Bancarotta fraudolenta documentale

L’articolo 216 della Legge Fallimentare (Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942) punisce il delitto di bancarotta fraudolenta.

Il reato di bancarotta fraudolenta può essere distinto in due fondamentali ipotesi: quella della bancarotta fraudolenta patrimoniale (in cui le condotte illecite vengono perpetrate sul patrimonio dell’impresa) e quella della bancarotta fraudolenta documentale (in cui le condotte illecite hanno ad oggetto le scritture contabili della società).

Deve precisarsi come il bene giuridico tutelato dai cosiddetti reati fallimentari sia essenzialmente quello della salvaguardia dei creditori della società fallita, che potrebbero ricevere pregiudizio da condotte che alterino il patrimonio sociale, oppure rendano difficoltosa la ricostruzione contabile degli affari della società e delle vicende societarie in genere.

Cosa si intende per bancarotta fraudolenta documentale

Per tale ragione la Legge si premura di punire le condotte illecite che vengano operate sui libri sociali o sulle scritture contabili della società, in quanto idonee a incidere negativamente sui diritti dei creditori della società e sulla loro possibilità di poterli utilmente azionare per il recupero dei loro crediti.

Il soggetto attivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale è l’amministratore della società (si esso amministratore formale o di diritto, oppure il diverso soggetto qualificabile come amministratore di fatto dell’impresa), in quanto soggetto tenutario per Legge delle scritture contabili, nonché soggetto specificamente tenuto alla loro redazione e conservazione.

In particolare viene punita la condotta del soggetto che abbia:

  • Sottratto, distrutto o falsificato i libri sociali o le altre scritture contabili, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, oppure di produrre un pregiudizio per i creditori.
  • Abbia redatto o comunque tenuto i libri sociali o le altri scritture contabili in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio dell’impresa fallita o i movimenti di affari di quest’ultima.

Mentre la prima ipotesi di condotta può essere commessa sia prima che dopo la dichiarazione di fallimento, nella seconda ipotesi il reato può essere compiuto solo prima della dichiarazione di fallimento, poiché in seguito ad essa l’amministratore cessa i propri poteri (quindi anche quello della compilazione e conservazione delle scritture contabili) che vengono esercitati dal curatore fallimentare, nominato dal Tribunale.

Seconda fondamentale differenza tra le due ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale è che nel primo caso (soppressione, distruzione o falsificazione delle scritture contabili) il delitto è punibile solo a titolo di dolo specifico, ovvero qualora si dimostri che il reo abbia agito proprio al fine di recare un pregiudizio ai creditori o per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto; nella seconda ipotesi (tenuta incompleta o irregolare delle scritture contabili) per l’integrazione del reato basterà dimostrare che il reo fosse consapevole che tale condotta avrebbe determinato una difficoltà nella ricostruzione delle vicende contabili della società.

La Giurisprudenza formatasi nel tempo in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta documentale ha affermato che i libri sociali e le altre scritture contabili rilevanti ai fini dell’integrazione del reato sono non solo quelli obbligatorie, ma altresì quelle facoltative, ed in generale tutti quei documenti che potrebbero aiutare, in mancanza o ad integrazione delle scritture contabili obbligatorie, a ricostruire i movimenti della fallita ed in generale le vicende societarie.

La pena prevista per il reato di bancarotta fraudolenta documentale

L’amministratore dell’impresa fallita che abbia commesso il delitto di bancarotta fraudolenta documentale sarà punito con la pena della reclusione da un minimo di tre ad un massimo di dieci anni, oltre che con pene accessorie consistenti nell’inibizione, per la durata di dieci anni, a ricoprire ruoli direttivi in imprese commerciali o ad esercitare un’impresa commerciale.

Accanto alla condanna penale potrà esserci anche al condanna al risarcimento del danno in favore dei soggetti lesi dal delitto di bancarotta fraudolenta documentale (nella pratica la stessa società fallita per mezzo del curatore fallimentare nominato dal Tribunale, oppure uno dei creditori danneggiati), qualora essi si siano costituiti parte civile nel processo penale.

Assoluzione dal reato di bancarotta fraudolenta documentale

Per ottenere l’assoluzione dal reato di bancarotta fraudolenta documentale il soggetto imputato dovrà dimostrare:

  • Di non essere il soggetto tenuto alla redazione e conservazione delle scritture contabili; ad esempio in quanto non ricopriva più la qualifica di amministratore nel momento in cui sarebbero avvenute le operazioni illecite sulla documentazione societaria; oppure perché ad esso non può essere attribuito il ruolo di amministratore di fatto della società fallita.
  • Di non aver compiuto alcuna operazione illecita sui libri o sulle scritture contabili, non essendovi stata alcuna falsificazione, soppressione o distruzione delle stesse imputabile ad una volontà dolosa dell’imputato che mirasse a recare un pregiudizio ai creditori o a conseguire un ingiusto profitto.
  • Che le scritture contabili, seppur formalmente non complete o in parte mancanti, fossero del tutto sufficienti a ricostruire, con diligenza ordinaria e senza particolari difficoltà, il giro d’affari della società fallita e le vicende societarie sottese, e che in sostanza le mancanze o le lacune fossero concretamente inoffensive rispetto al bene giuridico tutelato dalla norma.
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