Giuseppe Migliore - Avvocato Penalista Roma

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Il reato di truffa perseguibile d'ufficio

Il delitto di truffa (articolo 640 del Codice Penale) punisce la condotta di colui che induca la vittima in errore mediante artifici o raggiri, per procurarsi un ingiusto profitto con pari danno altrui.

Conseguenze Penali del Reato di Truffa

La pena per il reato di truffa è la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da Euro 51 ad Euro 1.032.

Questa è l’ipotesi base, della cosiddetta “truffa semplice”, cioè non connotata da circostanze aggravanti, che è procedibile a querela di parte.

Ciò vuol dire che per instaurare un procedimento penale sarà necessario che la vittima del reato proponga una querela, chiedendo la punizione del colpevole.

 

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Perseguibilità d'ufficio del reato di truffa

Invece il reato di truffa è procedibile di ufficio, e quindi per l’instaurazione di un procedimento penale basterà portare all’attenzione dell’Autorità Giudiziaria la notizia di reato, senza che si richieda da parte della vittima la punizione del colpevole, qualora sussistano determinate circostanze aggravanti, previste nel secondo comma dell’articolo 640 C.P., oppure l’aggravante prevista dall’articolo 61, numero 7, del Codice Penale.

Quest’ultima circostanza aggravante è prevista per tutti i reati contro il patrimonio o comunque commessi a fine di lucro, ed aggrava la pena qualora il fatto delittuoso abbia cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante entità: in altre parole l’aggravante in questione, che determina la procedibilità di ufficio del delitto di truffa, opererà quando la truffa sia di importo rilevante, ed abbia quindi cagionato un grave danno economico alla vittima.

Le altre tre circostanze aggravanti che determinano la procedibilità di ufficio del reato di truffa sono specificamente dettate per questo delitto, e comportano altresì una pena diversa da quella ordinaria, ovvero la reclusione da uno a cinque anni e la multa da Euro 309 a Euro 1.549.

La prima ipotesi è quella della cosiddetta “truffa ai danni dello Stato”, ovvero la truffa commessa nei confronti dello Stato o di altro Ente pubblico, oppure con lo scopo di esonerare qualcuno dal compiere il servizio militare.

La seconda ipotesi si determina allorquando il reo agisca ingannando la vittima, ingenerando in essa il timore e l’erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell’Autorità.

L’ultima ipotesi è quella della cosiddetta “minorata difesa” che si ha quando l’agente sfrutti circostanze di tempo o di luogo o riferibili alla vittima (anche in relazione all’età della stessa) tali da ostacolare la difesa della persona offesa ed agevolare il compimento del reato.

In tali quattro ipotesi il reato di truffa sarà procedibile di ufficio, e quindi il fatto potrà essere portato a conoscenza dell’Autorità Giudiziaria da chiunque, ed anche dopo che siano spirati i tempi di proposizione della querela (tre mesi).

Se vuoi saperne di più in questo articolo abbiamo parlato delle Conseguenze di una Denuncia per Truffa.

 

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