Giuseppe Migliore - Avvocato Penalista Roma

Glossario


Il delitto di favoreggiamento è configurato nel Codice penale sotto due distinte ipotesi: favoreggiamento personale e favoreggiamento reale.

Il delitto di favoreggiamento personale punisce, con la reclusione fino a 4 anni, la condotta del soggetto che aiuti taluno a sottrarsi alle ricerche dell’Autorità (Magistratura o Polizia Giudiziaria) o ad eluderne le indagini, nel caso sia stato commesso un delitto che prevede la pena dell’ergastolo o della reclusione.

E’ essenziale, ai fini della sussistenza di tale delitto, che il soggetto che compia il favoreggiamento non sia concorso (e quindi non sia corresponsabile) nel reato per il quale le Autorità indagano o ricercano il soggetto aiutato.

Se il delitto presupposto del reato di favoreggiamento è punito con pena diversa dall’ergastolo o dalla reclusione, oppure se si tratta di reato contravvenzionale, la pena sarà quella della multa fino ad Euro 516, mentre la pena non potrà essere inferiore ai 2 anni di reclusione nel caso in cui il delitto presupposto sia quello di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Circostanza da sottolineare è che il delitto sussiste, e quindi l’agente sarà punito, anche qualora il soggetto aiutato non sia imputabile oppure non abbia commesso il fatto, e quindi anche nel caso in cui venga accertata la sua innocenza.

Trattandosi di cosiddetto “reato di pericolo”, non è necessario che l’azione del soggetto abbia effettivamente e concretamente ostacolato o turbato le indagini o le ricerche dell’Autorità, essendo sufficiente che la condotta posta in essere sia potenzialmente idonea ad influire negativamente sulle investigazioni; in altre parole il soggetto risponderà del reato anche qualora l’aiuto prestato sia stato concretamente ininfluente rispetto alle indagini o alle ricerche, che sostanzialmente non siano state effettivamente intralciate dal favoreggiatore.

Tale delitto, ai sensi dell’art. 384 C.P., non è punibile nel caso sia stato commesso per evitare a sé stesso o ad un prossimo congiunto un danno grave ed inevitabile alla libertà o all’onore (non sarà quindi punibile, ad esempio, il padre che aiuti il figlio durante la latitanza).

Il delitto di favoreggiamento reale punisce, con la reclusione fino a 5 anni nel caso in cui il reato presupposto sia un delitto o con la multa da Euro 51 a Euro 1.032 se il reato presupposto sia di natura contravvenzionale, la condotta del soggetto che aiuti qualcuno ad assicurarsi il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato (ovvero l’utilità economica dello stesso).

Nel Diritto penale per prodotto del reato s’intende ciò che è direttamente derivato al reo dal compimento del reato (ad esempio la refurtiva); per profitto s’intende ogni vantaggio, non esclusivamente di natura patrimoniale e necessariamente diverso dal prodotto del reato, che consegue dal delitto commesso; per prezzo s’intende quanto promesso o consegnato al reo per il compimento del reato.

E’ essenziale, così come nel caso del favoreggiamento personale, che il soggetto che compia il favoreggiamento reale non sia concorso (e quindi non sia corresponsabile) nel reato presupposto; inoltre si avrà responsabilità a titolo di favoreggiamento reale solo se il comportamento del soggetto non sia punibile come ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (in  altre parole si tratta di una figura di reato residuale, che opera solo se la condotta non sia già punibile ai sensi di uno dei titoli di reato citati).

Anche in questo caso non è necessario che la condotta incriminata abbia effettivamente permesso o agevolato il conseguimento o il mantenimento dell’utilità economica illecita del reato presupposto, essendo sufficiente che il comportamento posto in essere fosse potenzialmente idoneo ad agevolare o rendere possibile tale illecita finalità.

Così come nel favoreggiamento personale, il favoreggiamento reale sarà punibile anche se il soggetto aiutato non sia imputabile o risulti non aver commesso il reato presupposto.