Giuseppe Migliore - Avvocato Penalista Roma

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Il reato di diffamazione

Con il reato di diffamazione (art. 595 del Codice Penale) è punita la condotta del soggetto che, comunicando con più persone, offenda l’onore e la reputazione di una terza persona, che non sia in quel momento presente.

E’ bene infatti premettere che, per l’integrazione del reato di diffamazione, è necessario che l’offesa venga proferita innanzi a più persone (e quindi almeno 2) e soprattutto che la persona offesa non sia presente, in quanto in quel caso ci si troverebbe nell’ambito di applicazione della ingiuria (ora depenalizzata).

Il bene giuridico protetto dal reato di diffamazione è la reputazione della persona, intesa quale onore, decoro e dignità del soggetto all’interno delle comunità sociale di riferimento, che venga lesa da un’indebita offesa del colpevole.

Dal punto di vista dell’elemento soggettivo del reato è richiesto un dolo generico, ovvero sia l’aver agito con coscienza e volontà di offendere l’altrui onore e reputazione, essendo consapevoli della portata offensiva della propria condotta.

La pena per il delitto di diffamazione è la reclusione fino ad un anno o la multa fino ad Euro 1.032; qualora l’offesa consista nell’attribuzione di un fatto determinato a carico della persona offesa, la pena sarà della reclusione sino a due anni, o della multa sino a Euro 2.065; se invece l’offesa è posta in essere con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, o in un atto pubblico, la pena sarà della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa di almeno Euro 516; infine se l’offesa è rivolta contro un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, le pene saranno aumentate.

Nel reato di diffamazione il reo non può difendersi invocando la verità o la notorietà del fatto offensivo che egli ha attribuito alla persona offesa, salvo quando si tratti di offesa consistente nell’attribuzione di un fatto determinato e:

- la persona offesa sia un pubblico ufficiale ed il fatto attribuito sia relativo all’esercizio dei suoi poteri o funzioni pubbliche;

- se per il fatto attribuito sia stato intrapreso un giudizio penale nei confronti della persona offesa;

- se la persona offesa chieda in maniera formale che il giudizio sia esteso anche a verificare la verità del fatto che gli è attribuito.

In tali casi se la verità del fatto è provata, oppure se la persona offesa è condannata per tale fatto dopo l’attribuzione dello stesso, l’autore dell’offesa non è punibile, salvo che i modi usati non siano di per sé stessi diffamatori.

Il delitto di diffamazione è punibile a querela di parte.