Giuseppe Migliore - Avvocato Penalista Roma

Glossario


 

Il delitto di Peculato punisce, con la reclusione da 4 a 10 anni e 6 mesi, il comportamento del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che si appropri di denaro o altro bene mobile altrui di cui abbia possesso o disponibilità grazie alla funzione pubblica ricoperta.

Tale delitto può essere commesso esclusivamente da pubblici ufficiali, ovvero soggetti che ricoprono una funzione pubblica in virtù della quale sono titolari di poteri autoritativi, deliberativi, certificativi, o del potere di formare o manifestare la volontà della pubblica amministrazione (ad esempio agenti di polizia, magistrati, sindaci, medici o insegnanti pubblici, etc.), o da incaricati di pubblico servizio, ovvero soggetti che, senza essere titolari dei poteri che caratterizzano la figura del pubblico ufficiale, agiscono nell’ambito di una pubblica funzione, prestando un pubblico servizio (ad esempio i dipendenti di enti pubblici, i conducenti di mezzi pubblici di trasporto, i bidelli delle scuole pubbliche, etc.).

Per la sussistenza del reato è necessario che il denaro o il bene mobile, di cui il soggetto si sia appropriato, fosse nella disponibilità del colpevole proprio a causa della funzione pubblica che riveste (ad esempio l’agente di polizia che si appropri di denaro sequestrato nell’ambito di un’operazione di servizio), funzione che quindi ha permesso e agevolato la commissione del delitto.

Qualora il colpevole non si sia appropriato in via definitiva del bene, ma abbia agito solo per farne un uso momentaneo (ad esempio, il soggetto che abbia utilizzato momentaneamente una vettura di servizio per un viaggio di natura privata, restituendola immediatamente dopo l’uso) è prevista una particolare forma del reato, chiamata Peculato d’uso, punita con pene inferiori (da 6 mesi a 3 anni di reclusione), proprio in ragione del fatto che il colpevole non intendeva appropriarsi del bene, ma solo utilizzarlo momentaneamente.

La condanna per il delitto di Peculato comporta la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che la condanna sia inferiore ai 3 anni di reclusione, caso in cui l’interdizione dai pubblici uffici è temporanea.

Il “mondo del Diritto” è molto vasto ed articolato, motivo per il quale molti avvocati preferiscono specializzarsi in un ramo del Diritto ben specifico, in modo tale da poter fornire al cliente una prestazione eccellente e qualificata da anni di studi ed esperienza specifica nel ramo d’interesse.

Così come esistono medici che si specializzano in Oculistica, Chirurgia, Ortopedia etc., così gli avvocati possono specializzarsi come Penalisti, Civilisti, Amministrativisti etc.

Appare a tutti illogico recarsi a consulto da un Ortopedico qualora si lamenti un problema agli occhi; allo stesso modo, qualora si abbia un “problema” rientrante nell’ambito del diritto penale, è chiaramente consigliabile rivolgersi ad un avvocato penalista, dotato di preparazione ed esperienza specifica nel campo del Diritto penale, piuttosto che rivolgersi ad un avvocato che esercita la propria attività, ad esempio, nel campo del Diritto civile.

La specializzazione dell’avvocato è un fatto del tutto necessario e doveroso nel quadro di un’auspicabile riqualificazione della professione forense, nel segno di un Avvocatura che dia reali garanzie di competenza ed affidabilità ai clienti.

Il delitto di pornografia minorile punisce, con la pena della reclusione da 6 a 12 anni oltre che con la sanzione pecuniaria della multa, il comportamento del soggetto che produca materiale pornografico, ovvero realizzi esibizioni pornografiche, utilizzando persone minorenni.

La stessa pena è prevista per il soggetto che induca il minorenne a partecipare ad esibizioni pornografiche, oppure faccia commercio di materiale pornografico realizzato utilizzando minorenni.

