Giuseppe Migliore - Avvocato Penalista Roma

Conseguenze denuncia


Conseguenze Denuncia per Violenza Sessuale e Stupro

Ricevere notizia di essere accusati del reato di violenza sessuale può chiaramente indurre a voler sapere, tramite la consultazione di un avvocato penalista, quali possano essere le conseguenze ed i rischi di un procedimento penale per il delitto di violenza sessuale.

Si tratta infatti di un reato che nei tempi attuali è di grande allarme sociale, motivo per cui si accompagna ad una legislazione particolarmente repressiva.

Con tale reato, disciplinato dall’articolo 609 bis del Codice penale, viene punito chi, con violenza o minaccia o abuso di autorità, costringe qualcuno a compiere o subire atti sessuali.

La pena prevista per l’accusato di violenza sessuale che venga dichiarato colpevole è la reclusione da cinque e dieci anni.

La stessa pena è inoltre prevista per chi induce qualcuno a compiere o subire atti di natura sessuale con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica della vittima, oppure traendo la stessa in inganno sostituendosi ad un’altra persona.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è la libertà di autodeterminazione sessuale della persona, intesa come possibilità di decidere se, e quale tipo, di atti sessuali compiere senza subire prevaricazioni della propria volontà: in altre parole viene preservato il libero consenso al compimento di un atto sessuale, che deve sussistere per tutta la durata del rapporto.

Contatta lo studio

Quando Viene Considerata Violenza Sessuale?

La condotta di violenza sessuale presuppone:

  • un’attività di costrizione al compimento di un atto sessuale tramite violenza o minaccia (che possono essere anche non di grande intensità, ma bastevoli a vincere la resistenza e la capacità di difesa della vittima);

  • un abuso di autorità nei confronti della vittima, con il colpevole che sfrutta a proprio indebito vantaggio una posizione di preminenza o supremazia nei confronti della persona offesa;

  • un abuso di particolari condizioni della vittima (siano esse di natura fisica o psichica) che la mettano in una condizione di inferiorità nei confronti del colpevole, rendendola maggiormente esposta al rischio di subire atti sessuali contro la propria volontà;

  • una condotta ingannatoria, attraverso la quale il colpevole si sostituisce ad un’altra persona.

Le attività materiali appena descritte devono essere finalizzate a superare la mancanza di consenso della vittima al compimento degli atti sessuali, intesi come ogni forma di contatto, diretto o simulato, con una zona erogena del corpo, mosso dal fine di concupiscenza e di soddisfacimento dei propri desideri sessuali.

In particolare è stato ritenuto che integri un atto sessuale rilevante ai fini della sussistenza del reato di violenza sessuale anche un bacio, o un lieve palpeggiamento o sfregamento in una zona ritenuta erogena, o qualsiasi altra forma di contatto corporeo, seppur fugace ed estemporaneo, finalizzato al soddisfacimento dell’istinto sessuale del colpevole.

Di particolare rigore è la disciplina penitenziaria che è dettata per i soggetti condannati per il delitto di violenza sessuale: tale reato è infatti incluso tra quelli cosiddetti “ostativi”, ovvero che impediscono al condannato l’accesso (se non a certe condizioni o dopo determinati periodi di tempo) alle misure alternative alla detenzione, che invece possono essere concesse ai soggetti condannati per reati “ordinari”.

Unica eccezione a tale rigorosa regola è il caso del soggetto che, condannato per violenza sessuale, si sia visto riconoscere l’attenuante speciale del “fatto di minore gravità”; in tale caso, oltre alla diminuzione di pena prevista per la concessione dell’attenuante (fino ai due terzi), il reato non sarà incluso tra quelli “ostativi”, e quindi il condannato potrà avere accesso, a seguito di decisione da parte del Tribunale di Sorveglianza, ai benefici penitenziari relativi alle misure alternative alla detenzione.

Ai fini della concessione dell’attenuante del fatto di minore gravità nell’ambito del delitto di violenza sessuale, secondo quanto stabilito dalla Giurisprudenza della Corte di Cassazione, sarà necessaria una valutazione globale del caso specifico, in cui ogni elemento e circostanza (e non solo quindi la natura e la tipologia dell’atto sessuale posto in essere) deve trovare adeguato rilievo: solo se all’esito di tale analisi a 360 gradi il reato possa considerarsi di minore gravità (intesa come minore intensità della compromissione del bene giuridico tutelato dalla norma) potrà concedersi l’attenuante speciale di cui all’ultimo comma dell’articolo 609 bis del Codice penale.

Il reato di violenza sessuale è procedibile a querela di parte, che può essere presentata nel termine di sei mesi dal fatto. Una volta proposta la querela per il delitto di violenza sessuale è irrevocabile, e quindi non potrà essere ritirata.

In alcune ipotesi (fatto commesso in danno di vittima minore di anni 18, oppure se il reato di violenza sessuale sia connesso ad un altro reato procedibile di ufficio, ed in altri casi tassativamente indicati nell’articolo 609 septies del codice penale) il reato di violenza sessuale sarà procedibile di ufficio.

Vista la gravità del reato, l’importanza del bene giuridico tutelato dalla norma, e la durezza delle pene previste per il reato di violenza sessuale, la Legge affida al Tribunale in composizione collegiale (tre giudici) la competenza a giudicare tale ipotesi delittuosa.

L’ausilio di un avvocato penalista, esperto nell’ambito del diritto penale, sarà di importanza fondamentale per il soggetto accusato di violenza sessuale: visti i rischi e le possibili conseguenze connesse ad un processo penale per violenza sessuale sarà importante rivolgersi immediatamente ad un avvocato penalista per avere immediato supporto e tutela in una vicenda tanto delicata.

Contatta lo studio

Conseguenze denuncia violenza sessuale