Giuseppe Migliore - Avvocato Penalista Roma

Glossario


Il Tribunale del Riesame (comunemente detto Tribunale della Libertà) è la speciale sezione del Tribunale che si occupa in via esclusiva di fornire, in tempi brevissimi, una pronuncia in materia di provvedimenti limitativi della libertà personale.

Il soggetto che viene colpito da una misura cautelare coercitiva (come la custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari) ha diritto di proporre richiesta di riesame contro il provvedimento che limita la sua libertà personale, con ricorso diretto al Tribunale del Riesame (che deciderà in composizione collegiale) del luogo in cui ha sede la Corte di Appello (o una sua sezione distaccata) competente in relazione al Giudice che ha emesso il provvedimento. (Ad esempio: per tutte le misure cautelari coercitive emesse da Giudici di Tribunali del Lazio sarà competente il Tribunale di Roma, poiché in tale città ha sede l’unica Corte di Appello della Regione).

I termini di questo speciale procedimento sono molto brevi, proprio perché si verte in tema di libertà personale del cittadino: il soggetto colpito dalla misura cautelare ed il suo difensore possono ricorrere al Tribunale della Libertà entro 10 giorni dall’esecuzione della misura (l’arresto) o dalla notificazione del provvedimento o dell’avviso di deposito del provvedimento.

Non è obbligatorio enunciare specifici motivi di ricorso, che possono essere anche illustrati direttamente nel corso dell’udienza; il Tribunale del Riesame avrà piena cognizione in ordine a tutti i profili di legittimità della misura cautelare imposta, e potrà quindi annullarla qualora ritenga che non sussistano i presupposti di Legge (gravi indizi di colpevolezza e sussistenza di esigenze cautelari) per la privazione di libertà del cittadino, oppure sostituire la misura cautelare con una meno grave e meno afflittiva, qualora la ritenga idonea a tutelare le esigenze cautelari.

Entro 5 giorni dalla richiesta di riesame l’Autorità Giudiziaria che procede (l’Ufficio del Pubblico Ministero) dovrà depositare presso la Cancelleria del Tribunale tutti gli atti di indagine su cui si basa la misura cautelare, ivi compresi quelli a favore del soggetto privato della libertà; se tale breve termine non viene rispettato la misura cautelare perde efficacia ed il soggetto dovrà essere liberato.

Inoltre la decisione del Tribunale della Libertà dovrà essere assunta entro 10 giorni dalla ricezione degli atti di indagine; anche in caso di mancato rispetto di tale termine la misura cautelare perderà efficacia ed il soggetto dovrà essere posto in libertà.

Tali termini, brevi e previsti a pena di perdita di efficacia della misura, sono stati fissati a garanzia della libertà del cittadino e del suo diritto a conoscere, in tempi certi e rapidi (tendenzialmente entro 15 giorni dal momento in cui propone il ricorso) se la sua detenzione sia giustificata o meno.

L’udienza di trattazione si svolgerà in camera di consiglio, cui potranno partecipare il difensore, il Pubblico Ministero e l’imputato che ne abbia fatto tempestiva richiesta.