Abuso edilizio per l’esecuzione di lavori in totale difformità o in assenza di permesso a costruire

Il reato di abuso edilizio, previsto e punito dall’art. 44 del D.P.R. 380/2001 (il cosiddetto Testo Unico dell’edilizia), distingue la gravità dell’illecito (e quindi le relative sanzioni) a seconda del grado di difformità dell’opera realizzata rispetto a quanto autorizzato dalla pubblica amministrazione.

Nei casi di non modesta gravità si è sottoposti alle pene previste dalla lettera B) dell’art. 44 D.P.R. 380/2001, che sanziona le ipotesi di esecuzione di lavori in totale difformità o in assenza del permesso a costruire. In tale casistica ricadono:

  • Gli interventi edilizi realizzati senza aver chiesto ed ottenuto un titolo autorizzativo, e quindi in sostanziale assenza del permesso a costruire;
  • Gli interventi edilizi che presentino un rilevante grado di difformità rispetto all’opera oggetto di autorizzazione. In tali casi si può dire che la costruzione realizzata presenti tali tratti di difformità sostanziale da potersi dire oggettivamente diversa da quella che sarebbe stata legittima secondo il permesso di costruire. Può farsi quindi l’esempio di un’opera edilizia che abbia una cubatura edificata concretamente maggiore rispetto a quella autorizzata;

L’ipotesi dell’abuso edilizio per lavori in totale difformità o in assenza del permesso a costruire è un reato di tipo contravvenzionale; inoltre si può notare come sia costruito come una tipica “norma penale in bianco”, nella quale la portata precettiva non è autonomamente descritta e delineata, se non per rimando ad altre fonti di carattere extra-penale, che vanno a delimitare l’ambito concreto di applicazione della fattispecie incriminatrice.

Cosa si intende per abuso edilizio per totale difformità dal permesso a costruire

Si può definire il reato di abuso edilizio commesso per totale difformità dal permesso a costruire come il caso in cui l’opera realizzata abbia una divergenza di notevole entità rispetto a quella oggetto di autorizzazione, tale per cui essa risulti alterata in maniera sostanziale e rilevante rispetto al contenuto del permesso a costruire.

Si avrà quindi “totale difformità” quando l’opera concretamente realizzata non rispetti le linee e i tratti essenziali dell’intervento edilizio autorizzato: si tratta in altre parole della realizzazione di un “aliud pro alio”.

Quali sono le pene e le altre conseguenze per il reato di abuso edilizio per totale difformità o assenza del permesso di costruire

La sanzione penale collegata al reato di abuso edilizio per totale difformità o assenza del permesso di costruire è quella (sotto il profilo detentivo) dell’arresto fino a due anni e (sotto il profilo pecuniario) dell’ammenda da Euro 5.164 ad Euro 51.645.

Alla stessa pena sarà soggetto anche colui che, nonostante vi sia stato un provvedimento di sospensione dell’attività edilizia, l’abbia proseguita.

Esistono inoltre possibili sanzioni di carattere amministrativo correlate a tale tipologia di reato di abuso edilizio: esse variano dall’ordine di demolizione dell’opera abusiva (oppure l’acquisizione del bene al patrimonio comunale), al pagamento di una sanzione pecuniaria correlata all’entità dell’abuso o all’incremento di valore economico dell’immobile.

La procedura di sanatoria e l’estinzione del reato di abuso edilizio

Per estinguere sia l’illecito amministrativo che il reato di abuso edilizio si può chiedere un permesso in sanatoria, che qualora ottenuto andrà a regolarizzare a posteriori l’intervento edilizio operato illegittimamente.

Il requisito imprescindibile e necessario per la concessione del permesso in sanatoria è che l’intervento edilizio da regolarizzare sia rispettoso del cosiddetto criterio della “doppia conformità”; in altre parole deve essere conforme non solo alla disciplina urbanistica vigente al momento della realizzazione dell’abuso ma anche a quella vigente nel successivo momento di presentazione della domanda di sanatoria.

Una volta ottenuta la concessione del permesso in sanatoria, e pagata la somma stabilita a titolo di oblazione, si avrà come conseguenza l’estinzione del reato di abuso edilizio.

Abuso edilizio per esecuzione di lavori con inosservanza di norme, prescrizioni o modalità esecutive

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