Il delitto di “Atti persecutori” (comunemente detto “Stalking”) punisce con la reclusione da 6 mesi a 5 anni il comportamento di colui che, mediante ripetute molestie o minacce:
- provochi alla vittima un perdurante stato di ansia o paura;
- determini nella vittima un fondato timore per la propria incolumità o per l’incolumità di una persona ad essa vicina;
- costringa la vittima del reato ad alterare le proprie abitudini di vita quotidiana.
Affinché il reato possa dirsi commesso, è necessario che le minacce o le molestie siano reiterate, e che almeno uno dei tre eventi sopra indicati si realizzi in maniera concreta.
Mentre la minaccia consiste nella prospettazione di un danno ingiusto per la vittima (non solo inteso come danno per l’incolumità fisica, bensì come qualsiasi conseguenza negativa per gli interessi giuridicamente rilevanti della vittima), la molestia è quel comportamento insistente, petulante e pressante che interferisca sgradevolmente nella sfera privata della vittima, arrecando fastidio e turbamento.
La Giurisprudenza ha avuto modo di precisare che anche due sole condotte di molestia o minaccia (in un periodo di tempo ravvicinato) possono essere indice di quella “reiterazione di comportamenti” punita dalla norma.
Allo stesso modo è stato precisato che, seppure non sia necessario che la vittima provi attraverso certificati medici l’esistenza di uno stato di ansia o paura causato dai comportamenti dello “stalker”, è indispensabile che venga accertato il concreto verificarsi di uno dei tre eventi di danno descritti dalla norma, nonché che tale evento sia stato effettivamente provocato dal comportamento illecito dello “stalker”.
Poiché spesso il reato di stalking viene commesso ai danni di persone con le quali in passato si è avuta una relazione sentimentale, in tale caso sono stati previsti degli aumenti di pena (ad esempio se il reato sia commesso in danno dell’ex coniuge), così come nel caso in cui il reato venga commesso in danno di minori, di una donna incinta o di persona disabile.
Il delitto è procedibile di ufficio se commesso in danno di un minore o di un soggetto disabile, oppure se le ripetute minacce dello “stalker” siano di carattere grave.
Negli altri casi è necessaria invece la presentazione di una querela, nel termine di sei mesi dalla commissione del reato, da parte della vittima, altrimenti il colpevole non sarà perseguibile.
Anche prima del processo e dell’eventuale condanna dello “stalker”, è possibile l’adozione di misure cautelari che possano tutelare l’incolumità della vittima del reato. Nei casi non particolarmente gravi (dove, ricorrendone i presupposti, può essere applicata anche la misura della custodia in carcere) è possibile la sottoposizione dello “stalker” alla misura del Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, strumento con il quale si proibisce al soggetto di avvicinarsi ai luoghi nei quali la vittima è solita recarsi (ad esempio abitazione, luogo di lavoro).