La Truffa è tra i reati maggiormente conosciuti anche da coloro che nella vita non si occupano di questioni di giustizia, e di frequente nelle Aule di Tribunale si assiste alla celebrazione di processi per tale reato: ma quali sono le conseguenze e i rischi di una denuncia per il reato di Truffa?
Il Reato di Truffa
Con il delitto di Truffa viene punito il soggetto che, con artifici e raggiri, abbia ingannato la vittima del reato, inducendola in errore al fine di procurare per sé o altri un ingiusto profitto (solitamente un atto di disposizione patrimoniale indebito da parte della persona offesa).
I requisiti oggettivi del reato di truffa sono:
Gli artifici e raggiri
La condotta del reato di truffa è realizzata tipicamente attraverso artifici (intesi come una qualsiasi alterazione della realtà, che venga realizzata simulando l’esistente o dissimulando l’esistente) o raggiri (che consistono in qualsiasi comportamento menzognero che influisca sulla psiche del soggetto passivo, inducendolo in errore).
La Giurisprudenza ha da tempo adottato un’interpretazione ampia ed estensiva del concetto di artifici e raggiri, valorizzando ogni comportamento fraudolento, ingannevole o infedele che sia stato idoneo concretamente ad indurre in errore la vittima del reato.
Ad esempio è stato ritenuto che anche il silenzio mantenuto su una circostanza rilevante, e che si aveva l’obbligo giuridico di rendere nota, costituisca una condotta idonea a configurare gli artifici e raggiri richiesti dalla norma.
L’induzione in errore
Gli artifici e raggiri influiscono sul processo di formazione della volontà della persona offesa, inducendola così in errore, proprio in ragione della falsa o distorta rappresentazione della realtà proveniente dal truffatore.
Si tratta quindi dell’effetto della condotta truffaldina, che arriva a viziare la volontà del truffato, il quale prende la propria decisione sulla base ed a causa delle circostanze false e artefatte che il truffatore gli ha propinato.
L’atto di disposizione patrimoniale
Si tratta del cosiddetto “secondo evento” dei tre che convenzionalmente per i giuristi si verificano nel reato di truffa (il primo evento è considerato l’induzione in errore, mentre il terzo è costituito dall’ingiusto profitto con altrui danno).
Sostanzialmente la vittima del reato, a causa dell’errore in cui è caduta in conseguenza dell’attività fraudolenta del truffatore, si determina ad effettuare un atto volontario, con il quale dispone del proprio patrimonio in favore del truffatore o di altro soggetto di solito da questi indicato.
L’atto di disposizione patrimoniale può incidere sia su beni mobili che immobili, determinando così un depauperamento della vittima, con correlativo arricchimento del truffatore o del terzo; si tratta sostanzialmente di un negozio giuridico che la vittima non avrebbe compiuto, o avrebbe compiuto in maniera diversa, se non fosse stata tratta in errore mediante gli artifici e raggiri.
Il danno e l’ingiusto profitto
Si tratta di due concetti strettamente connessi e consequenziali tra loro, che determinano la piena consumazione del delitto di truffa, costituendo l’evento finale del reato.
Sostanzialmente l’atto di disposizione patrimoniale che la vittima è indotta a compiere a causa dei raggiri subiti e del conseguente errore in cui è caduta, determina per essa un danno di natura patrimoniale, che è anch’esso elemento oggettivo del reato di truffa.
A fronte del danno subito dalla vittima vi è ovviamente un correlativo ingiusto profitto che il truffatore, o un terzo da questi designato, ha ottenuto attraverso l’atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal soggetto truffato.
Si tratta in sostanza del fine ultimo della condotta del truffatore, ovvero acquisire ingiustamente un profitto di natura patrimoniale mediante l’induzione in errore della vittima, che rimane al contempo danneggiata dal reato subito.
Occorre precisare che per l’integrazione del delitto di truffa tutti gli elementi oggettivi sopra richiamati devono essere presenti e riscontrati nel caso concreto, facendo tutti parte della struttura materiale della fattispecie incriminatrice: in difetto di uno di essi non potrebbe esservi condanna per il reato di truffa.
È bene premettere che il reato di Truffa “semplice” (ovvero senza la presenza di circostanze aggravanti) è procedibile a querela di parte, motivo per cui una semplice denuncia (atto ben differente dalla querela) non porterà neanche all’instaurazione di un procedimento penale.
Qualora invece il reato di Truffa si presenti in forma aggravata (da una circostanza specificamente dettata per tale reato dall’art. 640 del Codice penale o da una circostanza cosiddetta “comune”) sarà procedibile d’ufficio, e quindi la denuncia per Truffa avrà come conseguenza l’apertura di un procedimento penale a carico dell’accusato.
Condanna per Truffa – Le conseguenze della denuncia
Terminate le indagini preliminari il Pubblico Ministero potrà citare a giudizio il responsabile per rispondere del reato in oggetto: il processo penale si svolgerà innanzi al Giudice monocratico del Tribunale penale competente in relazione al luogo di commissione del reato.
Anche a livello di pena applicabile al colpevole le conseguenze e i rischi di una denuncia per Truffa variano in relazione alla presenza o meno delle aggravanti speciali previste dall’art. 640 del Codice penale; per il caso di Truffa “semplice” (non aggravata) o aggravata da circostanze di natura comune (quelle dettate dall’art. 61 del Codice penale per tutti i reati), la pena applicabile sarà la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da Euro 51 a Euro 1.032.
Invece, per le ipotesi di truffa aggravata dalle specifiche circostanze di cui al capoverso dell’art. 640 del Codice penale, la pena prevista è quella della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro 309 a Euro 1.549.
Tra le possibili conseguenze di una denuncia per il reato di Truffa vi è la possibilità di essere condannati (solo nel caso in cui la vittima del reato di costituisca parte civile nel processo penale e l’imputato venga riconosciuto colpevole del delitto di Truffa) al risarcimento dei danni cagionati alla persona offesa con il reato commesso.
Nella maggior parte dei casi si tratta quanto meno della restituzione delle somme indebitamente erogate a causa del reato di truffa (ovvero l’ingiusto profitto conseguito dal reo) oltre alla liquidazione di una somma a titolo di ristoro dei danni di natura non patrimoniale (cosiddetto danno morale) subito dalla vittima del reato.