Giuseppe Migliore - Avvocato Penalista Roma

Colpa medica penale

COLPA MEDICA NEL DIRITTO PENALE

Il medico, ed in generale ogni soggetto che a vario titolo (infermiere, ostetrico, dentista, fisioterapista, etc.) eserciti una professione di carattere sanitario, è esposto, in ragione della delicatissima attività svolta, al rischio di poter subire un procedimento penale per fatti legati alla sua professione.

Di quali reati risponde un medico o un sanitario

Normalmente i due reati ai quali il medico è maggiormente esposto sono le lesioni personali colpose e l’omicidio colposo, anche se vi sono ulteriori fattispecie di reato che, in casi più rari, possono imputarsi al soggetto che eserciti una professione sanitaria. Si tratta della cosiddetta colpa medica penale: con tali reati infatti vengono puniti coloro che, nell’esercizio della professione medica/sanitaria, abbiano tenuto delle condotte di carattere colposo dalle quali sia derivata al paziente o una lesione persone o addirittura la morte.

Le pene previste per i reati commessi da medici o sanitari

Nel caso di omicidio colposo derivante da cosiddetta colpa medica la pena prevista dal Codice penale varia da un minimo di sei mesi ad un massimo di cinque anni di reclusione; se il fatto è commesso da colui che eserciti abusivamente la professione medica o un’altra disciplina sanitaria, la pena prevista è molto più grave, con un minimo di tre anni ed un massimo di dieci anni di reclusione.

Le pene previste in caso di lesioni personali colpose da colpa medica sono invece differenziate in base alla gravità delle lesioni cagionate al paziente: per le lesioni cosiddette lievi la pena è la reclusione fino a tre mesi o la multa fino ad euro 309; per le lesioni gravi la pena della reclusione varia da uno a sei mesi, o in alternativa vi è la pena della multa da un minimo di 123 ad un massimo di 619 Euro; in caso di lesione gravissima la sanzione della reclusione potrà andare un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni, mentre in alternativa potrà essere inflitta la sanzione pecuniaria della multa da un minimo di 309 ad un massimo di 1.239 Euro. Anche nel caso delle lesioni personali colpose il Codice prevede un inasprimento delle pene nel caso in cui il reato sia commesso da colui che eserciti abusivamente la professione medica o un’arte sanitaria: in tali ipotesi si andrà da sei mesi a due anni di reclusione per le lesioni gravi e da un anno e sei mesi a quattro anni di reclusione per le lesioni gravissime.

I presupposti della responsabilità penale del medico o del sanitario

La condotta colposa del medico

Il presupposto fondamentale della responsabilità penale del medico si rinviene in una condotta di natura colposa che abbia determinato l’evento dannoso per il paziente, sia esso una lesione o addirittura la morte. Dal punto di vista penale si può distinguere tra una colpa cosiddetta generica (condotta negligente, imprudente o imperita che determina un danno alla vittima) ed una condotta cosiddetta specifica (condotta posta in essere in violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline che determini l’evento dannoso).

A titolo esemplificativo si può dire che:

¯ Per negligenza si intende una condotta che è manchevole rispetto ad un dovere di compiere una determinata attività, al fine di evitare l’evento dannoso. Ad esempio il medico, per mancanza di diligenza, non compie l’atto sanitario che sarebbe stato doveroso porre in essere per tutelare la salute del paziente.

¯ Per imprudente al contrario si intende una condotta che non doveva compiersi, o che non avrebbe dovuto compiersi con determinate modalità. Ad esempio il medico compie in maniera affrettata un determinato atto sanitario, che in realtà per la tutela della salute del paziente non andava intrapreso.

¯ Per imperita invece si intende la condotta che si connota per imprudenza o negligenza in un ambito in cui sono necessarie particolari competenze specifiche, proprio come nel caso della professione medica. Ad esempio il medico compie in modo del tutto erroneo, dal punto di vista tecnico e esecutivo, un atto medico, portando così nocumento al paziente.

La rilevanza delle linee guida nella valutazione della colpa penale del medico

Nell’ambito dell’accertamento della condotta colposa del medico o del sanitario la Giurisprudenza ha fatto molto uso delle cosiddette linee guida, utilizzate quale parametro di riferimento rispetto alla condotta concretamente posta in essere dal medico. Per linee guida si intendono quelle raccomandazioni, regole, standards di comportamento, suggerimenti, che la migliore scienza medica, in ogni ambito della medicina, ha elaborato quali criteri e protocolli utili ad orientare l’agire del medico verso i migliori standards della disciplina di riferimento.

In altre parole le linee guida sono raccomandazioni di comportamento clinico, elaborate attraverso autorevoli studi, che indicano al medico la migliore condotta da tenere in un determinato caso di specie. (Per meglio chiarire: a tali condizioni del paziente la migliore strategia medica da seguire è la seguente). Ebbene la Giurisprudenza spesso utilizza tali fonti di riferimento quali parametri per accertare se il sanitario imputato nel processo penale abbia agito in maniera censurabile e quindi colposa: qualora infatti la sua condotta si sia discostata dalle linee guida, senza che il caso di specie giustificasse per le sue peculiarità l’allontanamento dal comportamento standard, il Giudice potrà trarre da tale elemento un indice rilevatore della condotta colposa del medico.

