Giuseppe Migliore - Avvocato Penalista Roma

Approfondimenti


Il reato di minaccia

L’art. 612 del Codice Penale punisce, con la pena della multa fino ad Euro 1.032,00 (minaccia semplice) o con la pena della reclusione fino ad un anno (minaccia grave), la condotta del soggetto che prospetti (quindi minacci) un danno ingiusto alla vittima del reato.

Il Reato di Minaccia

Si tratta in altre parole di incutere timore nel soggetto passivo del reato, minacciando la verificazione di un male il cui verificarsi dipenda dalla volontà di colui che formula la minaccia.

Per la integrazione del reato non è necessario che la vittima sia effettivamente impaurita o intimidita dal colpevole, essendo sufficiente che la minaccia posta in essere sia idonea a poter ingenerare un timore nel destinatario della stessa.

Per danno si intende qualsiasi pregiudizio, sia esso di carattere personale o patrimoniale, che la vittima del reato potrebbe subire nel caso la minaccia venisse attuata.

Il danno minacciato deve inoltre consistere in un male ingiusto, ovvero nella minaccia di un evento contra ius, che può quindi consistere in un comportamento illegittimo che l’agente non ha diritto di porre in essere.

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Conseguenze penali

Nel caso di minaccia semplice la pena prevista è della multa fino ad Euro 1.032,00, si procede a querela di parte ed il processo è di competenza del Giudice di Pace penale.

 

Qualora si venga denunciati per minaccia è opportuno rivolgersi sin dall’inizio ad un avvocato penalista, che possa tutelare la vostra posizione con competenza grazie alla propria esperienza specifica nel campo del diritto penale.

Reato di Minaccia Aggravata

Il Codice penale disciplina il reato di minaccia nell’articolo 612, ed in particolare le ipotesi di minaccia aggravata nei commi secondo e terzo di tale norma di Legge.

Esistono infatti due circostanze aggravanti espressamente dettate per il reato di minaccia, punite entrambe con la medesima pena della reclusione fino ad un anno: la prima ipotesi è quella della minaccia grave, mentre la seconda è quella della minaccia aggravata perché commessa nei modi descritti dall’articolo 339 del Codice penale.

Con riferimento alla minaccia grave si può dire che essa sarà sussistente qualora il male ingiusto che il reo prospetta alla vittima del reato (e quindi in altre parole la minaccia) sia particolarmente temibile, di portata notevole: il classico esempio di minaccia grave è per l’appunto la minaccia di morte, ove si prospetta alla vittima l’irreparabile e peggiore dei mali.

L’altra ipotesi di minaccia aggravata è legata alle modalità con le quali la minaccia è posta in essere ed attuata dall’agente. In tale casistica è valorizzato il modo con cui la minaccia è manifestata, che viene considerato particolarmente insidioso e quindi dotato di una notevole carica intimidatoria.

Tali ipotesi sono disciplinate dall’articolo 339 del Codice penale: si tratta del caso in cui la minaccia sia commessa avvalendosi della forza di intimidazione che deriva da associazioni segrete, vere o supposte, o in modo simbolico, o con scritto anonimo, o da persona travisata, o da più persone riunite, oppure con armi.

Ulteriore circostanza giuridica importante per l’analisi del reato di minaccia aggravata è quella relativa al regime di procedibilità: mentre il reato di minaccia semplice ed il reato di minaccia grave (disciplinato dal comma secondo dell’articolo 612 del Codice penale) sono procedibili a querela di parte (che può essere sporta solo dalla persona offesa del reato), il delitto di minaccia aggravata per essere stata commessa con le modalità previste dall’articolo 339 del Codice penale è procedibile di ufficio, non essendo quindi necessario che la vittima del reato manifesti la propria volontà di perseguire l’autore dello stesso.

Minaccia Aggravata Pena

La pena prevista dal Codice penale per il reato di minaccia aggravata è di carattere detentivo, e consiste nella reclusione fino ad un anno.

È importante notare come la pena stabilita per il reato di minaccia aggravata sia detentiva, e quindi di specie diversa da quella invece prevista per la minaccia semplice, punita solo con una pena pecuniaria (la multa fino ad Euro 1032).