Giuseppe Migliore - Avvocato Penalista Roma

Glossario


L’art. 582 del Codice penale punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni la condotta del soggetto che volontariamente procuri ad altri una lesione personale, dalla quale derivi una malattia (intesa come stato morboso o alterazione anatomica o funzionale, seppur circoscritta e di breve durata) nel corpo o nella mente della vittima del reato.

Se la lesione è lieve (ovvero se comporta una malattia della durata non superiore a 20 giorni), e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 583 e 585 del Codice penale, il reato è procedibile a querela della persona offesa, ed inoltre la competenza a giudicare sarà affidata al Giudice di pace penale.

Nei casi aggravati - se il fatto è commesso con armi, con sostanze corrosive, da persona travisata o da più persone riunite, ovvero al ricorrere delle condizioni previste dagli artt. 576 e 577 C.P. (circostanze che nel caso di omicidio comportano la possibile inflizione dell’ergastolo) – oltre all’aumento di pena è prevista la procedibilità di ufficio, e la competenza a giudicare sarà affidata al Tribunale.

La pena è della reclusione da tre a sette anni in caso di lesione personale grave, mentre in caso di lesione personale gravissima si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; in entrambi i casi la procedibilità per il reato è d’ufficio, e la competenza a giudicare è affidata al Tribunale.

Ai sensi della Legge penale (art. 583 Codice penale) la lesione personale è grave:

  • Se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della vittima, oppure determini un’inabilità superiore ai 40 giorni.
  • Se il fatto produca l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è invece considerata gravissima quando produce:

  • Una malattia insanabile.
  • La perdita di un senso.
  • La perdita di un arto, o una mutilazione allo stesso che lo renda inservibile, oppure la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, oppure una grave e permanente difficoltà nel parlare.
  • La deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Con l’introduzione nel Codice penale dell’art. 589 bis (Omicidio stradale) il Legislatore ha altresì inserito l’art. 590 bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime), il quale ricalca l’incedere e la struttura della norma in tema di Omicidio stradale, e si applica per l’appunto nei casi in cui, da una violazione della disciplina sulla circolazione stradale, derivi non la morte di un soggetto, bensì una lesione personale grave o gravissima ad esso.

Ai sensi della Legge penale (art. 583 Codice penale) la lesione personale è grave:

  • Se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della vittima, oppure determini un’inabilità superiore ai 40 giorni.
  • Se il fatto produca l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è invece considerata gravissima quando produce:

  • Una malattia insanabile.
  • La perdita di un senso.
  • La perdita di un arto, o una mutilazione allo stesso che lo renda inservibile, oppure la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, oppure una grave e permanente difficoltà nel parlare.
  • La deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Per il caso base, lesioni personali cagionate per colpa, con violazione delle norme sulla circolazione stradale, la pena prevista è la reclusione da tre mesi ad un anno nel caso si tratti di lesione grave, mentre nel caso di lesione gravissima la pena sarà quella della reclusione da uno a tre anni.

In maniera speculare a quanto previsto in tema di Omicidio stradale sono state poi previste delle circostanze aggravanti.

Nel caso in cui la lesione personale venga cagionata da soggetto che si sia posto alla guida sotto effetto di stupefacenti o in stato di ebbrezza alcolica particolarmente significativa (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi/litro), la pena sarà da tre a cinque anni di reclusione nel caso di lesione personale grave, mentre la pena sarà della reclusione da quattro a sette anni in caso di lesione personale gravissima.

Se il colpevole si sia posto alla guida con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi/litro, la pena sarà invece da un anno e sei mesi a tre anni di reclusione per le lesioni gravi, mentre la pena sarà da due a quattro anni di reclusione nel caso di lesione gravissima, salvo che si tratti di persona che conduca per lavoro merci o persone (autisti o camionisti) oppure guidi automezzi, nel qual caso la pena sarà uguale a quella prevista nel caso di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi/litro.

La norma individua inoltre altre tre ipotesi specifiche (identiche a quelle previste in tema di Omicidio stradale), per le quali la pena è da un anno e sei mesi a tre anni di reclusione per le lesioni gravi, e da due a quattro anni di reclusione nel caso di lesione gravissima:

  • Se il colpevole ha commesso il fatto procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita (comunque non inferiore ai 70 km orari), oppure, se su strada extraurbana, superiore di 50 km orari quella consentita;
  • Se il colpevole ha commesso il fatto circolando contromano o attraversando un incrocio con luce semaforica rossa;
  • Se il colpevole ha commesso il fatto durante una manovra di inversione nei pressi di una curva, di un incrocio o di un dosso, oppure durante una manovra di sorpasso in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di una linea continua.

Sempre in maniera speculare a quanto previsto dalla norma in tema di Omicidio stradale, sono state previste circostanze aggravanti e attenuanti al ricorrere di alcune ipotesi.

La pena sarà aggravata nel caso in cui la vettura non sia assicurata oppure il conducente sia privo di patente di guida, mentre la pena verrà diminuita se la lesione personale grave o gravissima non sia conseguenza esclusiva del comportamento colposo del soggetto.

Se dal fatto derivi una lesione a più persone si infliggerà la pena prevista per la più grave delle violazioni, aumentata sino al triplo, ma con una pena massima di sette anni di reclusione.

Nel caso in cui il conducente, dopo aver commesso il fatto, si dia alla fuga, la pena sarà aumentata da un terzo a due terzi, e comunque non potrà essere inferiore a tre anni di reclusione (art. 590 ter del Codice penale: Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali).