Falsità materiale in atto pubblico

L’articolo 476 del Codice penale disciplina il reato di falsità materiale in atto pubblico.

Con tale reato si intende tutelare il bene giuridico della fede pubblica, ovvero il legittimo affidamento dei cittadini nella veridicità e correttezza degli atti emanati dalle pubbliche amministrazioni nell’esercizio delle loro competenze, essendo tali atti necessari al regolare svolgimento della vita sociale ed economica.

Il delitto di falsità materiale in atto pubblico è un cosiddetto reato proprio, ovvero un reato che può essere commesso solo da colui che rivesta una speciale qualifica, che nel caso di specie è il pubblico ufficiale.

Cosa si intende per pubblico ufficiale nel diritto penale?

La nozione di pubblico ufficiale è tratteggiata nell’art. 357 del Codice penale, come colui che esercita una pubblica funzione, sia essa legislativa, giudiziaria o amministrativa.

In termini più semplici il pubblico ufficiale è colui che, nell’ambito della propria funzione pubblica, forma e manifesta la volontà della pubblica amministrazione, attraverso l’emanazione di atti aventi contenuto e potere autoritativo o certificativo.

Ai fini dell’applicazione del reato in oggetto il Codice penale parifica ai pubblici ufficiali anche gli incaricati di pubblico servizio, con riferimento agli atti redatti nell’esercizio delle loro attribuzioni.

Il pubblico ufficiale risponde solo degli atti falsi formati nell’esercizio delle proprie funzioni?

Vista la natura di reato proprio il delitto di falsità materiale in atto pubblico può essere commesso solo da un pubblico ufficiale, ma ciò non è sufficiente; il reato deve essere compiuto dall’agente nell’esercizio delle proprie funzioni.

In altre parole l’atto falsificato deve rientrare nell’ambito funzionale dell’attività del pubblico ufficiale, quindi nei compiti di sua competenza, ed in occasione dell’esercizio di tali competenze.

Al di fuori di tale caso il pubblico ufficiale non andrà esente da responsabilità penale, rimanendo il fatto illecito, ma sarà punito più lievemente ai sensi dell’articolo 482 del Codice penale (Falsità materiale commessa dal privato).

Che cos’è un atto pubblico?

Il Codice penale non effettua un definizione compiuta della nozione di atto pubblico, motivo per cui occorre fare riferimento alla normativa civilistica in materia.

Si può affermare che un atto pubblico è quel documento, formato da un pubblico ufficiale nell’ambito della propria attività funzionale, al quale l’ordinamento attribuisce valore di prova dei fatti in esso rappresentati (come ad esempio la provenienza dell’atto da un determinato pubblico ufficiale, le dichiarazioni ed i fatti che il pubblico ufficiale attesta di aver compiuto o che siano avvenuti in sua presenza, il luogo e la data in cui l’atto fu formato).

Nell’ambito degli atti pubblici deve poi essere fatta una distinzione tra:

  • Atti pubblici facenti fede fino a prova contraria. Sono quegli atti pubblici che, seppur formati da un pubblico ufficiale (o da un incaricato di pubblico servizio) nell’esercizio delle proprie funzioni, non sono connotati dal valore di certificazione dei fatti descritti nel documento: in altre parole sono atti che non furono formati per uno scopo eminentemente certificativo della verità di quanto contenuto nel documento.
  • Atti pubblici fidefacenti, o facenti fede fino a querela di falso. Sono quegli atti pubblici che si dicono “a fede privilegiata” in quanto sono per loro stessa natura destinati a provare la verità di quanto in essi rappresentato. Possono essere redatti solo da un pubblico ufficiale e non da un impiegato incaricato di un pubblico servizio. Per la loro contestazione è prevista una particolare procedura, chiamata “querela di falso”, al di fuori della quale il contenuto dell’atto a fede privilegiata non può essere messo in dubbio o contestato.

La condotta materiale del reato di falsità materiale in atto pubblico

La condotta materiale del reato è integrata dalla redazione di un atto falso, in tutto o in parte, ovvero dall’alterazione ex post di un atto vero.