Con la pena della reclusione da 1 a 5 anni è invece punito il soggetto che, senza aver concorso nella realizzazione e produzione del materiale pedopornografico, lo diffonda o lo distribuisca oppure lo divulghi o lo pubblicizzi.

E’ importante sottolineare come tale condotta sia punita anche se commessa mediante strumenti telematici, ragione per cui la Giurisprudenza ha ritenuto integrato il reato dal comportamento di soggetti che abbiano diffuso materiale pedopornografico utilizzando programmi di file sharing peer to peer (che spesso comportano una diffusione automatica dei contenuti scaricati), oppure nell’ambito di chat.

Analoga pena è prevista per colui che, anche per via telematica, distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate ad adescare o sfruttare sessualmente minorenni.

Una pena fino a 3 anni di reclusione, oltre che la multa, è prevista per il soggetto che, al di fuori delle ipotesi di reato sopra descritte, offra o ceda ad altri (anche gratuitamente) materiale pedopornografico; per l’applicazione di tale ipotesi attenuata la Giurisprudenza richiede che si tratti di cessione occasionale nonché effettuata singolarmente, quindi a soggetti determinati, con esclusione quindi del caso in cui il contenuto pedopornografico possa raggiungere un numero indeterminato di persone.

Nei casi di diffusione, divulgazione o cessione di materiale pedopornografico è inoltre previsto un aggravamento delle pene qualora il materiale sia di quantità ingente.

Il delitto di Prostituzione minorile, previsto dall’art. 600 bis del Codice Penale, contempla due ipotesi di reato ben distinte, sia sotto il profilo delle condotte che delle relative pene.

Viene punito, con la pena della reclusione da 6 a 12 anni e con sanzioni pecuniarie di rilevante importo, il comportamento di colui che induca, favorisca o sfrutti la prostituzione di una persona minorenne, mentre il comportamento del soggetto che compia atti sessuali a pagamento con persona di età compresa tra i 14 ed i 18 anni è punito, oltre che con la pena pecuniaria, con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, pena aggravata nel caso in cui la persona sia minore dei 16 anni (in tale caso la pena sarà dai 2 ai 5 anni di reclusione).

La prima ipotesi, punita con pene rigorose, è volta alla repressione dello sfruttamento della prostituzione di minorenni, andando a colpire l’induzione, il reclutamento, lo sfruttamento, il favoreggiamento, l’organizzazione e la gestione della prostituzione minorile, con una previsione normativa nata a protezione dell’integrità e della libertà fisica e psichica del minore.

La seconda ipotesi punisce invece, con pene più lievi, la condotta del “cliente” del minore dedito alla prostituzione, il quale usufruisca di prestazioni sessuali da parte di minorenni (o compia con essi atti sessuali) dietro pagamento di un compenso.

Per “atti sessuali”, per costante giurisprudenza, si intende ogni atto che esprima l’impulso sessuale dell’agente e che comporti una invasione della sfera sessuale del soggetto passivo (quindi compresi toccamenti, palpeggiamenti, sfregamenti sulle parti intime della vittima, anche se di breve durata e non completi).

E’ stato precisato, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno risolto un contrasto giurisprudenziale sul punto, che il comportamento del soggetto che vinca la resistenza del minorenne, convincendolo e inducendolo a prostituirsi, rientra nella meno grave ipotesi del secondo comma (atti sessuali a pagamento con minorenne) nel caso in cui l’opera di convincimento sia finalizzata ad usufruire personalmente dell’attività di prostituzione del minore, mentre nel caso in cui il minore sia indotto e convinto a prostituirsi anche con terze persone (diverse dall’agente) risulterà integrata la più grave ipotesi del vero e proprio sfruttamento della prostituzione minorile.

Nel caso in cui il “cliente” del minore dedito alla prostituzione sia anch’esso minorenne, la Legge prevede una rilevante riduzione di pena, nonché la possibilità per il Giudice di irrogare solamente una pena pecuniaria.