Giuseppe Migliore - Avvocato Penalista Roma

Arresti domiciliari


Arresti Domiciliari Permessi

Un soggetto sottoposto agli arresti domiciliari si deve attenere scrupolosamente alle prescrizioni ed alle regole che il Giudice ha imposto al momento dell’applicazione della misura; qualsiasi trasgressione alle stesse può infatti comportare la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere (si parla in questo caso di “aggravamento della misura”) qualora il Giudice ritenga l’inadempimento grave.

Gli obblighi che si accompagnano alla misura degli arresti domiciliari sono variabili: sicuramente vi sarà l’obbligo di permanere presso il proprio domicilio senza allontanarsene, ed inoltre potranno essere imposte ulteriori prescrizioni quale quella di non far accedere al proprio domicilio persone diverse dai conviventi, oppure di non comunicare in alcun modo con terze persone.

Arresti Domiciliari: quando richiedere dei permessi

Se il soggetto agli arresti domiciliari ha necessità di “violare” qualsiasi delle prescrizioni imposte dovrà richiedere un’autorizzazione (“permesso”) al Giudice che in quel momento procede.

Solo con il permesso del Giudice sarà infatti possibile allontanarsi dal domicilio, oppure far entrare nello stesso persone diverse da quelle autorizzate senza incorrere in gravi conseguenze.

È ovvio che il Giudice concederà il permesso solo a fronte di comprovate e serie esigenze, che il soggetto agli arresti domiciliari sarà tenuto a documentare con un’apposita istanza al Giudice (che preferibilmente sarà redatta dal proprio difensore).

Le richieste di permesso che più di frequente vengono fatte da chi si trova agli arresti domiciliari sono quelle relativi alla possibilità di poter uscire dal luogo di custodia; di solito si tratta di permessi di uscita che vengono richiesti in via temporanea e limitata a singole occasioni, come nel caso in cui il soggetto detenuto debba recarsi a svolgere delle visite mediche oppure altri atti della vita come rinnovare un documento o espletare un’importante pratica burocratica.

In tutti questi casi il permesso di uscita sarà limitato al tempo strettamente necessario a svolgere l’incombente (ad esempio la visita medica) ed il ristretto sarà tenuto ad indicare con precisione nell’istanza il luogo e l’orario in cui si recherà a svolgerlo.

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Arresti Domiciliari: permessi per esigenze lavorative

Sarà inoltre possibile richiedere permessi di uscita continuativi, in determinati giorni o orari, per comprovate esigenze, la più classica delle quali è quella di recarsi a lavoro (in questo caso in gergo si parla di “arresti domiciliari lavorativi”).

Se il Giudice riterrà meritevole il ristretto del beneficio di potersi allontanare dal domicilio per svolgere la propria attività lavorativa, e se riterrà che i proventi di tale lavoro siano essenziali per la sussistenza economica del recluso, potrà concedere un’autorizzazione continuativa ad uscire dal proprio domicilio in via permanente (sempre entro determinati orari) per recarsi a lavoro.

Allo stesso modo, soprattutto qualora si tratti di soggetto agli arresti domiciliari che viva da solo in casa, potranno richiedersi dei permessi per allontanarsi, in via permanente, in determinati giorni e orari per poter provvedere alle proprie esigenze di vita (ad esempio per acquistare generi alimentari).

Naturalmente per poter ottenere dei permessi di uscita di carattere permanente, e non limitati ad incombenti specifici e ben determinati, sarà necessario fornire al Giudice seri e giustificati motivi, trattandosi di un permesso che sostanzialmente va ad alterare in via sostanziale la misura.

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Arresti Domiciliari: permessi per far accedere o per comunicare con persone diverse dai familiari conviventi

Altri permessi potranno essere chiesti per poter far accedere al luogo di custodia soggetti diversi da quelli già autorizzati, come ad esempio amici o parenti diversi da quelli conviventi, sia per singole occasioni determinate che in via permanente, oppure per ottenere autorizzazione a comunicare (ad esempio telefonicamente) con persone diverse dai familiari conviventi.

Anche in questi casi sarà bene esporre e documentare nell’istanza diretta al Giudice le esigenze e le ragioni che rendono necessario l’accesso o la comunicazione con tali soggetti; di norma il Giudice concederà il permesso richiesto qualora non vi siano ragioni ostative dal punto di vista cautelare (al contrario, ad esempio, in linea di massima potrà negare il permesso qualora si tratti di soggetti a qualsiasi titolo implicati nel procedimento penale, valutando che sia preferibile che l’arrestato non abbia con essi alcun contatto).

 

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Arresti Domiciliari: permessi per visite mediche

La persona detenuta agli arresti domiciliari, come ogni soggetto, può aver bisogno di chiedere permessi per visite mediche o di intraprendere delle cure sanitarie nel periodo in cui si trova ristretto.

Nonostante di regola la persona detenuta non possa lasciare la propria abitazione, in questo caso il bene primario della salute dell’individuo, costituzionalmente garantito anche se ci si trova in stato di detenzione o restrizione della libertà personale, deve essere salvaguardato, contemperandolo con le esigenze cautelari che abbiano imposto l’applicazione della misura cautelare.

Qualora quindi il soggetto detenuto agli arresti domiciliari debba effettuare delle visite mediche sarà suo onere richiedere, al Giudice che è competente in relazione alla sua misura cautelare, un’apposita autorizzazione a lasciare il luogo di custodia per recarsi a svolgere l’incombenza sanitaria di cui ha necessità.

Il Giudice potrà infatti accordare un permesso per uscire dall’abitazione al fine di potersi recare ad effettuare visite, esami o cure mediche.

È importante sottolineare che nel presentare istanza per essere autorizzato ad uscire dai domiciliari per svolgere la visita medica sarà necessario documentare la propria necessità al Giudice, in modo tale che questi sia posto nelle condizioni di poter valutare l’esistenza, l’urgenza e la necessità dell’autorizzazione richiesta. 

A tal fine sarà utile allegare all’istanza, che di regola sarà meglio presentare tramite il proprio difensore, la documentazione di cui si dispone, come ad esempio l’impegnativa del proprio medico di base e la prenotazione della visita medica.

Chiaramente sarà necessario indicare il luogo e l’orario in cui dovrà essere svolta la visita medica, al fine di consentire eventuali controlli da parte delle forze dell’ordine.

Qualora venga presentata un’istanza adeguatamente documentata, che dimostri l’esistenza e la necessità dell’impegno di natura sanitaria, di regola il Giudice non avrà problemi a concedere il permesso richiesto.

In assenza dell’autorizzazione del Giudice ad allontanarsi dal luogo dove si eseguono gli arresti domiciliari il soggetto dovrà astenersi dall’uscire per effettuare la visita medica: in tal caso infatti potrebbe essergli contestato il reato di evasione, che nella sua ipotesi base viene punito con la pena della reclusione da uno a tre anni, ed inoltre il Giudice – qualora valuti grave la trasgressione – potrà disporre l’aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari, sostituendola con la custodia cautelare in carcere.