In particolare si può distinguere tra una condotta di:

  • Contraffazione. Si tratta delle creazione di un atto, in tutto o in parte, falso (si parlerà in tale caso rispettivamente di contraffazione totale o parziale). L’atto falso, o la parte di esso falsa aggiunta a quella genuina, prima dell’intervento del reo non era esistente. E’ inoltre il caso, ad esempio, in cui l’autore materiale dell’atto non combaci con l’autore apparente, oppure il caso in cui la data e il luogo in cui apparentemente fu formato l’atto non siano quelli reali.
  • Alterazione. In tale ipotesi esiste già un atto valido e completamente formato dal suo autore apparente, al quale vengono fatte aggiunte, cancellazioni o sostituzioni posteriori e non autorizzate. Chiaramente per essere rilevante dal punto di vista penale l’alterazione deve essere idonea ad incidere sul contenuto dell’atto o sulla sua possibile interpretazione. L’alterazione, a differenza della contraffazione, può essere solo parziale.

L’elemento psicologico del reato

Ai fini della sussistenza del reato di falsità materiale in atto pubblico è richiesto che la condotta sia sorretta da una volontà dolosa, e quindi dalla coscienza e volontà di modificare la realtà del documento (la cosiddetta immutatio veri), senza che invece sia necessario che il reo si prefiguri un fine di profitto o di danno (sarà sufficiente il dolo generico). Il reato quindi non sussiste se il fatto sia commesso con colpa.

Cos’è il falso innocuo o il falso grossolano?

La punibilità per il reato di falsità materiale in atto pubblico è esclusa qualora la falsificazione assuma una connotazione talmente grossolana da essere immediatamente percettibile; in altre parole il falso sarà innocuo o grossolano qualora agli occhi di un qualsiasi osservatore esso sia talmente evidente da essere subito riconosciuto.

Il falso sarà innocuo anche qualora investa una parte del documento del tutto irrilevante, senza quindi alternare in alcun modo né il contenuto né la capacità di comprensione dello stesso da parte dei terzi.

In tali casi la punibilità è esclusa, perché difetta il principio di offensività; in altre parole il bene giuridico protetto dalla norma (la fede pubblica) non è minimamente posto in pericolo da un’azione talmente grossolana da essere immediatamente identificabile, motivo per cui il fatto perde la sua rilevanza penale.

Quali sono le pene previste per il reato di falsità materiale in atto pubblico?

  • Per l’ipotesi base di falsità materiale in atto pubblico (quella commessa dal pubblico ufficiale) è prevista la pena della reclusione da uno a sei anni;
  • Qualora la falsità investa un atto fidefacente o parte di esso il Codice penale stabilisce una pena da tre a dieci anni di reclusione;
  • Qualora il reato sia commesso da un privato, o da un pubblico ufficiale al di fuori dell’esercizio delle sue funzioni, le pene sopra indicate saranno diminuite di un terzo.

Il reato è procedibile di ufficio.

falsificazione di materiale in atto pubblico

FAQ

Chi è il pubblico ufficiale?

E’ il soggetto che esercita una funzione pubblica di tipo amministrativo, giudiziario o legislativo e nell’ambito della propria attività forma i documenti con i quali si manifesta la volontà della pubblica amministrazione, essendo inoltre dotato di poteri di certificazione.

Che differenza c’è tra un atto pubblico valido fino a prova contraria e un atto pubblico valido fino a querela di falso?

L’atto valido fino a prova contraria non ha la finalità specifica di certificare i fatti in esso rappresentati; invece l’atto valido fino a querela falso è quello formato proprio al fine di certificare i dati e le informazioni che riporta.

Cosa si intende per falso innocuo o grossolano?

E’ un falso talmente grossolano da essere immediatamente riconoscibile e percepibile. Per tale ragione non sarà punibile.

Cosa si intende per contraffazione nel delitto di falso?

E’ l’attività falsificatoria con la quale si crea un atto falso o si aggiunge una parte falsa ad un atto genuino.

Cos’è l’alterazione nel reato di falso?

Si tratta dell’attività falsificatoria con la quale ad un atto vero e già totalmente formato, successivamente si facciano aggiunte, correzioni o cancellature non autorizzate.

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