Procedimento penale minorile

Qualora un soggetto commetta un reato da minorenne sarà giudicato da un apposito Tribunale specializzato, nonché secondo le regole specifiche del procedimento penale a carico di minorenni.

È bene precisare come a tal fine sia rilevante solo l’età in cui fu commesso il reato, e quindi il soggetto sarà giudicato dal Tribunale per i minorenni, e secondo il rito penale minorile, anche se al momento dell’avvio del processo abbia ormai raggiunto la maggiore età.

Inoltre è importante premettere che al di sotto dei 14 anni di età il minore non sarà mai imputabile; al di sopra dei 14 anni e fino ai 16 anni la sua eventuale imputabilità (intesa come capacità di comprendere appieno le conseguenze delle proprie azioni e di saper determinare con piena e consapevole volontà la propria condotta) sarà oggetto di apposita analisi; oltre i 16 anni il minore si presume imputabile.

Perché esistono un Tribunale e delle regole processuali apposite per i minorenni?

Il soggetto cardine del rito penale minorile è per l’appunto il minore imputato, visto come soggetto da recuperare e reinserire nei cardini della legalità, piuttosto che come soggetto da punire per il reato commesso.

Per tale ragione, vista la delicatezza e la difficoltà di un giudizio penale che debba tendere al recupero del reo minorenne (soggetto che non ha ancora raggiunto la maturità psicofisica) è necessario che il magistrato sia specializzato, per poter comprendere appieno i tratti peculiari della personalità del giovanissimo imputato.

In tale ottica non solo i magistrati del Tribunale per i minorenni sono specializzati, ma sia nella fase dibattimentale che in quella dell’udienza preliminare il Tribunale è in composizione collegiale, con esperti in psicologia, pedagogia, criminologia, o assistenti sociali che affiancano il magistrato togato per fornirgli il supporto necessario all’indagine sulla personalità del minore.

La medesima ragione di tutela del minorenne imputato è alla base della creazione di norme processuali specifiche, che tendono a favorire il recupero del soggetto, piuttosto che a garantire una punizione per il reato commesso.

Quali sono le peculiarità del giudizio penale minorile?

Il primo tratto caratteristico del processo penale minorile è relativo al fatto che la custodia cautelare del minore, ed ogni forma di misura cautelare, sono ridotte ai casi di estrema gravità, con soglie e limiti di applicabilità molto più alti rispetto agli indagati maggiorenni.

Ogni istituto processuale specifico del processo minorile risponde alla ratio di tentare di recuperare alla società l’imputato minore, evitando ogni iniziativa giudiziaria che possa recare un grave pregiudizio al suo sviluppo ed alle sue esigenze educative.

Nel processo penale minorile, ad esempio, non è previsto il patteggiamento, in quanto tale istituto processuale non è considerato idoneo ad una valutazione della personalità del minore, al contrario del giudizio abbreviato, che invece è ammesso.

I genitori del minorenne ricevono in prima persona le notifiche dell’informazione di garanzia e degli atti introduttivi del procedimento penale, in modo che sia assicurata una loro conoscenza del processo affinché possano intervenire al meglio per la tutela del figlio, anche compiendo ogni azione necessaria al suo ravvedimento; inoltre i genitori sono titolari di un diritto autonomo di impugnazione rispetto ai provvedimento pronunciati a carico del figlio.

Quali sono le decisioni applicabili dal Tribunale per i minorenni?

Oltre alle classiche sentenze di condanna o di assoluzione nel procedimento minorile esistono anche altre tipologie di decisioni con le quali può terminare il procedimento penale; esse sono improntate sempre al principio di favore nei confronti dell’imputato minorenne, trattandosi di decisioni favorevoli e vantaggiose:

  • L’improcedibilità per irrilevanza del fatto.
    Si tratta di una pronuncia di non luogo a procedere che presuppone l’accertamento dell’esistenza di una responsabilità dell’imputato rispetto al fatto che gli viene addebitato; tuttavia, qualora il comportamento sia stato occasionale ed abbia prodotto conseguenze di carattere non grave, il Giudice potrà evitare di infliggere una condanna che sarebbe contraria alle esigenze educative del minore a fronte di un reato di scarsa rilevanza. La declaratoria di improcedibilità per irrilevanza del fatto può essere adottata già dalla fase delle indagini preliminari, e successivamente sia nell’udienza preliminare che nel dibattimento.
  • La sospensione del procedimento con messa alla prova.
    Il Giudice può sospendere il procedimento penale per una durata determinata, durante la quale l’imputato minorenne sarà “messo alla prova“, ovvero valutato sotto il controllo degli assistenti sociali minorili durante lo svolgimento di un programma nel corso del quale alle normali attività di studio spesso si accompagnerà anche il compimento di attività di volontariato. Durante questo periodo il minore verrà osservato e trattato, valutando la maturazione della sua personalità ed il grado di presa di coscienza del disvalore delle proprie azioni, incentivando se possibile delle attività di riconciliazione con la vittima del reato. Qualora la prova abbia esito positivo il Giudice, sia nella fase dell’udienza preliminare che del dibattimento, dichiarerà l’estinzione del reato.
  • Il perdono giudiziale.
    Si tratta di un altro tipo di provvedimento favorevole all’imputato minorenne, che può essere concesso solo una volta. Il Giudice dichiarerà l’estinzione del reato per perdono giudiziale qualora il reato non sia punibile con una pena superiore ai due anni di reclusione e si ritenga che l’imputato si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati. Anche in questo caso è evidente l’ottica che ispira l’Istituto del perdono giudiziale: recuperare e rieducare il minore a fronte della non particolare gravità del fatto e della convinzione che in futuro non vi saranno ricadute, motivi idonei a indurre il Giudice ad astenersi dal rinviare a giudizio o condannare l’imputato.
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FAQ

Quando si viene giudicati dal Tribunale per i minorenni e con le particolari regole specifiche per il processo penale a carico di minorenni?

Quando il reato fu commesso da un soggetto all’epoca minorenne, essendo irrilevante l’età raggiunta al momento della celebrazione del processo.

Qual è la caratteristica del Tribunale per i minorenni?

Si tratta di un Tribunale specializzato, composto da magistrati che si occupano in via specifica di giudicare minorenni; sia nell’udienza preliminare che nel dibattimento si giudica in composizione collegiale, con la presenza di esperti in materie come la psicologia o la pedagogia che affiancano il magistrato.

Cosa si intende per improcedibilità per irrilevanza del fatto?

E’ una pronuncia che si può adottare nei confronti dell’imputato minorenne qualora il reato sia di scarsa portata criminale e il comportamento sia occasionale. Il procedimento si chiuderà senza condanna.

Cos’è la messa alla prova nel processo minorile?

Si tratta di un Istituto per mezzo del quale il processo penale a carico del minorenne viene sospeso, consentendo l’osservazione ed il trattamento del reo mediante lo svolgimento di un percorso rieducativo. Se al termine del percorso la “prova” ha avuto esito positivo il Giudice dichiarerà l’estinzione del reato.

Quando si applica il perdono giudiziale?

Il perdono giudiziale si applica nei confronti di imputati minorenni qualora il reato non sia punibile con più di due anni di reclusione ed il Giudice ritenga che in futuro l’imputato non commetterà altri reati.

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