Giuseppe Migliore - Avvocato Penalista Roma

Glossario


Il delitto di appropriazione indebita punisce, con la pena della reclusione fino a 3 anni e con la multa fino ad Euro 1.032, il comportamento del soggetto che, avendo per qualsiasi ragione il possesso di denaro o altro bene mobile altrui, se ne appropri al fine di trarre un ingiusto profitto per sé o altri.

Presupposto del reato è quindi che il colpevole abbia il possesso del bene di cui in seguito si appropri (al contrario, ad esempio, del reato di furto, in cui il ladro sottrae alla vittima un bene che prima di allora era nel possesso e nella disponibilità esclusiva di quest’ultima).

Per possesso, secondo la Giurisprudenza maturata sul punto, s’intende un autonomo potere di fatto sul bene, che l’agente eserciti quindi al di fuori della sfera di vigilanza del legittimo proprietario.

Ai fini della sussistenza di tale reato, si ha appropriazione ogni qual volta il soggetto disponga del bene come ne fosse proprietario (uti dominus), ad esempio rifiutandone ingiustificatamente la restituzione oppure utilizzandolo in maniera incompatibile con il titolo e le ragioni del suo possesso.

A titolo esemplificativo è stato ritenuto responsabile di appropriazione indebita il cointestatario di un conto corrente il quale, senza l’autorizzazione degli altri cointestatari, esegua disposizioni in proprio favore eccedenti la propria quota di spettanza, oppure il soggetto che, risolto il contratto e richiesta la restituzione della vettura, si rifiuti di riconsegnare l’automobile posseduta in leasing.

Il reato in questione è procedibile a querela della persona offesa (ovvero il proprietario del bene).

Si procede invece d’ufficio nel caso sia commesso su beni posseduti a titolo di deposito necessario, oppure abusando d’autorità o di relazioni d’ufficio, di ospitalità, domestiche, di prestazione d’opera (delitto aggravato ai sensi dell’art. 61 n. 11, C.P.).

Il delitto di atti sessuali con minorenni punisce, con la pena da 5 a 10 anni di reclusione, il comportamento del soggetto che compia atti sessuali con una persona che non abbia compiuto i 14 anni, oppure che non abbia compiuto i 16 anni qualora il colpevole sia legato alla vittima da una relazione di parentela, convivenza o affidamento (genitori, nonni, conviventi dei genitori, insegnanti, tutori etc.).

La pena sarà invece dai 3 ai 6 anni nel caso in cui il colpevole sia legato alla vittima da una relazione di parentela, convivenza o affidamento, ma questa, benché minorenne, abbia compiuto i 16 anni.

La Legge punisce quindi, sempre e comunque, la condotta di colui che compia atti sessuali con persona minore dei 14 anni, mentre, oltre questa soglia di età, il compimento di atti sessuali con persona minorenne sarà punito solo se commesso da particolari categorie di persone, legate alla vittima da rapporti di parentela, convivenza o affidamento, circostanze che rendono più pericolosa ed insidiosa tale condotta.

E’ bene precisare che, ai fini del delitto di atti sessuali con minore, sono rilevanti solo gli atti sessuali compiuti senza che vi sia stata violenza o minaccia per ottenerli (caso in cui sarebbe applicabile il delitto di Violenza sessuale), oppure senza che vi sia stato il pagamento, o la promessa di pagamento, di un prezzo per il compimento dell’atto sessuale (caso in cui sarebbe applicabile il delitto di Prostituzione minorile).

Per “atti sessuali”, per costante giurisprudenza, si intende ogni atto che esprima l’impulso sessuale dell’agente e che comporti una invasione della sfera sessuale del soggetto passivo (quindi compresi toccamenti, palpeggiamenti, sfregamenti sulle parti intime della vittima, anche se di breve durata e non completi).

In ogni caso non sarà punibile il soggetto minorenne che compia atti sessuali con una persona che abbia compiuto i 13 anni, qualora la differenza di età tra le due persone non sia superiore a 3 anni.

E’ previsto un aggravamento della pena nel caso la vittima non abbia compiuto i 10 anni, mentre nei casi di minore gravità la pena sarà diminuita fino ai due terzi.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, che può essere proposta nel termine di 6 mesi dal fatto ed una volta proposta è irretrattabile (non può quindi essere rimessa provocando l’estinzione del reato); si procede tuttavia di ufficio qualora si tratti di reato commesso da soggetto legato alla vittima da relazioni di parentela, convivenza o affidamento, o da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni, nel caso in cui vi sia connessione con altro delitto procedibile di ufficio, oppure se il delitto è commesso nei confronti di minore di 10 anni.

In ogni caso il colpevole non potrà invocare a propria difesa l’eventuale ignoranza della minore età della vittima, a meno che non provi che tale ignoranza sia incolpevole ed inevitabile.