Giuseppe Migliore - Avvocato Penalista Roma

Approfondimenti


Prescrizione reato di calunnia

Appare utile approfondire il tema della prescrizione del reato di calunnia. Come ogni reato (salvo eccezioni per delitti gravissimi) anche la calunnia ha un termine di prescrizione, il cui decorso, prima che venga pronunciata una sentenza definitiva di condanna, determinerà l’estinzione del reato.

Quando si occasiona la prescrizione

Quindi, seppur il soggetto sia stato condannato in primo ed in secondo grado, qualora il termine di prescrizione spiri prima della pronuncia della sentenza definitiva (in Cassazione), il reato si estinguerà, con conseguente impossibilità di irrogare una sanzione a carico del reo.

Tuttavia, qualora oltre alla condanna alla pena della reclusione vi sia stata condanna al risarcimento dei danni in favore del soggetto calunniato che si sia costituito parte civile, lo spirare del termine di prescrizione successivamente alla sentenza di primo o secondo grado determinerà solo l’estinzione del reato e della relativa pena, ma la Corte dovrà comunque emettere una decisione sulle statuizioni civili delle sentenza, confermando, riformando o annullando l’eventuale risarcimento danni disposto a favore della parte civile.

In altre parole in tale caso il soggetto, già condannato in primo o secondo grado, vedrà estinto il reato commesso, con conseguente cancellazione della pena della reclusione inflitta, ma rimarrà comunque obbligato al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile.

Contatta lo studio per una consulenza

I tempi di prescrizione del reato

Il termine di prescrizione del reato di calunnia è di sei anni, aumentabile sino a sette anni e sei mesi in presenza di atti processuali interruttivi del decorso della prescrizione.

In definitiva, salvo che si tratti di fatto aggravato ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 368 C.P., il termine massimo di prescrizione per il reato di calunnia è di sette anni e sei mesi.

Per le forme aggravate di calunnia di cui all’ultimo comma dell’art. 368 C.P. il termine massimo di prescrizione sarà rispettivamente di quindici anni (nelle ipotesi punite da quattro a dodici anni) e di venticinque anni (nelle ipotesi punite da sei a venti anni).