la pena sarà aumentata; tuttavia se il fatto attribuito all’offeso sia provato, oppure se il pubblico ufficiale venga per tale fatto condannato, l’autore dell’offesa non sarà punibile.
E’ prevista una particolare causa di estinzione del reato: qualora il reo, prima del giudizio, abbia risarcito integralmente sia il pubblico ufficiale che il suo Ente di appartenenza del danno cagionato mediante l’offesa, il reato sarà estinto. Il reato in oggetto, inizialmente abrogato nel 1999, è stato di nuovo introdotto nel nostro Ordinamento nell’anno 2009.
Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, al pari di altri reati elencati nell’articolo 393 bis del Codice Penale, non è punibile qualora il pubblico ufficiale abbia causato la commissione del fatto eccedendo con atti arbitrari i limiti delle proprie attribuzioni. In altre parole qualora il reo abbia offeso l’onore di un pubblico ufficiale a causa di un comportamento altamente arbitrario e scorretto dello stesso, non sarà punibile.
Il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale è procedibile d’ufficio; la competenza a giudicare tale reato è del Tribunale in composizione monocratica.