Giuseppe Migliore - Avvocato Penalista Roma

Glossario


L’articolo 589 del Codice penale punisce, con la reclusione da sei mesi a cinque anni, il soggetto che, per colpa, cagioni la morte di un uomo.

Nell’ambito del Diritto penale un delitto è colposo quando il suo verificarsi è contro l’intenzione del soggetto: egli non voleva che si verificasse quel determinato evento dannoso (in questo caso la morte di un uomo), ma ha determinato l’evento agendo con negligenza, imprudenza o imperizia, oppure violando delle specifiche norme di Legge, dettate proprio al fine di scongiurare che si verifichino fatti come quello accaduto.

Anche nel caso in cui l’evento fosse stato previsto e l’agente abbia comunque agito nella convinzione di riuscire ad evitare che si verificasse, il reato rimarrà colposo (il soggetto risponderà di cosiddetta colpa cosciente, più grave rispetto alla colpa semplice); qualora invece, pur prefigurandosi la possibilità che l’evento si potesse verificare, il soggetto abbia comunque agito, accettando consapevolmente tale rischio, egli risponderà del delitto a titolo di cosiddetto dolo eventuale.

Frequente è il caso di imputazione di Omicidio colposo elevata a carico di medico (o sanitario) che abbia determinato il decesso del paziente con condotta colposa, derivante dalla mancata o imperfetta applicazione dei protocolli sanitari o delle regole tecniche tipiche della professione medica: è questo l’ambito che generalmente viene definito “Colpa medica” o “Malpracties”.

La Legge stabilisce una circostanza aggravante, che si applica agli omicidi colposi commessi con violazione delle norme in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro: in tali casi la pena sarà della reclusione da due a sette anni.

E’ questo il caso del decesso del lavoratore, cagionato dalla mancata applicazione di norme in tema di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni, ipotesi che la Legge punisce in maniera più grave rispetto agli ordinari casi di Omicidio colposo.

Per gli omicidi colposi determinati dalla violazione di norme in tema di circolazione stradale il Legislatore ha recentemente introdotto un’autonoma disciplina (Omicidio colposo stradale), dettata in via speciale per tali ipotesi.

Se dal fatto derivi la morte o il ferimento di più persone si infliggerà la pena prevista per la più grave delle violazioni, aumentata sino al triplo, ma con una pena massima di quindici anni di reclusione.

Con il neo introdotto articolo 589 bis del Codice penale, è stata creata una nuova figura di reato, quella dell’Omicidio stradale.

Prima di tale norma l’omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale era punito ai sensi dell’art. 589 C.P. (Omicidio colposo), che prevedeva appunto una circostanza aggravante specifica per i fatti commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale, e aumenti di pena in determinati casi (guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti), che oggi vengono puniti in via autonoma dal nuovo reato di Omicidio stradale.

La norma punisce con la reclusione da due a sette anni il soggetto che cagioni la morte di un uomo violando le norme sulla circolazione stradale.

Nel caso in cui il fatto venga commesso da soggetto che si sia posto alla guida sotto effetto di stupefacenti o in stato di ebbrezza alcolica particolarmente significativa (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi/litro), la pena sarà da otto a dodici anni di reclusione.

Se il colpevole si sia posto alla guida con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi/litro, la pena sarà invece da cinque a dieci anni di reclusione, salvo che si tratti di persona che conduca per lavoro merci o persone (autisti o camionisti) oppure guidi automezzi, nel qual caso la pena sarà sempre da otto a dodici anni di reclusione.

La norma individua inoltre altre tre ipotesi specifiche, per le quali la pena è della reclusione da cinque a dieci anni:

  • Se il colpevole ha commesso il fatto procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita (comunque non inferiore ai 70 km orari), oppure, se su strada extraurbana, superiore di 50 km orari quella consentita;
  • Se il colpevole ha commesso il fatto circolando contromano o attraversando un incrocio con luce semaforica rossa;
  • Se il colpevole ha commesso il fatto durante una manovra di inversione nei pressi di una curva, di un incrocio o di un dosso, oppure durante una manovra di sorpasso in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di una linea continua.

Sono previsti aggravamenti di pena nel caso in cui la vettura non sia assicurata oppure il conducente sia privo di patente di guida, mentre la pena verrà diminuita se la morte non sia conseguenza esclusiva del comportamento colposo del soggetto.

Se dal fatto derivi la morte o il ferimento di più persone si infliggerà la pena prevista per la più grave delle violazioni, aumentata sino al triplo, ma con una pena massima di diciotto anni di reclusione.

Nel caso in cui il conducente, dopo aver commesso il fatto, si dia alla fuga, la pena sarà aumentata da un terzo a due terzi, e comunque non potrà essere inferiore a cinque anni di reclusione (art. 589 ter del Codice penale: Fuga del conducente in caso di omicidio stradale).

La Legge ha altresì previsto l’arresto obbligatorio in caso di flagranza di reato di Omicidio stradale aggravato, oltre che una serie di misure di carattere procedurale mirate a consentire che il processo per il reato di Omicidio stradale possa iniziare in tempi rapidi.