Il delitto di danneggiamento seguito da incendio è disciplinato nel Codice penale all’articolo 424.
Il reato ha come bene giuridico tutelato quello della pubblica incolumità, che ovviamente può essere messa in pericolo da condotte illecite che – pur non finalizzate a determinare un incendio – creino un rilevante pericolo che ciò possa avvenire .
La condotta materiale del reato di danneggiamento seguito da incendio
Ai fini dell’integrazione del reato è necessario che l’agente appicchi il fuoco ad una cosa propria o altrui, al preciso scopo di danneggiare una cosa altrui.
In altre parole il delitto può essere commesso appiccando il fuoco, con qualsiasi modalità o concreta condotta, ad un bene indifferentemente proprio o altrui: tuttavia la finalità dell’azione deve essere il danneggiamento di una cosa altrui, con esclusione quindi della cosa propria.
Si tratta quindi di un tipico reato a cosiddetta forma libera, che può essere commesso mediante qualsiasi azione che determini l’accensione di un fuoco, ed anche con modalità omissive.
Sul punto è bene precisare come i concetti di cosa propria o altrui debbano essere regolati secondo i normali dettami civilistici che disciplinano il diritto di proprietà.
Cosa si intende per pericolo che sorga un incendio?
Il reato di danneggiamento seguito da incendio sarà sussistente solo se dal fuoco sorga il pericolo che nasca un incendio; se tale elemento manca il fatto sarà eventualmente punito solo ai sensi del reato di danneggiamento.
Per prima cosa è bene rispondere alla domanda: cos’è un incendio per il Codice penale?
Non qualsiasi tipologia di fuoco rappresenta infatti un incendio per il Codice penale; solo se le fiamme abbiano una notevole capacità di propagarsi, con forza distruttiva irrefrenabile tale da poter astrattamente porre in pericolo un numero indeterminato di persone, si potrà parlare di incendio dal punto di vista del Codice penale.
Per la sussistenza del delitto di danneggiamento seguito da incendio non è però necessario che l’incendio sorga effettivamente e concretamente, essendo sufficiente che la condotta illecita ponga le condizioni affinché si determini un pericolo che ciò avvenga.
Non deve trattarsi tuttavia di una mera possibilità o probabilità che l’incendio possa nascere, bensì di una rilevante probabilità che ciò avvenga.
Qualora tuttavia dall’azione illecita effettivamente l’incendio nasca, pur non voluto, il reo sarà sanzionato con le pene della più grave ipotesi di incendio (articolo 423 del Codice penale) pur potendo contare su una riduzione di pena.
Qual è l’elemento soggettivo previsto per la sussistenza del reato di danneggiamento seguito da incendio?
Il reato di danneggiamento seguito da incendio può essere solo doloso, essendone esclusa la punibilità a titolo di colpa.
Inoltre è necessario che il fatto venga commesso con dolo di tipo specifico, ovvero con la specifica finalità di danneggiare una cosa di altri.
Qualora difetti tale particolare finalità della condotta il reato non sarà sussistente.
Quali sono le pene per il reato di danneggiamento seguito da incendio?
Passando ad una disamina delle pene stabilite in caso di danneggiamento seguito da incendio, esse sono le seguenti:
- La pena della reclusione da sei mesi a due anni nell’ipotesi base di danneggiamento seguito da incendio. La pena sarà aggravata se il fatto sia commesso ad esempio su edifici o beni pubblici, monumenti o cimiteri, oppure su navi o aeroplani;
- Qualora invece dall’azione illecita sia effettivamente divampato un incendio saranno applicabili le pene previste per il reato di incendio (art. 423 C.P. da tre a sette anni di reclusione), diminuite da un terzo alla meta in considerazione del fatto che l’agente non volesse effettivamente cagionare un incendio, e come tale sia meritevole di una pena ridotta;
- Un’eccezione da tale previsione è stabilita qualora l’incendio divampi a seguito di un fuoco appiccato a selve, boschi o foreste: in tale particolare ipotesi, che il legislatore ritiene meritevole di maggiore tutela e di una risposta sanzionatoria più pesante, il reo – pur senza avere la volontà dolosa di appiccare un vero e proprio incendio – risponderà delle pene previste per il reato di incendio boschivo (art. 423 bis del Codice penale, da sei a dieci anni di reclusione), senza poter beneficiare di alcun trattamento sanzionatorio attenuato.
La procedibilità per il reato di danneggiamento seguito da incendio è di ufficio.

FAQ
Quando, al preciso fine di danneggiare una cosa altrui, si appicchi il fuoco ad una cosa propria o altrui, e dal fatto sorga il pericolo di un incendio.
La rilevante probabilità che il fuoco si propaghi con forza distruttrice irrefrenabile, in modo tale da porre in pericolo un numero indeterminato di persone.
Il reato è punibile qualora la condotta sia animata dal dolo specifico di danneggiare la cosa altrui. La punibilità per colpa è esclusa.
La pena, nell’ipotesi base, è la reclusione da sei mesi a due anni.
La procedibilità è di ufficio.
Per la sussistenza del reato è sufficiente che vi sia il mero pericolo che l’incendio nasca; tuttavia, se questo effettivamente divampi, il reo sarà punito più gravemente, con le pene – seppur attenuate – del reato di incendio (articolo 423 C.P.)