Dal Decreto Balduzzi alla Legge Gelli Bianco

Nel corso degli anni tuttavia il Legislatore, in ragione del fatto che i processi penali contro medici e esercenti la professione sanitaria in genere erano moltissimi, ha cercato di razionalizzare la materia, cercando di restringere e attribuire maggiore certezza all’ambito di responsabilità penale del medico. Mentre in un primo momento (con il cosiddetto Decreto Balduzzi) si era cercato di limitare la responsabilità penale del medico solo ai casi di colpa grave (esonerando il sanitario dai rischi penali nel caso in cui versasse in colpa lieve ed avesse seguito le linee guida del settore di riferimento), con il successivo intervento normativo (cosiddetta Legge Gelli ¯Bianco) è stato inserito nel Codice penale un nuovo articolo, il 590 sexies, specifico per la materia in oggetto.

La nuova norma prevede che non siano punibili i reati di lesioni personali colpose ed omicidio colposo (rispettivamente previste dagli articoli 590 e 589 del Codice penale) commessi nell’esercizio di una professione sanitaria a due condizioni:

¯ che l’evento dannoso per il paziente (la lesione o la morte) sia stato cagionato con imperizia dal sanitario, rimanendo esclusi dall’ambito di operatività della causa di non punibilità le ipotesi di colpa del sanitario per negligenza o imprudenza;

¯ che il sanitario abbia comunque rispettato le raccomandazioni dettate dalle linee guida o dalle buone pratiche di settore, sempre che le stesse fossero adeguate alle concrete condizioni del paziente.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulla responsabilità penale del medico

L’applicazione di tale nuova causa di non punibilità ha dato origine ad un vivace dibattito giurisprudenziale, fino all’intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali nel 2018, tirando le somme delle norme in materia di responsabilità penale da colpa medica, hanno stabilito che l’esercente la professione sanitaria risponde penalmente a titolo di colpa:

¯ se l’evento dannoso per il paziente è stato causato da impudenza o negligenza, sia anche con colpa lieve;

¯ se l’evento dannoso per il paziente è stato causato da condotta imperita, sia anche con colpa lieve da parte del medico, quando il caso concreto non era regolato da linee guida o buone pratiche cliniche;

¯ se l’evento dannoso è stato cagionato con condotta imperita, anche con colpa lieve, consistente nell’erronea individuazione delle linee guida o buone pratiche da applicare allo specifico caso concreto;

¯ se l’evento è stato cagionato da condotta imperita, caratterizzata da colpa grave, nell’esecuzione delle raccomandazioni dettate dalle linee guida o dalle buone pratiche assistenziali, tenendo conto delle difficoltà e del grado di rischio dell’atto medico da compiere.

Il nesso di causalità tra la condotta del medico e l’evento dannoso subito dal paziente

Oltre ai profili della colpa rilevante dal punto di vista penale per coloro che esercitino una professione sanitaria, merita attenzione anche il profilo del cosiddetto nesso di causalità tra la condotta eventualmente colposa del medico e l’evento dannoso per il paziente. Infatti l’esercente una professione sanitaria imputato in un procedimento penale risponderà del reato solo qualora l’evento illecito sia conseguenza della sua condotta colpevole: in altre parole, anche se si dovesse accertare una condotta colposa da parte del sanitario, egli non risponderà penalmente di alcun reato se l’evento si sia verificato indipendentemente dalla sua azione (e quindi non a causa della sua condotta).

L’accertamento del nesso di causalità nei casi di colpa medica che originano un processo penale è abbastanza agevole nel caso di condotte commissive (ovvero laddove sia imputato al medico di aver agito in un certo modo, e quindi di aver posto in essere una determinata azione), mentre l’accertamento risulterà più difficile in caso di condotta omissiva (ovvero al medico si imputa di non aver compiuto una determinata azione, determinando con la sua omissione l’evento illecito).

Il nesso causale secondo la teoria condizionalistica e il giudizio controfattuale

In entrambi i casi il criterio accolto dal Codice penale, e precisato da una nota Sentenza emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cosiddetta Sentenza Franzese), è quello condizionalistico, secondo cui il nesso di causalità sussiste se la condotta oggetto di imputazione è condizione essenziale per la verificazione dell’evento illecito (conditio sine qua non). Per comprendere se una data condotta sia condizione necessaria dell’evento dannoso occorre procedere ad un giudizio controfattuale:

¯ una data condotta sarà condizione necessaria dell’evento (e quindi sussisterà il nesso causale) qualora eliminandola mentalmente dagli accadimenti del caso concreto l’evento dannoso non si sarebbe verificato;

¯ una data condotta non sarà invece condizione necessaria dell’evento (e quindi non sussisterà il nesso di causalità) qualora anche eliminandola mentalmente dagli accadimenti del caso concreto l’evento illecito si sarebbe comunque verificato.

Quindi è chiaro che mentre nei casi di condotta commissiva il giudizio controfattuale è più agevole, avendo ad oggetto due entità reali (azione commessa e evento illecito), l’accertamento sarà più difficoltoso con riferimento ai casi di condotta omissiva, laddove uno dei parametri di riferimento (la condotta omessa) può solamente essere immaginata.

Il giudizio controfattuale dovrà essere condotto secondo criteri rigorosi, valorizzando cosiddette leggi di copertura (regole di esperienza o leggi dotate di copertura scientifica, frutto della migliore scienza ed esperienza del momento storico) attraverso le quali si potrà stabilire, con un alto grado di probabilità logica, che una determinata condotta abbia avuto rilievo causale nella determinazione dell’evento dannoso per il paziente.

Vista la delicatezza della materia, nonché le difficoltà tecnico giuridiche legate alla difesa nei casi di colpa medica penale, qualora un medico o un altro soggetto esercente una professione sanitaria si trovi coinvolto in un processo penale per lesioni personali colpose o omicidio colposo in seguito a fatti avvenuti nell’esercizio della propria attività medica o sanitaria, sarà raccomandabile rivolgersi immediatamente ad un avvocato esperto nel campo del diritto penale, al fine di attuare tempestivamente la migliore strategia difensiva.