Il delitto di incendio è disciplinato nel Codice penale all’articolo 423.
Tale reato è posto a tutela del bene giuridico dell’incolumità pubblica, intesa come difesa dell’integrità e della salute della comunità, che chiaramente potrebbe essere messa in pericolo dal verificarsi di un incendio.
Che cos’è un incendio dal punto di vista giuridico?
Si deve premettere come ai fini dell’applicazione del reato di incendio non sia sufficiente un qualsiasi fuoco; in altre parole non ogni fuoco rappresenta un incendio rilevante ai fini dell’applicazione della norma del Codice penale.
Per integrare il reato di incendio il fuoco deve avere delle caratteristiche tali da mettere in pericolo la vita e la salute di un numero indeterminato di persone, o comunque deve manifestarsi in maniera irrefrenabile, con fiamme aventi grande potenza divoratrice e distruttrice, idonee a porre in pericolo un gruppo indeterminato di persone.
La condotta materiale del reato di incendio
Secondo il Codice penale il reato di incendio è un cosiddetto delitto a forma libera, che quindi può essere commesso mediante qualsiasi attività o condotta dalla quale nasca un fuoco che abbai fiamme di vaste proporzioni, che si propaghi e si espanda in modo importante e che non sia semplice da estinguere: la condotta materiale può quindi sostanziarsi non solo in un’attività di tipo commissivo ma altresì in una di tipo omissivo (ad esempio non avere adeguatamente vigilato o controllato un fuoco che si sia poi tramutato in un vero e proprio incendio).
L’incendio di cosa propria e di cosa altrui: quali differenze?
Sostanzialmente la norma di cui all’art. 423 C.P. disciplina due distinte casistiche:
- L’incendio di cosa propria. Il reato sussiste infatti anche qualora l’agente abbia incendiato un bene di sua proprietà o in suo possesso. Per l’integrazione del reato sarà tuttavia necessario un effettivo accertamento della concreta determinazione di un pericolo per l’incolumità pubblica.
- L’incendio di cosa altrui. Si tratta della casistica ordinaria, per la cui integrazione non è richiesta la dimostrazione di un pericolo concreto per l’incolumità pubblica, esistendo in tale ipotesi una presunzione di sussistenza di tale pericolo. Tuttavia la giurisprudenza più recente e maggiormente conforme ai dettami costituzionali ha precisato come anche nel caso di incendio di cosa altrui il pericolo per l’incolumità pubblica debba in ogni caso essere effettivo, a tutela del principio di offensività.
Le diverse tipologie del reato di incendio
Finora si è trattato della figura delittuosa dell’incendio doloso, prevista dall’art. 423 del Codice penale, ovvero l’ipotesi in cui l’incendio venga appiccato con volontà dolosa da parte dell’agente.
Tuttavia il Codice penale disciplina anche altre fattispecie delittuose in materia di incendio:
- L’articolo 449 del Codice penale disciplina la responsabilità per i delitti colposi di danno, tra i quali figura anche l’incendio colposo. Con tale norma viene ovviamente punito colui che abbia cagionato un incendio non per dolo e quindi volontariamente, bensì per mera colpa, ovvero mediante una condotta accidentale o non rispettosa dei corretti principi di prudenza e sicurezza che dovrebbero regolare ogni attività umana, che si ponga in nesso causale con l’insorgere di un vero e proprio incendio.
- L’articolo 423 bis del Codice penale punisce invece una particolare figura di incendio, ovvero l’incendio boschivo. La condotta materiale del reato è identica a quella della norma che punisce l’incendio ordinario, ovvero il cagionare un incendio, mentre il tratto specifico è costituito dal fatto di averlo cagionato in un’area boschiva o in una selva o in una foresta.
Quali sono le pene per il reato di incendio?
Dal punto di vista delle pene applicabili per le varie ipotesi delittuose in materia di incendio esso sono:
- Per il reato di incendio doloso, sia della cosa propria che della cosa altrui, è prevista la pena della reclusione da tre a sette anni. E’ stabilito un aumento di pena qualora l’incendio sia stato appiccato su particolari beni, come ad esempio edifici pubblici, cimiteri, monumenti, edifici abitati, impianti industriali, navi o areoplani;
- Per il reato di incendio colposo la pena applicabile è la reclusione da uno a cinque anni;
- Per lo specifico caso dell’incendio boschivo la pena prevista dal Codice penale è molto elevata, da un minimo di sei ad un massimo di dieci anni di reclusione. Se l’incendio boschivo è cagionato con colpa la pena sarà minore, da un minimo di due ad un massimo di cinque anni di reclusione. E’ previsto un aggravamento di pena qualora dall’incendio boschivo derivi un pericolo per edifici, oppure un danno per specie animali o aree protette, o su animali domestici o da allevamento; un ancor più grave aggravamento di pena è stabilito nel caso in cui dall’incendio derivi un danno grave esteso e persistente all’ambiente.
Per tutte le norme in materia di incendio previste dal Codice penale la procedibilità è di ufficio.

FAQ
Si tratta di un fuoco di vaste dimensioni, con forza distruttrice che si propaghi in modo tale da porre in pericolo un numero indeterminato di persone.
Si, se dal fatto deriva un pericolo effettivo e concreto per l’incolumità pubblica.
L’incendio può essere punibile sia a titolo di dolo che di colpa: ovviamente le pene previste sono più lievi per l’ipotesi colposa.
Le pene vanno da uno a cinque anni di reclusione per l’incendio colposo; da tre a sette anni di reclusione per l’incendio doloso; da sei a dieci anni di reclusione per l’ipotesi di incendio doloso boschivo.
Per tutte le ipotesi di reato in materia di incendio la procedibilità è di ufficio.